LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO E GIUSEPPE CAMMARATA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ GELA, PIETRO DALL’ORZO, LUCIANO CORONA, VITTORIO DE CARLO, LUCA CAMPANILE CALCIATORI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA SOCIETA’ JELA J.T. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.391/C del 28/06/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI MARCO E GIUSEPPE CAMMARATA, ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ GELA, PIETRO DALL’ORZO, LUCIANO
CORONA, VITTORIO DE CARLO, LUCA CAMPANILE CALCIATORI
ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ GELA J.T. E DELLA
SOCIETA’ JELA J.T. S.R.L.-.
1. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data
9/1/2006 comunicato ai sensi dell’art.28 comma 5 del C.G.S. e che qui si
richiama integralmente, è stato contestato a:
- Marco Cammarata, all’epoca dei fatti dirigente della società Gela J.T. S.r.l.,
la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art.94 delle N.O.I.F.
perché consapevole della non autenticità delle firme apposte e della natura
simulata dei contratti con i calciatori Dall’Orzo, Corona, De Carlo e Campanile
in occasione del calcio mercato del 9/7/2004 depositava presso la Lega
Professionisti Serie C i suddetti contratti;
- Marco e Giuseppe Cammarata la violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S. per
non essersi presentati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva seppur
regolarmente convocati;
- Pietro Dall’orzo, Luciano Corona, Vittorio De Carlo, Luca Campanile
calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società Gela J.T. S.r.l. la violazione
dell’art.3 comma 1 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Calciatori e
la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art.94 delle N.O.I.F.
per essersi avvalsi quali propri procuratori di soggetti sconosciuti e comunque
non iscritti all’albo degli agenti calciatori; per avere disconosciuto le firme
apposte a loro nome sui contratti economici con la società Gela J.T. S.r.l.
solamente dopo aver riscontrato i primi assegni insoluti e protestati;
- società Gela J.T. S.r.l. la violazione dell’art.2 comma 4 C.G.S. a titolo di
responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai propri tesserati.
2. La vicenda così come configuratasi, era stata in realtà già all’attenzione di
questa Commissione Disciplinare con un proprio provvedimento partecipato
attraverso il C.U. n.366/C del 18 maggio 2005.
Nella circostanza i sigg.ri Orazio Fraglica e Rosario Savasta, al tempo
rispettivamente presidente e dirigente della società Gela J.T. S.r.l. e la società
medesima erano stati sanzionati con 3 mesi di inibizione e l’ammenda di
3.000,00 euro per gli addebiti in parola. Per il dettaglio ci si riporta al C.U. di
cui sopra.
La Commissione stessa aveva nondimeno ritenuto di rimettere gli atti
alla Procura Federale al fine di approfondire nell’ulteriore corso le posizioni
successivamente emerse di altri tesserati della società oltre che dei calciatori
coinvolti.
3. A seguito degli intervenuti deferimenti di cui al punto 1 sono pervenute a
questa Commissione le relative memorie difensive che qui in sintesi si
riportano:
- la società Gela J.T. S.r.l. a firma del proprio attuale Amministratore Unico
sig. Carrabino Arturo Innocenzo, rappresenta che la società è già stata
giudicata e sanzionata per i medesimi addebiti di cui al comunicato
precedente per la violazione dell’art.2 comma 4 e richiede pertanto che la
sanzione non venga iniquamente replicata;
- i sigg.ri Marco e Giuseppe Cammarata rappresentano con propria memoria
pervenuta il 23/6/2006 che all’epoca dei fatti addebitati non risultavano
tesserati per la società Gela e perciò non assoggettabili alla Giustizia
Sportiva;
- per i calciatori Corona, Dall’Orzo e De Carlo l’avv. Marco Di Giugno del Foro
di Palermo rappresenta che i propri assistiti non si sono mai avvalsi dei sig.ri
Piraino e Del Prete quali procuratori, non sono stati consenzienti nel firmare
e/o far sottoscrivere contratti simulati in propria vece, ed hanno
tempestivamente e ritualmente denunciato la loro falsificazione; chiede
pertanto l’archiviazione del procedimento a carico dei propri assistiti stessi;
- per il calciatore Luca Campanile gli avv.ti Alessandro ed Umberto Calcagno
dell’omonimo studio in Chiavari, con propria dettagliata memoria sottolinea la
totale estraneità del proprio assistito ai fatti addebitati evidenziando in
particolare la mancanza di riscontri relativi all’esistenza degli assegni
consegnati al Campanile per tacitarlo, né vi sarebbe prova di un protesto al
riguardo. L’unico contatto effettivo con i nuovi dirigenti della società sarebbe
intervenuto in un periodo successivo al 9/7/2004. Tutto quanto in precedenza
avvenuto sarebbe pertanto per l’interessato del tutto sconosciuto. Anche lo
studio Calcagno richiede il proscioglimento del proprio assistito o in subordine
la sanzione prevista dall’art.7 ultima lettera del C.G.S. nella misura minima
prevista.
4. Alla riunione odierna sono presenti solo l’avv. Mario Taddeucci Sassolini
per la Procura Federale e l’avv. Alessandro Calcagno in difesa del calciatore
Campanile.
Nel proprio intervento il rappresentante della Procura Federale sottopone
all’attenzione della Commissione una ipotesi di intervenuta prescrizione ai
sensi dell’art.18 comma 4 del C.G.S. che opererebbe nei confronti delle
fattispecie commesse nel luglio 2004. Esaminando il merito l’avv. Taddeucci
Sassolini ripercorre le considerazioni e le conclusioni già esposte nell’atto di
deferimento, ritenendo articolatamente provati gli addebiti per tutti gli incolpati.
Vengono pertanto richieste le sanzioni di un anno di inibizione per i fratelli
Cammarata, due mesi di sospensione per ciascun calciatore e la sanzione
pecuniaria di 2.000,00 euro per la società Gela J.T. S.r.l.-.
L’avv. Calcagno nell’intervento a difesa del Campanile si rifà ai contenuti
della memoria difensiva, sottolineando la mancanza di precisi riscontri
probatori nei confronti del proprio assistito ed insistendo nelle richieste
ugualmente già formulate. Ove individuato dalla Commissione, si associa alle
considerazioni dell’accusa in punto di art.18 comma 4 C.G.S.-.
5. Questa Commissione Disciplinare, in merito e tutto quanto sopra esposto
ritiene che:
- quanto alla delineata ipotesi di intervenuta prescrizione, questa non possa
essere accolta atteso che la stagione sportiva successiva a quella in cui sono
stati commessi gli illeciti addebitati, ovvero stagione 2005-2006, deve
convenzionalmente ed univocamente definirsi conclusa il 30/6/2006, data non
ancora intervenuta;
- sia da prosciogliere la società Gela J.T. S.r.l. per essere stata già giudicata e
sanzionata per i medesimi addebitati, come esposto nel C.U. n.366/C del
18/5/2005;
- siano ugualmente da prosciogliere i calciatori Luciano Corona, Vittorio De
Carlo, Pietro Dall’Orzo e Luca Campanile per mancanza di in equivoci e chiari
elementi probatori circa gli addebiti contestati, ivi compreso di essersi avvalsi
di mediatori non legittimati;
- sia da prosciogliere Marco Cammarata atteso che in effetti all’epoca dei fatti
egli non risultava tesserato.
Il tesseramento per entrambi, Marco e Giuseppe Cammarata, successivo alla
data 9/7/2004, sarebbe infatti intervenuto nell’ottobre 2004, come risulta dal
verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società e dal
successivo foglio notizie della F.I.G.C. agli atti della Lega Professionisti Serie
C.
Proprio con riferimento a tale loro condizione, i Cammarata sono
viceversa da sanzionare con mesi uno di inibizione per ciascuno per
l’inosservanza dell’obbligo di presentazione agli organi di Giustizia Sportiva di
cui all’art.1 comma 3 C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Marco e Giuseppe Cammarata con inibizione per mesi uno non
avendo risposto alla convocazione dell’Ufficio Indagini, prosciogliere gli stessi
dalla addebito relativo alla violazione art.94 delle N.O.I.F. perché non tesserati
all’epoca dei fatti; prosciogliere i calciatori Pietro Dall’Orzo, Luciano Corona,
Vittorio De Carlo e Luca Campanile per mancanza di prova degli addebiti loro
contestati; prosciogliere la società Jela J.T. Sr.l. per essere stata già
sanzionata in merito ai medesimi addebiti (C.U. n.366/C del 18/5/2005).
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