LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/TB del 12/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI GARA VITTORIA – NOCERINA DELL’ 8 APRILE 2005 (Girone “H”)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.89/TB del 12/04/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI
GARA VITTORIA – NOCERINA DELL’ 8 APRILE 2005 (Girone “H”)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, e preso atto del preannuncio di reclamo proposto dalla società
Nocerina in ordine alla regolarità della gara in oggetto,
o s s e r v a
- rilevato che alla gara in oggetto, in programma l’8 Aprile 2006, ha preso parte in
violazione dell’art. 17 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore BRULLO
MARCO della società Vittoria in stato di squalifica, come da decisione riportata nel
Com. Uff. n. 87/TB del 5.4.2006
- rilevato altresì che il calciatore BRULLO MARCO è stato effettivamente impegnato
nella stessa giornata in cui il medesimo doveva scontare la sanzione nella gara del
Campionato Nazionale “Dante Berretti”;
- ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n. 5/a
Codice di Giustizia Sportiva;
89/383
- ritenuto, inoltre, che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce
della C.A.F.) il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare
ad incontri ufficiali fino a che non risulti scontate le sanzioni inflittegli.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere ala società Vittoria la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 3 in favore della società Nocerina.
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