LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA RIETI-NOCERINA DEL 18 SETTEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (A.G. NOCERINA 1910
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.43/C DEL
20/9/2005 GARA RIETI-NOCERINA DEL 18 SETTEMBRE 2005).
Il Giudice Sportivo (C.U. n. 43/C del 20/9/2005) ha inflitto la squalifica
per tre gare effettive all’allenatore della A.G. Nocerina 1910 S.r.l., sig.
Chiancone Roberto, in quanto nel corso della gara Rieti-Nocerina del
18/9/2005 teneva “comportamento non regolamentate e di protesta nei
confronti di un assistente arbitrale, lo spintonava poggiandogli le mani sul
petto”.
Avverso tale decisione, il sig. Chiancone propone reclamo scritto, in
sintesi rappresentando che la sanzione appare invero troppo severa atteso
che, a seguito di una punizione a favore della sua squadra, poggiava bensì la
mano sul petto dell’assistente arbitrale seppur ai solo scopo di fornirgli
indicazioni e senza spingerlo. Per quanto sopra il sig Chiancone richiede la
riduzione di almeno una gara effettiva.
Alla riunione odierna l’interessato non è presente.
Orbene, questa Commissione, esaminati i fatti così come emergenti dal
rapporto ufficiale dell’assistente arbitrale, ritiene i fatti medesimi chiaramente
esposti e circostanziati, laddove si precisa che il Chiancone animatamente
richiedeva interventi sanzionatori contro un calciatore del Rieti, appoggiava le
mani sul petto e spintonava l’assistente medesimo.
Ritiene dunque questa Commissione congrua la sanzione disciplinare
comminata, riflettendo in particolare sulla qualifica rivestita da Chiancone cui,
nella qualità di allenatore, sarebbe richiesto più che agli altri tesserati in
campo un comportamento improntato a misura, equilibrio e rispetto nei
confronti degli ufficiali di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo dell’allenatore Roberto Chiancone (A.G. Nocerina
1910 S.r.l.) e di confermare integralmente la sanzione nella misura così come
configurata dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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