LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S. SORA, E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S. SORA, E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta: - a Signore, presidente della società A.S. Sora S.r.l., la violazione dell’art.90 comma 2 delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004 e dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere provveduto ad inviare la relazione semestrale al 31/12/2004 il prospetto RI calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale; - alla società A.S. Sora S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio presidente. I soggetti deferiti non hanno presentato memorie difensive né presenziato all’odierna riunione. E’ invece intervenuto il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini che ha concluso il suo intervento richiedendo che riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti agli stessi, considerando la sussistenza della recidiva vengano inflitte le seguenti sanzioni: - ammenda di 15.000,00 euro per la società; - inibizione 2 mesi per il presidente. Rileva preliminarmente la Commissione che la società A.S Sora S.r.l. nella riunione del Consiglio Federale del 15/7/2005 non è stata ammessa al Campionato di Serie C/1 per la stagione sportiva 2005/2006 a seguito di irregolarità amministrative e contabili riscontrate dalla CO.VI.SO.C. (C.U. n.37 del 18/7/2005). Rileva, inoltre, che le irregolarità contestate nell’oggetto del deferimento altro non sono che l’inizio di una serie di violazioni che hanno prodotto la successiva situazione di irregolarità amministrativa e contabile assunte a base del provvedimento innanzi citato. Ritiene pertanto la Commissione che il provvedimento di non ammissione al Campionato di competenza costituisca la massima sanzione applicabile per la complessa fattispecie innanzi delineata ed abbia quindi anche la funzione di assorbire nei suoi effetti sanzionatori ogni altra precedente violazione prodromica e funzionale allo stato di complessiva e non tollerabile irregolarità. Di conseguenza appare ultronea e iniqua l’applicazione di sanzioni aggiuntive che oltretutto andrebbero a colpire realtà societarie nuove e diverse da quelle cui possono essere addebitati i fatti oggetto di valutazione, nonché operanti in categorie inferiori con potenzialità economiche non compatibili con le sanzioni previste dal C.G.S.-. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Antonio Vincenzo Signore, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S. Sora, e societa’ A.S. Sora S.r.l. in quanto la non ammissione al Campionato rappresenta sanzione assorbente per le violazioni contestate.
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