LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARIO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA CHIETI-ACIREALE DELL’11 SETTEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARIO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL
13/9/2005 GARA CHIETI-ACIREALE DELL’11 SETTEMBRE 2005).
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Mario Artistico la squalifica per tre giornate di
gara per avere colpito a giuoco fermo con una manata al volto un avversario
nel corso della gara Chieti - Acireale disputatasi l’11/9/2005, la società Calcio
Chieti S.p.a. si duole dell’entità della sanzione inflitta - ritenuta
eccessivamente affflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato - e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole
giornate di gara.
A sostegno di tale richiesta la reclamante in buona sostanza adduce che il
gesto sanzionato, è stato privo di violenza, atteso che nella circostanza
l’incolpato, in precedenza vittima di numerosi falli da tergo, si limitò a spingere
con la mano un avversario, che tirandolo per la maglia cercava di impedirgli di
battere un calcio di punizione, al solo fine di allontanarlo da sè e senza alcuna
intenzione dì arrecargli nocumento.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la
ricostruzione dell’episodio resa dalla reclamante non conflitta con le risultanze
dei documenti ufficiati atteso che, nel riferire in merito all’episodio, l’arbitro ha
avuto cura di puntualizzare che nella circostanza il calciatore Artistico ha
colpito con una mano un avversario “peraltro senza arrecargli danno” così da
fare intendere che quella posta in essere dall’incolpato, pure deprecabile, non
aveva tuttavia assunto la connotazione di una condotta violenta, ritiene il
gravame meritevole di essere accolto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. riducendo a due
gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Mario Artistico.
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