LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 07/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), GENNARO WILLIAM UZZI (GIÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 07/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE), GENNARO WILLIAM UZZI (GIÀ PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), DOMENICO CATALDO
(CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE) TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA
SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale sono stati deferiti a questo
Organo di Disciplina Stanzione Vincenzo (Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Taranto Calcio); Uzzi Gennaro William (già Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Taranto Calcio); Cataldo Domenico
(Consigliere di Amministrazione del Taranto Calcio); Sansò Luisa (Consigliere
di Amministrazione del Taranto Calcio) per violazione di cui all’art.1 comma 1°
C.G.S. in relazione all’art.21 commi 2 e 3 N.O.I.F. per avere avuto
responsabilità gestionali, quali dirigenti della Taranto Calcio S.r.l., nel biennio
antecedente la dichiarazione di fallimento della società avvenuta il
26/10/2004.
All’odierna riunione presenziavano il rappresentante della Procura
Federale avv. Federico Bagattini e Vincenzo Stanzione.
In limine litis rileva l’organo Giudicante che l’atto di deferimento del
Procuratore Federale risulta notificato al curatore e presso la società
nonostante l’intervenuto fallimento e non personalmente agli incolpati in
contrasto con quanto disposto dall’art. 28 comma 5 C.G.S.-.
Ne consegue l’improcedibilità dell’odierno deferimento e la restituzione
degli atti al Procuratore Federale per il prosieguo atteso il rilevato vizio in
procedendo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
improcedibile per difetto di notifica il deferimento in oggetto e rimette gli atti
alla Procura Federale.
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