LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI WERNER CASTOLDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO DELLA SOCIETA’ CASALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.399/C del 19/07/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI WERNER CASTOLDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE
ATLETICO DELLA SOCIETA’ CASALE, E DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE
CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale si è contestato a Werner
Castoldi, all’epoca dei fatti preparatore atletico della società A.S. Casale
Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S. per non essersi
presentato, benché ritualmente convocato, davanti alla Commissione
Disciplinare della Lega Professionisti Serie C per essere ascoltato in merito ai
fatti accaduti al termine della gara Casale-Sanremese del 6/3/2005;
- alla società A.S. Casale Calcio S.r.l., per responsabilità oggettiva, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio tesserato.
Entrambi i soggetti deferiti hanno presentato nei termini memorie
difensive nelle quali vengono contestati i relativi addebiti con le seguenti
motivazioni:
- il preparatore atletico Werner Castoldi motivando il suo comportamento con
vari impedimenti di tipo professionale e familiare;
- la società precisando che, all’epoca dei fatti, il Castoldi non era più tesserato
per la società stessa ma con altra della stessa categoria.
All’odierna riunione nessuno dei deferiti è intervenuto, mentre per la Procura
Federale, l’avv. Federico Bagattini, ha concluso il suo intervento chiedendo
per il Castoldi l’inibizione per mesi sei e per la società Casale il
proscioglimento, ritenendo comprovato il non tesseramento per la stessa del
Castoldi all’epoca dei fatti contestati.
La Commissione ritiene del tutto condivisibili le richieste formulate dalla
Procura Federale.
Infatti, il comportamento del Castoldi integra la violazione di un principio
generale dell’ordinamento sportivo che è la doverosa collaborazione con gli
organi di Giustizia Sportiva per l’accertamento di responsabilità disciplinare;
né le motivazioni addotte nella memoria difensiva possono essere elevate a
rango di plausibili giustificazioni.
Per quanto riguarda la posizione della società l’assunto difensivo
appare documentalmente comprovato, costituendo elemento sufficiente ad
escludere ogni responsabilità.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Werner Castoldi, all’epoca dei fatti preparatore atletico della
società Casale, l’inibizione per mesi sei e quindi fino a tutto il 14/1/2007 e di
prosciogliere la società A.S. Casale Calcio S.r.l. dall’addebito contestato.
Rimette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.
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