LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO UDASSI, CALCIATORE DELLA SASSARI TORRES, E SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO UDASSI, CALCIATORE DELLA SASSARI TORRES, E SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta: - a Stefano Udassi, calciatore della società Pol. Sassari Torres, la violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tirato i capelli, al termine della gara Acireale-Sassari Torres del 26/9/2004 mentre rientrava negli spogliatoi, al calciatore Jaime Leon Merito della società Acireale; - alla società Pol. Sassari Torres S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio tesserato. La circostanza veniva rappresentata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini che nella propria relazione, sulla base di testimonianze da parte dei calciatori dell’Acireale, si sarebbe verificato un “accenno di rissa subito sedato dalle forze dell’ordine”. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini inoltre aveva proceduto immediatamente agli accertamenti ed escussioni nel corso delle quali vi sarebbe stata anche l’ammissione verbale dell’Udassi alla presenza del suo direttore sportivo. Nel novembre 2004 perveniva una memoria difensiva della società Pol. Sassari Torres che in sintesi replicava che la vicenda si sarebbe svolta con modalità del tutto difformi da quanto rappresentato all’avv. Santi Geraci e da questi fatte proprie. Si sarebbe, in sostanza, trattato al termine della gara, di un approccio per una conversazione amichevole da parte dell’Udassi a cui il Merito avrebbe però tentato di reagire con veemenza. L’intervento dei presenti avrebbe impedito che la conversazione trascendesse. Quanto sopra sarebbe stato riferito dall’Udassi al collaboratore dell’Ufficio Indagini; questi avrebbe però “elaborato falsamente una dichiarazione di confessione” di ben diverso tenore. La memoria difensiva si concludeva pertanto richiedendo il completo proscioglimento per il calciatore e la società. Avvertendo la necessità di un quadro ben più chiaro, questa Commissione in data 13/12/2004 C.U. n.126/C rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini per i doverosi specifici approfondimenti, in particolare sul fatto se la contestazione dei fatti fosse stata diretta o le notizie fossero “de relato” e quali fossero le modalità sulla asserita ammissione del calciatore. Nella relazione del 25/7/2005 l’avv. Santi Geraci dell’Ufficio Indagini si limita a ribadire: - la sua non presenza al fatto; - di aver ricevuto le testimonianze da “astanti” e di aver proceduto alla escussione dei soli calciatori dell’Acireale per mancanza di tempo da parte di quelli della Sassari Torres; - la ammissione sarebbe avvenuta alla presenza del direttore sportivo della sua società. Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante della società medesima. Per la Procura Federale è presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini il quale, rifacendosi ai fatti così come emersi anche dalla relazione supplementare, sostiene che il comportamento dell’Udassi integra la fattispecie dell’art.1 comma 1 del C.G.S.-. Dallo stesso viene attribuita valenza probatoria alla conoscenza “de relato”, sulla base di una recentissima decisione della stessa Commissione. Il Procuratore conclude richiedendo la squalifica dal calciatore per due gare effettive e 500,00 euro di ammenda per la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S.-. Ritiene questa Commissione che nonostante il supplemento di indagine il quadro probatorio sia ancora sostanzialmente labile e non emergono con la dovuta chiarezza le responsabilità addebitate al calciatore. Le circostanze di fatto risultano non già acquisite direttamente e le testimonianze provengono da non meglio qualificati astanti. Quanto alla decisione richiamata dal Procuratore Federale sulla conoscenza “de relato” e sul suo valore probatorio, essa appare inverso non del tutto aderente. Nel caso evocato infatti, la notizia perveniva dal Questore di Pavia, ossia “pubblico ufficiale di particolare prestigio, perché funzionario dello Stato responsabile della sicurezza pubblica a livello provinciale”. Solo per tale motivo e per la sola fattispecie concreta la Commissione ne aveva correttamente accolto il valore, con ciò confermando “a contraris” che ogni testimonianza priva di tale connotato debba essere considerata assai meno autorevole e probante. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a prosciogliere il calciatore Stefano Udassi e la società Pol. Sassari Torres S.p.a. per assoluta mancanza di elementi concreti di prova.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it