LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA RAVENNA-GENOA DEL 4 SETTEMBRE 2005 CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RAVENNA (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 28/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA RAVENNA-GENOA DEL 4 SETTEMBRE 2005 CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RAVENNA (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005). La società Genoa Cricket and Football Club ha impiegato dal 36° del 2° tempo nella gara di Campionato di Serie C/1 disputata a Ravenna il 4 settembre 2005, il proprio calciatore GHOMSI Antonio, che, tesserato per la società Salernitana nella stagione sportiva precedente, aveva preso parte alla gara del Campionato “Primavera” del 30 aprile 2005 riportando la sanzione della squalifica per due giornate di gara, di cui una sola scontata. In base a tali fatti, da ritenersi pacifici, peraltro documentati dai C.U. n. 320 del 27/4/2005 e n. 324 del 3/5/2005, la società Ravenna ha proposto tempestivo reclamo al Giudice Sportivo chiedendo che a carico della società Genoa, vittoriosa sul campo, venisse applicata la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 5) lett.a), a causa dell’illegittimo impiego del suddetto calciatore che avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di gara delle due a lui come sopra irrogate. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo ed ha inflitto, alla società Genoa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Ravenna ed al calciatore Ghomsi l’ammonizione. Sulle premesse di fatto sopra ricordate, così il provvedimento sanzionatorio risulta motivato: “Tali essendo le emergenze accennate dagli atti richiamati e nel presupposto che il calciatore in parola trasferito in forza alla società Genoa è stato da questa impiegato nella gara ufficiale del Campionato di Serie C/1 indicata in oggetto, è evidente che egli non ha scontato la seconda giornata di squalifica inflittagli e deve ritenersi che ricorrano nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6) del C.G.S.-. La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive. Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore sanzionato abbia cambiato società. In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la prima squadra della nuova società di appartenenza. Le conseguenze devono pertanto obbedire alle disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 12 comma 5) lett.a) del C.G.S.”. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Genoa, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 17 comma 6) del C.G.S. in riferimento alle decisioni adottate dalla Corte Federale in data 22/5/2003 (C.U. n. 13/C.f. del 23/5/2003). Secondo la reclamante la predetta norma così come letteralmente interpretata dal Giudice Sportivo si pone in posizione di incompatibilità con la struttura del dettato normativo concernente il noto principio della separatezza delle competizioni ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica, più volte affermato dalla Corte Federale. La lettura formale del ridetto comma 6) comporta una ingiustificata discriminazione fra il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica che permanga nella stessa società ove l’infrazione fosse stata commessa per la stagione o stagioni successive alla sua irrogazione, rispetto a quello che per effetto di un trasferimento ad altra società non potrebbe scontare la squalifica nella competizione inferiore in occasione della quale è stata inflitta, in totale dispregio “del principio generale invalicabile della totale separazione delle stesse competizioni” più volte affermato dalla Corte Federale. Deduce inoltre la reclamante che verrebbe a verificarsi un totale contrasto col diritto fondamentale primario della libertà di movimento dei calciatori e lavoratori in genere, con violazione dei loro diritti soggettivi primari, nel momento in cui decidono di collocarsi presso altra società, rispetto a quella per la quale erano tesserati quando subirono la sanzione. Sostiene ancora la reclamante che il calciatore Ghomsi essendo nato nell’anno 1986, sarebbe titolato a prendere parte non quale “fuori quota”, ma quale calciatore “in quota” a gare del Campionato Primavera in corso, quindi, a seguito del trasferimento dalla Salernitana al Genoa in pendenza di provvedimento di squalifica, è venuto a risentire per effetto dell’applicazione della norma contestata, una ulteriore lesione dei suoi diritti fondamentali, rispetto a tutti quelli già in precedenza evidenziati. Se infatti egli fosse rimasto in forza alla Salernitana, avrebbe potuto legittimamente disputare la prima gara di campionato della squadra, cosa che invece in base al provvedimento impugnato non gli è stata consentita nel Genoa per effetto del trasferimento. Il calciatore, poi, data l’età è titolato a partecipare, essendo anche e addirittura “in quota”, alle gare di Campionato Nazionale “D. Berretti”, omologo del Campionato Primavera della Lega Nazionale, talchè doveva e deve ritenersi che “sulla base di una trasposizione dinamica dei principi affermati dalla Corte Federale, nonché l’applicazione dei diritti fondamentali soggettivi, generali, associativi il calciatore avrebbe dovuto scontare il residuo turno di squalifica nel Campionato Berretti”. Infine la reclamante, sollecitando una interpretazione approfondita dell’art. 17 comma 6) del C.G.S. “che possa riportarlo nell’alveo di una sua compatibilità con il comma 3), già sottoposto all’esame della Corte Federale, e più in generale con i principi generali dell’ordinamento dello Stato e di quello Federale”, conclude: “a) in via principale riformare la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 23/C del 6/9/2005 conseguentemente disponendo la omologazione e convalida della gara di Campionato Ravenna-Genoa disputatasi in data 4/9/2005, con ripristino del risultato di 3 a 1 a favore dello stesso Genoa conseguito al termine dell’incontro, con attribuzione di punti 3 in classifica a favore della medesima società e con contestuale revoca dell’ammonizione al calciatore GHOMSI Antonio; b) in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, sospendere il procedimento di cui al presente reclamo e rimettere gli atti alla Corte Federale, ex art. 22 del C.G.S., affinché la medesima Corte proceda alla interpretazione dell’art. 17 comma 6) stesso Codice, alla luce delle motivazioni in questa sede adottate”. La società Ravenna, controinteressata, ha fatto pervenire memoria con la quale, rilevato che le pronunce della Corte Federale indicate dalla reclamante non attengono alla fattispecie che invece riguarda altra rientrante nelle ipotesi dell’art. 17 commi 3) e 13) (quest’ultimo abrogato successivamente proprio in ossequio alla pronuncia della Corte), fa piena adesione alla decisione del primo Giudice sostenendo da un lato la chiarezza dell’espressione letterale dell’art. 17 comma 6), sostenuta dalla “ratio” sottesa alla disposizione e consistente nell’evitare che restino ineseguite sanzioni di squalifica nel caso di calciatore trasferito a società che svolga attività giovanile diversa da quella svolta dalla precedente come nella specie dedotta nel presente giudizio. Chiede pertanto la società Ravenna che venga confermato il provvedimento del Giudice Sportivo. All’odierna riunione sono presenti per la società Genoa il difensore, avv. Oberto Petricca, del Foro di Roma, delegato per mandato in calce al reclamo, e per la società Ravenna l’avv. Lucia Bianco, del Foro di Firenze, che deposita il mandato a rappresentare la società. I due difensori dopo breve discussione, hanno richiamato le amplissime difese contenute nei rispettivi scritti difensivi e le relative conclusioni. La Commissione, preso atto della regolarità della costituzione del contraddittorio, osserva: è innanzitutto doveroso ricordare, per l’effetto vincolante delle sue pronunce interpretative, che la Corte Federale nella riunione del 6 marzo 2001 (C.U. n. 5/C.f. del 15 marzo 2001) si pronunciò sulla interpretazione dei combinati disposti dell’ art. 9 comma 9) e dell’art. 12 comma 6) del C.G.S. allora vigente, a seguito di quesito proposto dal Commissario Straordinario della FI.G.C. a istanza proprio di questa Lega di Serie C. Affermò la Corte che: “Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato, ed altre gare ufficiali, diverse dalle precedenti, già espressamente affermate da questa Corte (C.U. n. 2/C.f. - Riunione 17/7/1998), trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in quanto l’art. 12 comma 6) del C.G.S., ultima parte, non deroga al soprarichiamato principio di separatezza (art. 9 comma 9) del C.G.S.) ma al principio enunciato nel comma 3) della stessa norma, secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l’infrazione. Conseguentemente, la disciplina dell’esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri generali previsti nel citato art. 9 comma 9) del C.G.S.”. Va osservato intanto che la disciplina di cui agli artt.9 commi 3) e 6), e 12 comma 6), di quel C.G.S. non è stata innovata se non con l’aggiunta di parti, salvo quanto in appresso, che non rilevano ai fini della odierna decisione. Infatti l’art. 9 comma 9), di cui per comodità di lettura si trascrive il testo così disponeva; “9.1) Le sanzioni, di cui alla lettera a, b,c,d,g, dell’art. 9 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, inflitta dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati si scontano nelle rispettive Competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzative delle singole manifestazioni. 2) Per le gare di Coppa Italia e per le gare delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di Giustizia Sportiva. 3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e di quelle della Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni. omissis” L’art. 12 commi 3) e 6), così disponeva: “3) il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. omissis 6) Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto o in parte nell’annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Ai fini del presente comma, la distinzione prevista dall’art. 9 comma 9), punto 1, ultima parte, non sussiste ove, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione d squalifica o inibizione, in deroga a quanto previsto del precedente comma 3), viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.” E’ agevole rilevare: - che vi è una perfetta identità sostanziale tra l’art. 14 commi 10-1) , 10-2) e 10-3) del vigente C.G.S. con I’art. 9 commi 9-1), 9-2) e 9-3) del precedente codice; così pure vi è perfetta identità, salvo alcune integrazioni, tra l’art. 17 commi 3) e 6) del vigente codice e l’art. 12 commi 3) e 6) del precedente. In particolare nel comma 3), è stato aggiunto un pleonastico, se pur significativo “salvo quanto previsto nel comma 6” dopo le parole “ha determinato il provvedimento”; nel comma 6), dopo le parole «...della nuova società di appartenenza» risulta aggiunto “ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10) nn. 1 e 3”. Le vecchie, come le nuove, norme sono pertanto sostanzialmente identiche dal che consegue che l’interpretazione della Corte pronunciata nel vigore del precedente C.G.S., ha piena attualità ed efficacia con ulteriore conseguenza che questa Commissione è vincolata nel procedimento attuale all’osservanza della stessa che peraltro condivide. Giova ricordare l’iter logico del ragionamento seguito dalla Corte. Viene affermato intanto che il generale principio secondo il quale la sanzione deve essere scontata nelle competizioni in relazione alla quale l’illecito è stato commesso non è in alcun modo derogato dal disposto di cui all’art. 12, comma 6 (ora art. 17, comma 6) il quale dispone che le sanzioni di squalifica o di inibizione che non sono state possibili, in tutto o in parte, eseguire nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive. La Corte, poi, si pone il problema della interpretazione “del disposto di cui all’ultimo periodo del citato comma dell’art.12, laddove si disciplina l’ipotesi in cui il calciatore o il tesserato abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione sportiva”. A tale problema la Corte dà chiara risposta. Le sopra riferite disposizioni non introducono deroga al generale principio che le sanzioni subite in gara di Coppa Italia debbano essere scontate in competizioni di Coppa Italia, né dalle dette disposizioni si può evincere la regola secondo la quale la sanzione relativa ad infrazioni di Coppa Italia, nel caso di impossibilità di esecuzione in gare della stessa competizione, possano o debbano esser scontate in gare ufficiali. Spiega la Corte che tale ultima parte del comma 6) è necessaria integrazione del disposto del primo periodo del comma, il quale non disciplina l’ipotesi di cambio di società da parte del calciatore nel corso della stagione o di quella successiva. Se deroga è espressa, secondo la Corte, essa concerne esclusivamente quella parte del comma 3) con la quale si stabilisce che le sanzioni vanno scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava, ma non certamente il generale principio della separatezza delle competizioni ai fini della esecuzione delle sanzioni di squalifica o inibizione. Tanto più valida è una tale affermazione in quanto a quest’ultima parte del comma 6) dell’art. 12 (ora art. 17, comma 6) il legislatore federale ha aggiunto l’inciso ”ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10), nn.1 e 3” in palese recepimento e chiarimento della interpretazione data dalla Corte, la quale, infine, e per concludere, dà anche risposta alla preoccupazione manifestata dal Commissario Straordinario nella formulazione del quesito, di una effettiva impunità derivante da successivi trasferimenti, nel caso che la società, per la quale il calciatore si dovesse tesserare non disputasse le competizioni di Coppa Italia. In proposito non resta che riprodurre il testo della deliberazione in materia. “Questa Corte non ritiene che la preventivata evenienza possa porsi a presidio interpretativo delle norme in esame fino al punto di consentire, in via residuale, l’esercizio della squalifica nelle gare ufficiali, in deroga non espressa e non rinvenibile in altre disposizioni, del principio di separatezza delle competizioni. Non è dubbio che potrebbe verificarsi anche se il primo periodo del comma 6) prevede Ia possibilità di esecuzione della sanzione non solo nella successiva ma anche in tutte le successive stagioni sportive, un ritardo dell’esecuzione, in contrasto col principio di una immediatezza dell’afflittività della sanzione per una concerta sua efficacia, o, addirittura, l’impunità del calciatore; ma tali inconvenienti possono essere prevenuti o evitati solo mediante rintervento del Legislatore sportivo con diversa formulazione della norma che, allo stato, non consente una interpretazione che operi una sua estensione in palese contrasto con quanto essa ha voluto esprimere ed ha espresso”. E’ poi utile precisare anche se appare superfluo, che quanto deliberato dalla Corte per l’ipotesi di Coppa Italia e Coppa Regioni vale anche per quelle gare diverse da queste come precisato sia dall’attuale art. 14 comma 10.3, sia dall’art. 9 comma 9.1 del precedente C.G.S.-. Alcune considerazioni poi sono da farsi per quella integrazione successivamente apportata con l’art.17 comma 6) all’analogo testo dell’art.12 comma 6) del precedente codice. Più sopra si è affermato che tale integrazione (“ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10), nn. 1 e 3” che segue l’ultima parte del comma 6) dell’art. 17) porta sostegno all’interpretazione della Corte secondo la quale tale ultima parte del comma 6) non costituisce deroga al principio della separatezza per cui la squalifica residua conseguita in gare diverse da quelle del campionato di competenza disputato dalla società non può essere scontata in gare di quest’ultimo. Il «quid pluris” fa ritenere insuperabile l’interpretazione della Corte, anche a prescindere dalla vincolatività della stessa. Infatti non appare corretta una interpretazione letterale di quest’ultima parte del ridetto comma 6 dell’art. 17 per la contraddizione che ne emerge con la sopra ricordata integrazione del testo che fa salva appunto la distinzione di cui all’art. 14 comma 10) nn. 1 e 3. Prima però di concludere non può sottacersi l’importanza della più recente deliberazione interpretativa degli artt. 14 e 17 del C.G.S., quindi nella versione aggiornata, della Corte Federale seduta 18/12/2003 (C.U. n.12/C.f. del 12 gennaio 2004). Con questa deliberazione la Corte, auspicando per la seconda volta “un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i profili di questa complessa materia e ad assorbire possibili spazi di perplessità”, ha confermato “in toto”, richiamandola, la sua precedente deliberazione di cui più sopra si è trattato, ed ha affermato a chiare lettere che per assicurare la concreta afflittività ed effettività della pena nel rispetto del principio di separatezza tra gare di Campionato di competenza e gare di Coppa od altre gare, la sanzione residua da scontarsi nella stagione successiva a seguito di trasferimento del calciatore punito ad altra società di Lega diversa, va espiata in competizioni che siano omogenee a quella per la quale il calciatore aveva riportato la sanzione. Nella parte dispositiva della deliberazione, al punto b) fra le altre risposte agli altri quesiti, la Corte così pronuncia: “un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittagli in una gara del Campionato Juniores (sia che avesse partecipato come “fuori quota” che se avesse partecipato “in quota”) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel Campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di Campionato e gare di Coppa”. Quindi anche sotto tale profilo il calciatore Ghomsi, che aveva disputato la nota gara del Campionato Primavera riportando la squalifica, doveva o deve scontare il residuo turno di squalifica non già nel Campionato di competenza del Genoa, sua nuova società, ma nelle “omogenee” gare disputate dalle società di Serie C/1 del Campionato Nazionale “D. Berretti”. Concludendo deve ritenersi, come sopra interpretate le norme in questione, che nella gara del Campionato di competenza di Serie C/1 disputata il 4 settembre 2005 tra la squadra della società Ravenna e quella della società Genoa, l’impiego da parte di quest’ultima del calciatore Ghomsi non abbia violato le norme di cui alla contestazione e che quindi, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, debba essere accolto il reclamo della società Genoa come da dispositivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Genoa Cricket And Football Club S.p.a. e per l’effetto revoca la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna-Genoa irrogata con C.U. n.23/C del 6/9/2005 nonché la sanzione dell’ammonizione inflitta al calciatore Ghomsi Antonio. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it