LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITO LUIGI BLASI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT, ANDREA PASTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT, E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITO LUIGI BLASI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT, ANDREA PASTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT, E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-. Con atto di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 19/5/2006, si contesta 1) a Vito Luigi Blasi, quale legale rappresentante della società Taranto Sport S.r.l., la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, in relazione all'art.37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato la conduzione tecnica della prima squadra, per la quale era apparentemente deputato l'allenatore di prima squadra Pieraldo Nemo, al sig. Antonio Toma, assunto dalla società come allenatore con qualifica inferiore rispetto a quella richiesta; 2) ad Andrea Pastore, all'epoca dei fatti calciatore della società Taranto, e a Vito Luigi Blasi la violazione di cui all'art.1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentati al collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonostante la convocazione di rito; 3) alla società Taranto Sport S.r.l, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S, la violazione ascritta ai propri tesserati. Il deferimento prende le mosse da una denuncia sporta dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e si fonda, oltre che sulle notizie di cronaca riportate in articoli di giornale depositati in atti, anche e soprattutto sulla relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., secondo la quale i sigg.ri Nemo Pieraldo e Toma Antonio, nella stagione 2004/2005, ricoprivano formalmente la carica di allenatore in prima ed allenatore in seconda della società Taranto Sport S.r.l. ed il sig. Nemo fungeva da prestanome al sig. Toma, non in possesso della qualifica di allenatore professionista di 2 "categoria" (tale circostanza è stata confermata al collaboratore dell'Ufficio Indagini dall’ex medico sociale del Taranto Sport dott. William Uzzi). La Procura Federale ha altresì chiesto il deferimento per il presidente del Taranto, sig. Vito Luigi Blasi e per il calciatore Andrea Pastore, rei di non aver risposto alla convocazione della Procura Federale, senza giustificazione alcuna. Si sono costituiti gli incolpati con memorie, contestando il deferimento, carente, a loro dire, di qualsivoglia presupposto logico, ovvero di prova tale da legittimare la loro condanna. Si ritiene opportuno procedere preliminarmente alla disamina della contestazione di cui al punto 2, ossia quella concernente la mancata comparizione degli incolpati, nonostante la loro convocazione. Orbene, osserva la Commissione che, dalla documentazione in atti, risulta che i telegrammi di convocazione sono stati spediti non al domicilio dei sigg.ri Pastore e Blasi, ovvero presso le sedi Taranto Sport, site in Taranto via Umbria n. 4, ovvero in Corso d’Italia 63, bensì presso l’indirizzo di viale Virgilio 128 Taranto, ove in precedenza aveva la sede sociale la Taranto Calcio S.r.l., dichiarata fallita e comunque soggetto diverso rispetto alla Taranto Sport S.r.l.-. Conseguentemente, poichè le convocazioni sono state inviate presso l’indirizzo di un terzo soggetto, non vi è prova che gli incolpati ne abbiano avuto conoscenza, risultando così giustificata la loro mancata comparizione al cospetto della Procura Federale. I sigg.ri Blasi e Pastore vanno quindi prosciolti dalla violazione loro ascritta. Circa il punto 1), la Commissione rileva che, seppur la dichiarazione dell’ex medico sociale del Taranto, dr. Uzzi, costituisce un argomento indiziario che potrebbe far propendere per la colpevolezza degli incolpati, al pari della dichiarazione resa dal calciatore Andrea Pastore, (come da sua memoria in atti), esse non sono suffragate da altri elementi probatori od indiziari gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella specie il Toma abbia rivestito, di fatto, la qualifica di allenatore della prima squadra. Va a tale proposito peraltro evidenziato che vi è dubbio circa l’attendibilità del teste Uzzi, atteso il suo contenzioso ordinario, attualmente pendente con la Taranto Sport S.r.l., come da ricorsi e citazione in atti, il che fa propendere la Commissione per l’inattendibilità del teste nella sua deposizione. Nemmeno può essere ritenuta sufficiente la testimonianza del sig. Pastore, se non confortata da altre analoghe testimonianze sul punto, che nella specie mancano. A ciò si aggiunga che il sig. Toma ed il sig. Nemo sono stati prosciolti da questa Commissione, giusto comunicato 152 del 16/6/2006, dalle accuse di essere il primo l’allenatore effettivo del Taranto ed il secondo il suo prestanome e tale decisione deve necessariamente essere tenuta in considerazione, perlomeno incidenter tantum, nel presente giudizio. Tale circostanza, del resto, esclude logicamente che il Blasi possa essere condannato per una fattispecie derivante da un’altra, la cui insussistenza è stata già giudizialmente accertata dalla Commissione. Si consideri infine, ai fini della presunzione di colpevolezza, che nemmeno sono sufficienti le semplici notizie di cronaca riportate sui giornali, dovendosi sul punto condividere le affermazioni di questa Commissione, rese in sede di procedimento a carico del Toma e del Nemo: “gli stessi articoli di giornale si occupano della conduzione tecnica della squadra, indicando talora il Toma e talora entrambi i tecnici sotto la sigla “una panchina per due”. In sostanza, pertanto, non si ritiene che nella specie si sia raggiunta prova sufficiente a dimostrare che il Toma abbia di fatto avuto la responsabilità della conduzione tecnica della prima squadra, conseguentemente, sia il Blasi, quale legale rappresentante della società Taranto Sport S.r.l., che quest’ultima società devono essere assolti. Del resto ritiene questa Commissione che la prova circa le funzioni di allenatore in prima, debba necessariamente riguardare reiterati comportamenti assai precisi e determinati, che vanno valutati anche nell’arco del lavoro preparatorio alla gara stessa. Conseguentemente, per ritenere che l’allenatore in seconda abbia svolto funzioni di allenatore di prima, non può essere valutato il solo comportamento durante una o due gare. Il tutto, fermo restando che è assolutamente legittimo che l’allenatore in prima possa delegare al suo diretto collaboratore alcune funzioni e ciò nell’ambito, comunque, della sua responsabilità tecnica della squadra, come del resto previsto dall’art. 37 lett. B c. 1, lett. Ba). Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Vito Luigi Blasi, legale rappresentante della società Taranto, Andrea Pastore, all’epoca dei fatti calciatore della società Taranto, e della società Taranto Sport S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it