LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA RIETI-NOCERINA DEL 18 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA RIETI-NOCERINA DEL 18 SETTEMBRE 2005). Il Giudice Sportivo (C.U. n. 43/C del 20/9/2005) ha inflitto la squalifica per tre gare effettive all’allenatore della A.G. Nocerina 1910 S.r.l., sig. Chiancone Roberto, in quanto nel corso della gara Rieti-Nocerina del 18/9/2005 teneva “comportamento non regolamentate e di protesta nei confronti di un assistente arbitrale, lo spintonava poggiandogli le mani sul petto”. Avverso tale decisione, il sig. Chiancone propone reclamo scritto, in sintesi rappresentando che la sanzione appare invero troppo severa atteso che, a seguito di una punizione a favore della sua squadra, poggiava bensì la mano sul petto dell’assistente arbitrale seppur ai solo scopo di fornirgli indicazioni e senza spingerlo. Per quanto sopra il sig Chiancone richiede la riduzione di almeno una gara effettiva. Alla riunione odierna l’interessato non è presente. Orbene, questa Commissione, esaminati i fatti così come emergenti dal rapporto ufficiale dell’assistente arbitrale, ritiene i fatti medesimi chiaramente esposti e circostanziati, laddove si precisa che il Chiancone animatamente richiedeva interventi sanzionatori contro un calciatore del Rieti, appoggiava le mani sul petto e spintonava l’assistente medesimo. Ritiene dunque questa Commissione congrua la sanzione disciplinare comminata, riflettendo in particolare sulla qualifica rivestita da Chiancone cui, nella qualità di allenatore, sarebbe richiesto più che agli altri tesserati in campo un comportamento improntato a misura, equilibrio e rispetto nei confronti degli ufficiali di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo dell’allenatore Roberto Chiancone (A.G. Nocerina 1910 S.r.l.) e di confermare integralmente la sanzione nella misura così come configurata dal Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
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