LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L.-. La Commissione Vertenze Economiche ha deferito la società Juve Stabia S.r.l., per la violazione dell’art. 30, commi 4 e 5 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti per non aver consegnato alla società A.C. Siena S.p.a. in occasione della gara del 7/8/2005 (TIM CUP), la copia del borderò; per non aver inviato altra copia alla Lega Nazionale Professionisti, organizzatrice del Torneo, o comunque alla propria Lega di appartenenza altra copia dello stesso; ed infine per non aver corrisposto la quota dell’incasso di 9.635,00 euro alla società Siena. Resiste la società Juve Stabia, asserendo di aver pagato “lo scotto dell’inesperienza, non avendo mai partecipato a gare organizzate dalla Lega Professionisti con Regolamento diverso da quello del Campionato di Serie C. Afferma poi che nella specie tratterebbesi di semplice ritardo e non di omessa comunicazione e che, per quanto attiene il pagamento il Siena avrebbe rifiutato il pagamento della somma ritenuta congrua. Devesi innanzitutto rilevare che le circostanze di fatto risultano, oltre che non contestate dalla Juve Stabia, anche comprovate, stante la decisione della C.V.E., giusto Com. Uff. 20/D, ormai divenuta definitiva e quindi facente stato tra le parti, come del resto dichiarato dalla stessa C.V.E. con comunicazione del 3/5/2006. Risulta pertanto indubbio ed acclarato che nella specie la Juve Stabia ha posto in essere le omissioni per le quali è stata deferita; in particolare risulta che il borderò è stato vidimato tardivamente dalla S.I.A.E. (cfr. decisione della C.V.E.) e depositato con raccomandata solamente in data 7/2/2006, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 23/1/2006. Orbene poiché i commi 4 e 5 del citato art. 30, che recitano testualmente: “Una copia del borderò deve essere consegnata alla società ospitata, unitamente all’importo della quota percentuale di cui al precedente comma 1. Altra copia del borderò, vistata come prescritto al precedente comma 3 deve essere inviata dalla società ospitante a mezzo di lettera raccomandata alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, unitamente all’importo delle quote indicate al precedente comma 1“, impongono un chiaro obbligo di consegna e di invio (“deve essere consegnata...deve essere inviata...“), con rispetto di termini che, seppur non perentori, nella specie risultano aver superato ogni ragionevole limite, se ne ricava che la società deferita ha violato il citato articolo. Conseguentemente essa deve essere ritenuta responsabile delle omissioni ascrittale e, pertanto, condannata. Peraltro, la circostanza che la deferita, seppur con ritardo, abbia comunque provveduto agli incombenti, ed in particolare la circostanza (peraltro non contestata) che la somma dovuta alla società Siena sia stata offerta a fine gara, seppur rifiutata dalla controparte, legittima una punizione non particolarmente afflittiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare la società S.S. Juve Stabia S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
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