LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA TARANTO-ANDRIA BAT DEL 2 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA TARANTO-ANDRIA BAT DEL 2 OTTOBRE 2005). Il rappresentante legale della società Taranto Sport S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha comminato alla società l’ammenda di 3.100,00 euro per “lancio sul terreno di gioco di due bottigliette semipiene, senza conseguenze, nonché per ripetuti cori e grida volgarmente offensive dell’opposta tifoseria” nel corso della gara Taranto- Andria Bat del 2/10/2005. La reclamante chiede in tesi l’annullamento della delibera, in ipotesi la riduzione della sanzione, evidenziando che la partita, considerata ad alto rischio, si è svolta del tutto regolarmente e non ha fatto registrare fatti di rilievo; rileva, inoltre, che non vi è proporzione tra l’ammenda decisa per il Taranto e quella irrogata all’altra società per fatti contestuali e sostanzialmente uguali; così come non vi è proporzione tra l’ammenda in discussione e quelle irrogate per fatti più gravi a società diverse in altre occasioni. All’odierna riunione è comparso, per la reclamante, l’avvocato Di Ponzio, che ha ribadito quanto già esposto nell’atto scritto. La decisione del Giudice Sportivo riposa sulla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, che riporta le frasi indirizzate dai tifosi tarantini a quelli dell’Andria, al 21°, al 26° e al 50° minuto, e quelle degli andriesi, rivolte per due volte ai tifosi avversari. Considerato che le volgari ingiurie sono state reciproche e che quelle in danno dei tifosi della squadra ospitata sono in qualche modo più pesanti e reiterate per tre volte, ritiene la Commissione che sia sanzione adeguata quella di 1.500,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo l’ammenda a 1.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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