LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.8/C del 24/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO STANZIONE, PRESIDENTE DEL TARANTO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.8/C del 24/8/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO STANZIONE, PRESIDENTE DEL TARANTO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-. A seguito di un esposto presentato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, sulla base degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione il sig. Vincenzo Stanzione, presidente della società Taranto Calcio S.r.l., per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver tenuto comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, e la società pugliese per la violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Secondo l’incolpazione, al fine di ottenere anticipazioni bancarie dalla filiale tarantina della BNL la società aveva presentato all’istituto di credito una lettera datata 4 luglio 2002 – falsa nel contenuto, nella firma e nella provenienza - nella quale la Lega di appartenenza si riconosceva debitrice nel confronti del Taranto Calcio per la somma di €. 151.297, 99. Dopo un rinvio per chiarimenti istruttori, all’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, ha chiesto, in assenza delle parti deferite: il proscioglimento del sig. Stanzione per non aver commesso il fatto; la dichiarazione di difetto di giurisdizione in ordine alla società, dichiarata fallita; la trasmissione degli atti alla Procura Federale per verificare quanto di competenza in ordine ai signori Massimo Giove e Vincenzo Fogliamanzillo. Ritiene la Commissione che la richiesta del Procuratore Federale debba essere accolta, posto che, come evidenziato anche dallo Stanzione, alla data della lettera per la quale vi è stata la contestazione, ben diverso era l’organigramma della società, ed estraneo risultava il deferito, nominato legale rappresentante della società il 23 agosto del 2002. Quanto alla società, la dichiarazione di fallimento con sentenza in data 25 ottobre 2004 del Tribunale di Taranto e la consequenziale revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F, impongono la conclusione sollecitata dall’accusa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Stanzione Vincenzo dall’addebito a lui ascritto per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere nei confronti della società Taranto Calcio s.r.l. per difetto di giurisdizione. Trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per eventuali iniziative di competenza, come da richiesta del Procuratore Federale.
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