LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE EMANUELE BERRETTONI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA GROSSETO-CHIETI DEL 4 SETTEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE EMANUELE BERRETTONI (U.S. GROSSETO
F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.23/C
DEL 6/9/2005 GARA GROSSETO-CHIETI DEL 4 SETTEMBRE 2005).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore
Emanuele Berrettoni il quale lamentando l’eccessiva afflittività della sanzione
ricevuta, contesta sia la ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto del direttore
di gara sia l’interpretazione datane dal Giudice Sportivo in sede di
applicazione della sanzione. In particolare si sostiene che la fattispecie in
esame non integri l’ipotesi prevista dall’art.14 comma 2 bis lett.b) in quanto
non sarebbe ravvisabile nella condotta del Berrettoni un atto violento né tanto
meno gratuito. Infatti, il ricorrente precisa che nella prosecuzione di un’azione
di gioco correndo fianco a fianco ad un’avversario veniva da quest’ultimo
ostacolato con una mano, impedendogli di raggiungere celermente il pallone
per la ripresa del gioco.
Pertanto, il leggero calcio dallo stesso sferrato all’avversario deve essere
valutato come una reazione all’ostruzione subita dallo stesso. Il ricorrente
richiede inoltre alla Commissione di prendere visione delle immagini televisive
dell’azione in esame.
All’odierna riunione sono intervenuti il ricorrente e l’avv. Alessio Piscini,
i quali ribadendo i motivi del ricorso richiedono una drastica riduzione della
sanzione e depositano un DVD contenente le immagini della partita.
Rileva preliminarmente la Commissione che l’adozione quale prova a
discarico delle immagini televisive è ammessa in situazioni specifiche ed
eccezionali, fra le quali non rientra la fattispecie in esame che non integra né
un errore di persona né la possibilità di dimostrare l’assoluta estraneità del
ricorrente ai fatti addebitati.
Allo scopo di verificare l’attendibilità degli assunti difensivi la
Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di referto al
direttore di gara.
In tale sede quest’ultimo ha confermato la ricostruzione dei fatti fornita
nel primo referto, precisando di non aver rilevato alcun comportamento
ostruzionistico da parte dell’avversario del calciatore Berrettoni. Copia di tale
supplemento è stata fornita per l’esame ai ricorrenti.
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento. La ricostruzione dei fatti delineata con precisione e puntualità
negli atti ufficiali appare compatibile con la previsione normativa dell’art.14
comma 2 bis lett.b) con conseguente necessità di applicare la relativa
sanzione prevista direttamente dal C.G.S.-.
Di conseguenza la sanzione prevista dal Giudice Sportivo appare equa e
proporzionata all’entità dei fatti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Emanuele Berrettoni (U.S. Grosseto
F.C. S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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