LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIOVANNI SIMONE, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LEGNANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ LEGNANO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.393/C del 05/07/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI GIOVANNI SIMONE, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
LEGNANO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ LEGNANO CALCIO S.R.L.-.
Con atto di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del
19/5/2006, si contesta a Giovanni Simone, quale presidente della società
Legnano Calcio S.r.l., la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione
all'art. 37 punto 1 lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere
affidato la conduzione tecnica della prima squadra, per la quale era
apparentemente deputato l'allenatore di prima squadra Giampaolo Spagnulo,
al sig. Vincenzo Maiuri, assunto dalla società come allenatore con qualifica
inferiore rispetto a quella richiesta.
Con lo stesso deferimento si contesta alla società Legnano Calcio S.r.l.
la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S, per la
presunta violazione commessa dal proprio dirigente.
Il deferimento prende le mosse dalla relazione dell’Ufficio Indagini della
F.I.G.C., basata su notizie di cronaca riportate su articoli di giornale depositati
in atti e su dichiarazioni del presidente e di alcuni calciatori del Legnano e
dell’allenatore della prima squadra.
La difesa degli incolpati chiede sospendersi il presente giudizio, a suo
dire connesso con quello proposto dai due allenatori innanzi alla C.A.F., per
l’impugnazione della decisione della Commissione disciplinare del Settore
Tecnico e, nel merito, chiede il rigetto delle pretese della Procura.
Preliminarmente la Commissione rileva che il procedimento risulta
sufficientemente istruito e maturo per la decisione; conseguentemente non si
ritiene di dover procedere alla richiesta di sospensione, atteso anche che le
causae pretendi ed i petita oggetto delle due vertenze, la presente e quella
innanzi alla C.A.F., risultano diversi, seppur scaturenti da una singola
fattispecie e che nelle vigenti norme federali non è prevista l’ipotesi di
sospensione.
Nel merito la Commissione rileva che, seppur gli elementi raccolti nella
relazione dell’Ufficio Indagini costituiscono argomenti indiziari, essi non sono
suffragati da elementi probatori od indiziari gravi, precisi e concordanti, che
possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella specie il Maiuri
abbia rivestito, di fatto, la qualifica di allenatore della prima squadra.
Si osservi, peraltro, che, come risulta dalla relazione stessa dell’Ufficio
Indagini, non si è potuto procedere all’osservazione diretta attraverso il
controllo di una o più gare, atteso che il sig. Maiuri è stato esonerato subito
dopo la gara con il Lecco.
L’indagine, pertanto, per espressa ammissione dell’ufficio stesso, risulta
parziale e non completa.
Ciò detto, si osservi che, dall’esame delle distinte di gara, il Maiuri è
risultato regolarmente iscritto a referto come allenatore in seconda.
Né le testimonianze dei giocatori del Legnano hanno provano il contrario,
avendo essi, in maniera assai precisa, escluso la qualità, in capo al Maiuri, di
allenatore della prima squadra (cfr. dichiaraz. Sala, Avorio, Fais e Malatesta).
Lo stesso sig. Spagnulo ha confermato la circostanza di essere l’allenatore
della prima squadra.
Le uniche circostanze indiziarie a favore della tesi della Procura sono
quindi quelle costituite dalla dichiarazione del calciatore Marco Simone,
(rilasciata peraltro alla stampa e non direttamente all’Ufficio Indagini) ed altri
articoli di stampa e le dichiarazioni dell’Associazione Allenatori Calcio, che
qualificano il Maiuri come effettivo allenatore della prima squadra; il tutto oltre
al fatto che nel sito della Lega Professionisti Serie C - elenco allenatori - il
Maiuri sarebbe indicato quale allenatore.
Orbene non vi è chi non veda che tali elementi indiziari, assolutamente
generici e mancanti di riferimento a precise circostanze, sono piuttosto labili e
comunque non sufficienti a superare le dichiarazioni precise, univoche,
conformi e circostanziate rilasciate dai giocatori del Legnano Calcio, da
ritenersi credibili e valide fino a prova contraria, che nel caso in esame difetta
peraltro totalmente.
In sostanza, pertanto, non si ritiene che nella specie si sia raggiunta
prova sufficiente a dimostrare che il sig. Maiuri abbia di fatto avuto la
responsabilità della conduzione tecnica della prima squadra, soprattutto se si
considera che la stessa relazione dell’Ufficio Indagini risulta parziale e non
completa, per espressa ammissione dell’ufficio stesso.
Del resto ritiene questa Commissione che la prova circa le funzioni di
allenatore in prima, debba necessariamente riguardare reiterati
comportamenti assai precisi e determinati, che vanno valutati anche nell’arco
del lavoro preparatorio alla gara stessa.
Conseguentemente, per ritenere che l’allenatore in seconda abbia svolto
funzioni di allenatore di prima, non può essere valutato il solo comportamento
durante una o due gare. Il tutto, fermo restando che è assolutamente legittimo
che l’allenatore in prima possa delegare al suo diretto collaboratore alcune
funzioni e ciò nell’ambito, comunque, della sua responsabilità tecnica della
squadra, come del resto previsto dall’art. 37 lett. B c. 1, lett. Ba).
Conseguentemente, sia il sig. Simone, quale legale rappresentante della
società Legnano Calcio S.p.a, che quest’ultima società devono essere assolti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giovanni Simone, presidente della società Legnano, e della
società Legnano Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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