LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA SANGIOVANNESE-FROSINONE DEL 2 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 12/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA SANGIOVANNESE-FROSINONE DEL 2 OTTOBRE 2005). Il Giudice Sportivo con C.U. n. 62/C del 4/10/2005, ha inflitto la squalifica per due gare effettive all’allenatore della A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. sig. Braglia Piero, nel corso della gara Sangiovannese-Frosinone del 2/10/2005 “per comportamento non regolamentare in campo e proteste verso l’arbitro; lasciava indebitamente la panchina, dove tornava successivamente assumendo atteggiamento offensivo verso l’arbitro”. Avverso tale decisione la società propone reclamo scritto rappresentando in sintesi, attraverso il proprio presidente sig. Ricardo Omar Ciancilla, che al 44° del 1° tempo per sopraggiunte ed improvvise esigenze personali, il Braglia si sarebbe visto nella necessità di abbandonare la propria panchina senza avere il tempo di informare il direttore di gara. Tornato e sorprendentemente vistosi espulso, non comprendendone il senso, avrebbe apostrofato lo stesso arbitro con espressioni “un pò volgari pur senza finalità offensive”. Per quanto sopra si richiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla riunione odierna sono presenti sia il presidente della società sia l’allenatore. Nel proprio intervento il primo si rifà sostanzialmente alla memoria scritta, accreditando a suo dire la tesi di un equivoco determinato dalle sopra indicate contingenze. Quanto al Braglia, conferma quanto sopra sottolineando i propri ottimi precedenti disciplinari ed una non completa conoscenza del regolamento. Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene i fatti così come esposti dettagliatamente nel rapporto del direttore di gara ben argomentati e circostanziati. Non dunque di improbabili equivoci o improvvise necessità si sarebbe trattato, ma di plateali proteste con abbandono della panchina e successivamente di offese per la notificata espulsione. Quanto alla asserita non conoscenza del regolamento, come noto, essa non può essere invocata come scusante. Ritiene dunque questa Commissione Disciplinare congrua la sanzione inflitta. E’ appena il caso infatti di ribadire come agli allenatori più che ad altri tesserati siano richiesti atteggiamenti improntati al massimo equilibrio, compostezza e rispetto nei confronti dei giudici di gara. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. e confermare integralmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
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