LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.8/C del 24/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE ANTOCI, PRESIDENTE DELL’U.S. RAGUSA, E DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.8/C del 24/8/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI GIUSEPPE ANTOCI, PRESIDENTE DELL’U.S. RAGUSA, E
DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L.-.
A seguito di verifica ispettiva, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura
Federale:
- che con propria nota del 19 luglio 2004, aveva disposto la non ammissione
della U. S. Ragusa S.r.l. al Campionato di Serie C/2 per una carenza
patrimoniale pari a €. 310.769,00;
- che avverso tale decisione la società presentava il 22 luglio 2004, ricorso
alla FI.G.C. – Co.A.Vi.So.C, documentando l’avvenuto ripianamento della
contestata carenza nei parametri PA e PD al 31 marzo 2004, mediante
finanziamenti infruttiferi e postergati effettuati pro quota dai soci Antoci,
presidente della società, Scribano e Tuminello per complessivi €. 312.000,00;
- che il Consiglio Federale, investito del ricorso, previo parere favorevole della
Co.A.Vi.So.C., lo accoglieva con deliberazione 27/7/2004 e l’U.S. Ragusa
veniva ammessa al campionato di competenza (Serie C/2);
- che in data 25 agosto 2004 dal c/c 1071102 acceso presso la Banca
Agricola Popolare di Ragusa intestato alla società, nel quale era stato
effettuato il versamento di cui sopra, veniva prelevato in contanti l’intero
importo e successivamente il 29/9/2004 il conto veniva estinto.
In dipendenza di tali fatti, con atto 30/5/2005 la Procura Federale ha
deferito il sig. Giuseppe Antoci, presidente della società, per violazione degli
artt.7, commi 1 e 3, e 1° del Codice di Giustizia Sportiva e la società U.S.
Ragusa per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati
al suo presidente.
Gli incolpati hanno fatto pervenire memoria con la quale sostengono
che le anomalie dei parametri PD e PA alla data del bilancio di chiusura
(30/6/2004), più non esistevano che anzi veniva a registrarsi un utile di €.
5.413,00; per cui essendo rientrati gli stessi nei limiti della normativa federale
per l’ammissione al campionato, era venuto meno la situazione di cui all’art.
2447 c.c. ipotizzata dalla Co.Vi.So.C. e la necessità del mantenimento di quel
finanziamento infruttifero e postergato effettuato peraltro dai soci per mero
tuziorismo e cioè per assicurare in ogni caso l’ammissione al campionato.
Afferma pertanto la difesa degli incolpati che non si sono realizzate le
violazioni, oggetto di deferimento, contestate e precisamente quelle di cui
all’art.7, commi 1 e 3 del C.G.S., sia per mancanza dei falsi o falsificazioni ivi
previsti, sia per l’assenza di ogni ipotesi dolosa nell’operazione di
finanziamento seguito a breve distanza, successivamente alle affermate
risultanze positive di bilancio, dal recupero dello stesso da parte dei soci.
Conclude lo scritto difensivo chiedendo in via principale il pieno
proscioglimento per entrambi gli incolpati ed in via subordinata il solo
riconoscimento di responsabilità per violazione dell’art. 1 comma 1° C.G.S.
non essendo stata richiesta la preventiva autorizzazione della Co.Vi.So.C. al
rimborso del finanziamento.
All’odierno dibattimento il rappresentante della Procura Federale, avv.
Roberto Lombardi, ribadendo le tesi del deferimento, ha concluso chiedendo
che al sig. Giuseppe Antoci venga irrogata la sanzione della inibizione fino al
31/12/2006 ed alla società la penalizzazione di nove punti in classifica da
scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006.
La difesa della società e del suo rappresentante, nella persona dell’avv.
Michele Cozzone, dopo ampia discussione, richiamate le difese svolte nella
memoria difensiva specialmente con riferimento alle risultanze positive di
bilancio chiuso al 30/6/2004, che, secondo tesi, avrebbero reso non più
necessario il finanziamento infruttifero e postergato, ha concluso, in via
principale, per il proscioglimento degli assistiti e, sostenendo che il fatto va
escluso dalle ipotesi di cui all’art.7 del C.G.S., e che lo stesso in ogni caso
non può costituire illecito amministrativo, chiede in via subordinata
l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento.
La Commissione rileva che i fatti riferiti dalla Co.Vi.So.C alla Procura
Federale risultano puntualmente provati a mezzo di ineccepibile
documentazione.
Ma essi non costituiscono violazione dell’art.7, commi 1 e 3 del C.G.S.-.
L’illecito infatti non è stato commesso mediante la “produzione l’alterazione o
la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di
Giustizia Sportiva e dalla Co.Vi.So.C” né l’iscrizione al campionato è stata
ottenuta “mediante falsificazione dei propri documenti contabili o
amministrativi “e non pare dubbio che per la realizzazione di tali fattispecie è
necessario il concorso dei due elementi costitutivi: la intenzionale
falsificazione dei documenti ed il fine dell’agente di ottenere l’iscrizione al
campionato oppure l’ottenimento dell’iscrizione mediante la falsificazione dei
documenti.
I fatti contestati costituiscono invece violazione dell’art. 1, comma 1° del
C.G.S., come pure richiamato sia nell’atto di deferimento e sia nell’atto di
contestazione, in relazione alle norme sugli “adempimenti in ordine
all’ammissione ai Campionati Professionistici 2004/2005” deliberati dal
Consiglio Federale in applicazione del disposto di cui all’art.89 delle N.O.I.F.
(C.U. n. 167/A della F.I.G.C. 30 aprile 2004).
Tale complesso di norme, al punto sub I, lettera Al - a , disponevano che la
carenza dei parametri PA e PD al 31/3/2004, poteva essere ripianata, tra
l’altro, con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il
12/7/2004. Nel prosieguo precisavano che tali finanziamenti “in caso di
situazioni eccezionali valutati dalla Co.Vi.So.C, potevano essere rimborsati al
termine della stagione sportiva a condizione che la società avesse rispettato i
parametri di cui all’art.85 par.IV e V delle N.O.I.F.”.
Da ciò discende che quei soci e/o amministratori della U.S. Ragusa S.r.l., che
avevano eseguito il finanziamento, mediante versamento, nel sopra ricordato
conto corrente, della somma di €. 312.000,00, proprio al fine di ottenere
l’iscrizione al campionato di competenza, non avrebbero potuto, come hanno
invece fatto, senza la previa valutazione della situazione patrimoniale della
società da parte della Co.Vi.So.C ed il benestare della stessa, e senza
aspettare il termine della stagione sportiva, distrarre tale somma dal conto
della società a rimborso di un finanziamento “postergato ed infruttifero”, e ciò
a distanza di poco più di un mese dal fatto versamento in dolosa violazione
delle disposizioni sopra riportate e che non è difficile supporre che tale fosse
la loro intenzione fin dal momento in cui costituirono il finanziamento.
Nè appare convincente la tesi difensiva di una pretesa buona fede basata
sulle risultanze positive di un bilancio al 30/6/2004, che si definisce approvato,
ma che tale non era all’epoca del fatto, che avrebbe indotto i finanziatori a
ritenere non più necessario il mantenimento del finanziamento.
Tale deduzione è irrilevante perché il bilancio venne approvato, come si rileva
dalla verifica ispettiva della Co.Vi.So.C solo il 3 novembre 2004 e trasmesso
in telematica alla C.C.I.A.A. il successivo 30 novembre, per cui gli
amministratori e quindi il presidente della società, dovevano ben sapere e
certamente sapevano della irrilevanza delle sue risultanze sul piano giuridico
e sul piano dei rapporti con la F.I.G.C., allorché, in data precedente
all’approvazione e con propria determinazione e responsabilità, si
rimborsarono del finanziamento in ispregio a in equivoche norme che, a parte
la presunzione di conoscenza in proposito, essi certamente conoscevano,
avendovi in concreto fatto ricorso per rimediare alle carenze dei detti
parametri PA e PD e così ottenere l’ammissione al campionato.
La stessa alligazione delle risultanze di tale bilancio, quando non era ancora
stato approvato e portato all’assemblea dei soci, al ricorso alla F.I.G.C.-
Co.A.Vi.So.C, unitamente alla produzione della certificazione dell’eseguito
finanziamento di €. 312.000,00, conferma il convincimento che la ricorrente
ben si era posta il problema della inefficacia di un bilancio, anzi di una bozza
di bilancio, carente di efficacia documentale, tanto da determinarsi a seguire
la strada del finanziamento, perchè era estremamente facile prevedere che
senza di quello non avrebbe potuto ottenere il provvedimento di ammissione
al campionato.
Ai fini della commisurazione delle sanzioni è necessario poi rilevare
che tal genere di violazioni delle norme di gestione e di controllo gestionale
tese ad assicurare la piena capacità economica delle società che consenta
non solo l’adempimento corretto delle obbligazioni nascenti dalla disputa del
campionato ma anche e addirittura la regolarità di svolgimento delle stesso,
debbano comportare adeguata sanzione che deve tener conto anche delle
modalità e tempi di recupero delle somme e loro distrazione dal conto
corrente intestato alla società rivelatori dell’esistenza di un disegno
certamente non corretto fin dal momento della effettuazione del
finanziamento.
Ritiene pertanto la Commissione che sanzione adeguata per l’Antoci
sia l’inibizione e per la società la penalizzazione di punti in classifica da
scontarsi nel campionato 2005-2006 postochè sarebbe del tutto inefficace
riferirla al campionato già terminato essendo l’U.S. Ragusa retrocessa dal
campionato di Serie C/2.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Giuseppe Antoci, presidente della società Ragusa, l’inibizione
fino a tutto il 30/6/2006 ed alla società U.S. Ragusa S.r.l. la sanzione di 4
punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005-
2006.
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