LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE PIER PAOLO BISOLI (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA PRATO-FORLI’ DEL 9 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.79/C del 19/10/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00
EURO E SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE PIER
PAOLO BISOLI (C.U. N.71/C DELL’ 11/10/2005 GARA PRATO-FORLI’ DEL
9 OTTOBRE 2005).
La società A.C. Prato S.p.a. ha interposto rituale e tempestivo reclamo
avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di
2.000,00 euro per avere i di lei sostenitori tenuto il comportamento descritto
nella motivazione del provvedimento impugnato, ed ha inoltre irrogato
all’allenatore di essa reclamante, sig. Pier Paolo Bisoli, la squalifica per una
gara effettiva addebitandogli di avere tenuto “condotta gravemente scorretta
verso un calciatore ospite durante la gara”.
In forza delle argomentazioni svolte nell’atto di impugnazione, alle quali
si fa espresso richiamo, chiede rispettivamente: in tesi, la revoca di entrambe
le sanzioni; in subordine ridursi l’ammenda inflittale e commutarsi in
ammonizione la squalifica irrogata al proprio tesserato o, in ipotesi, che l’uno
o l’altro tipo di sanzione venga comminata al medico sociale a cui, a dire della
reclamante, deve esse addebitato quanto erroneamente ascritto al Bisoli.
In buona sostanza, la reclamante assume che
- fu il medico della società, non l’allenatore, a tenere in panchina la condotta
sanzionata (dalla società riduttivamente definita “non propriamente
regolamentare”);
- il comportamento nella circostanza tenuto da alcuni suoi tifosi, che
duramente stigmatizza, aveva per obiettivo non gli assistenti arbitrali (con i
quali la deducente lodevolmente si scusa) bensì essa società “oggetto ormai
da tempo di una insistita contestazione che trae la sua massima
soddisfazione da multe camminate a suo danno”.
La Commissione, letto il reclamo, interpeltato l’arbitro a chiarimento
sull’accaduto con precipuo riferimento all’autore della condotta della quale è
stato incolpato il sig. Bisoli, esaminati gli alti, ritiene per entrambi i gravami di
non poter accogliere le istanze della società.
A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire
considerato che nel richiesto supplemento di referto l’arbitro ha confermato
che fu l’allenatore ha tenere il comportamento di cui gli viene fatto debito, e
che i motivi, quali che fossero, dell’incivile comportamento di una frangia di
tifosi della reclamante non possono essere da questa validamente invocati
quali circostanze atte ad esimerla dal doverne oggettivamente risponderne o
anche soltanto ad attenuare la, ripetesi oggettiva, responsabilità.
Ciò posto, risultando ineccepibili anche sotto il profilo di una corretta
graduazione delle sanzioni irrogate, le impugnate decisioni meritano integrale
conferma.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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