LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EDOARDO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA LATINA-GALLIPOLI DELL’11 SETTEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.54/C del 28/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE EDOARDO ARTISTICO (C.U. N.32/C DEL
13/9/2005 GARA LATINA-GALLIPOLI DELL’11 SETTEMBRE 2005).
Con atto in data 16/9/2005 la società A.S. Latina S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Con fax datato 21/9/2005 la suddetta società ha comunicato di
rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del
Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito
l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società A.S. Latina S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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