LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.76/TB del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO AMMENDA 700,00 EURO (C.U. N.68/TB DEL 15/2/2006 GARA CASSINO-LATINA DELL’11 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.76/TB del 08/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO AMMENDA 700,00
EURO (C.U. N.68/TB DEL 15/2/2006 GARA CASSINO-LATINA DELL’11
FEBBRAIO 2006).
La società S.S. Cassino 1927, in persona del suo presidente, ha
proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha
inflitto alla stessa società l’ammenda di 700,00 euro “per comportamento
offensivo e minaccioso da parte di propri sostenitori verso un assistente
arbitrale che veniva anche colpito da sputi dietro la nuca nel corso della gara
Cassino - Latina disputata l’11 febbraio 2006, nell’ambito del Campionato “D.
Berretti”.
Secondo la reclamante, che chiede una riduzione dell’ammenda, “è
impossibile che gli sputi potessero raggiungere l’assistente citato, in quanto la
distanza dalla rete di recinzione alla linea di fondo campo è di circa 7 metri,
distanza inverosimile da coprire per uno sputo”.
Quanto alle offese ricevute dall’assistente, in caso di loro sussistenza
la società, che si dice “alla mercé dell’educazione dei tifosi”, porge le sue
scuse ed evidenzia che la tema arbitrale è rientrata nei propri spogliatoi senza
che nessuno abbia influito o li abbia minacciati.
La Commissione ritiene che non possa essere revocata in dubbio la
circostanza relativa agli sputi, perché preciso è al riguardo il rapporto
dell’assistente arbitrale: “dal 43 al 48 del secondo tempo ho ricevuto cinque
sputi (da parte dei tifosi del Cassino) che mi hanno colpito dietro la nuca”.
Inoltre, particolarmente pesanti sono le offese, che non si riportano per
evitare il turpiloquio, e le minacce (“ti aspettiamo fuori, deve morire”).
Così stando le cose, è congrua la sanzione stabilita dal Primo Giudice,
e non vi sono valide ragioni per una riduzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Cassino 1927.
La tassa va addebitata.
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