LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO UDASSI, CALCIATORE DELLA SASSARI TORRES, E SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI STEFANO UDASSI, CALCIATORE DELLA SASSARI TORRES,
E SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta:
- a Stefano Udassi, calciatore della società Pol. Sassari Torres, la violazione
dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tirato i capelli, al
termine della gara Acireale-Sassari Torres del 26/9/2004 mentre rientrava
negli spogliatoi, al calciatore Jaime Leon Merito della società Acireale;
- alla società Pol. Sassari Torres S.p.a., per responsabilità oggettiva, la
violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. per l’addebito contestato al
proprio tesserato.
La circostanza veniva rappresentata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini
che nella propria relazione, sulla base di testimonianze da parte dei calciatori
dell’Acireale, si sarebbe verificato un “accenno di rissa subito sedato dalle
forze dell’ordine”. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini inoltre aveva proceduto
immediatamente agli accertamenti ed escussioni nel corso delle quali vi
sarebbe stata anche l’ammissione verbale dell’Udassi alla presenza del suo
direttore sportivo.
Nel novembre 2004 perveniva una memoria difensiva della società Pol.
Sassari Torres che in sintesi replicava che la vicenda si sarebbe svolta con
modalità del tutto difformi da quanto rappresentato all’avv. Santi Geraci e da
questi fatte proprie. Si sarebbe, in sostanza, trattato al termine della gara, di
un approccio per una conversazione amichevole da parte dell’Udassi a cui il
Merito avrebbe però tentato di reagire con veemenza.
L’intervento dei presenti avrebbe impedito che la conversazione
trascendesse.
Quanto sopra sarebbe stato riferito dall’Udassi al collaboratore
dell’Ufficio Indagini; questi avrebbe però “elaborato falsamente una
dichiarazione di confessione” di ben diverso tenore.
La memoria difensiva si concludeva pertanto richiedendo il completo
proscioglimento per il calciatore e la società.
Avvertendo la necessità di un quadro ben più chiaro, questa
Commissione in data 13/12/2004 C.U. n.126/C rimetteva gli atti all’Ufficio
Indagini per i doverosi specifici approfondimenti, in particolare sul fatto se la
contestazione dei fatti fosse stata diretta o le notizie fossero “de relato” e quali
fossero le modalità sulla asserita ammissione del calciatore.
Nella relazione del 25/7/2005 l’avv. Santi Geraci dell’Ufficio Indagini si
limita a ribadire:
- la sua non presenza al fatto;
- di aver ricevuto le testimonianze da “astanti” e di aver proceduto alla
escussione dei soli calciatori dell’Acireale per mancanza di tempo da parte di
quelli della Sassari Torres;
- la ammissione sarebbe avvenuta alla presenza del direttore sportivo della
sua società.
Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante della società
medesima.
Per la Procura Federale è presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini il
quale, rifacendosi ai fatti così come emersi anche dalla relazione
supplementare, sostiene che il comportamento dell’Udassi integra la
fattispecie dell’art.1 comma 1 del C.G.S.-.
Dallo stesso viene attribuita valenza probatoria alla conoscenza “de relato”,
sulla base di una recentissima decisione della stessa Commissione.
Il Procuratore conclude richiedendo la squalifica dal calciatore per due gare
effettive e 500,00 euro di ammenda per la società per responsabilità oggettiva
ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S.-.
Ritiene questa Commissione che nonostante il supplemento di indagine
il quadro probatorio sia ancora sostanzialmente labile e non emergono con la
dovuta chiarezza le responsabilità addebitate al calciatore.
Le circostanze di fatto risultano non già acquisite direttamente e le
testimonianze provengono da non meglio qualificati astanti.
Quanto alla decisione richiamata dal Procuratore Federale sulla
conoscenza “de relato” e sul suo valore probatorio, essa appare inverso non
del tutto aderente. Nel caso evocato infatti, la notizia perveniva dal Questore
di Pavia, ossia “pubblico ufficiale di particolare prestigio, perché funzionario
dello Stato responsabile della sicurezza pubblica a livello provinciale”. Solo
per tale motivo e per la sola fattispecie concreta la Commissione ne aveva
correttamente accolto il valore, con ciò confermando “a contraris” che ogni
testimonianza priva di tale connotato debba essere considerata assai meno
autorevole e probante.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
prosciogliere il calciatore Stefano Udassi e la società Pol. Sassari Torres
S.p.a. per assoluta mancanza di elementi concreti di prova.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO UDASSI, CALCIATORE DELLA SASSARI TORRES, E SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A.-."