LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA BUCCHI (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA ANCONA-PRATO DEL 18 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 05/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA BUCCHI (C.U. N.43/C DEL 20/9/2005 GARA ANCONA-PRATO DEL 18 SETTEMBRE 2005). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Andrea Bucchi (A.C. Ancona S.p.a.) “per condotta violenta verso un avversario che colpiva con una gomitata al volto, mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo; il calciatore colpito si accasciava al suolo e doveva essere soccorso dai sanitari (r.A.A. )”. Per ottenere la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società sostenendo che l’impatto tra i due calciatori è stato del tutto accidentale mentre il Bucchi stava per ricevere il pallone da un compagno e che le conseguenze subite dall’antagonista colpito sono state di minima entità, avendo egli ripreso la propria partecipazione al gioco dopo appena un minuto. Intervenuto all’odierna riunione il calciatore, richiamati i motivi del reclamo, ha insistito nella richiesta riduzione della sanzione. Nel supplemento richiesto in questa sede, l’assistente arbitrale ha precisato che il Bucchi ha colpito volontariamente l’antagonista con una gomitata in pieno volto, escludendo che ”il calciatore Bucchi si volesse divincolare per liberarsi dall’avversario” poiché il pallone era a circa venti metri di distanza dai due. La tesi della reclamante è dunque smentita dagli atti ufficiali ed anche in punto di entità della sanzione è indiscutibile la decisione del Giudice Sportivo, in linea con il disposto dell’art. 14 comma 2 bis C.G.S., dovendosi ritenere violenta la condotta del calciatore Andrea Bucchi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Ancona S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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