LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO MORTELLITI (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA ANCONA-BELLARIA IGEA M. DEL 2 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO MORTELLITI (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA ANCONA-BELLARIA IGEA M. DEL 2 OTTOBRE 2005). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica per quattro gare effettive al calciatore dell’Ancona S.p.a., Mortelliti Francesco, per atto di particolare violenza verso un avversario, avendo colpito quest’ultimo con un pugno al viso, provocandogli un vistoso ematoma e costringendolo a lasciare il campo in barella. Avverso tale delibera proponeva rituale reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica del suo calciatore a due giornate o, in subordine, a tre giornate. La reclamante evidenziava che, come risultava anche dal referto dell’assistente arbitro, tutto era accaduto quando il Mortelliti, cercando di divincolarsi dalla trattenuta avversaria – sanzionata dal direttore di gara – si era fisicamente scomposto e aveva impattato accidentalmente con la mano aperta il volta dell’altro calciatore: sottolineava ancora la società che la modestia del contatto era dimostrata dalle leggerissime conseguenze fisiche derivate che, in sostanza, si erano ridotte a un ematoma, facilissimo a prodursi nella zona (zigomo) che era stata attinta. All’odierna riunione comparivano per la reclamante il D.S. Traini e il difensore avv. Trentalancia i quali ribadivano le argomentazioni e le richieste già proposte nello scritto. Ritiene la Commissione che la decisione del Giudice Sportivo vada confermata. Risulta dal referto dell’assistente arbitrale – peraltro non contestato - che il calciatore Mortelliti “… .nel divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario ha dato, contemporaneamente al fischio del collega arbitro, un pugno all’avversario… .”. La intenzionalità – al limite indiretta – dell’atto violento è dimostrata dalla circostanza che il colpo venne inferto con un pugno e non, come sostiene la reclamante, a mano aperta: è evidente, infatti, che la conseguenza non voluta di un divincolamento liberatorio può prodursi in un gesticolare scomposto e indifferenziato, ma è esclusa quando la mano viene preventivamente chiusa per produrre un maggiore impatto e, quindi, una maggiore offesa. Circa la “contemporaneità” fra il fischio arbitrale e il colpo, essa non assume alcun significato, poiché chiaramente si tratta di una occasionalità temporale e non di una connessione causale avente un rilievo di giustificazione o attenuazione. La misura delle sanzione appare congrua, poiché appena superiore al minimo e, pertanto, proporzionata alle caratteristiche dell’atto violento e alle conseguenze di esso. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Ancona S.p.a. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it