LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CANGINI (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA CISCO ROMA-RIETI DEL 15 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE CANGINI
(C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA CISCO ROMA-RIETI DEL 15
OTTOBRE 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo Davide Cangini, calciatore del Cisco
Calcio Roma S.r.l., veniva squalificato per tre gare effettive per avere colpito
con una gomitata al petto un avversario.
Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, facendo
presente che l’atto era stato compiuto in azione di giuoco, protestando che la
gomitata non aveva avuto alcun effetto né provocato conseguenze di sorta,
ditalché, commisurando l’entità della sanzione al caso concreto, l’irrogata
squalifica era da ritenersi esagerata, non potendo ritenersi qualificabile come
atto di violenza il comportamento tenuto dal Cangini e concludeva per la
riduzione della sanzione.
All’odierna riunione era presente il difensore che si riportava all’atto di
reclamo.
Osserva la Commissione che il reclamo merita di essere accolto.
Provato il fatto storico posto a fondamento del deliberato del Giudice
Sportivo dalla puntuale descrizione del direttore di gara (gomitata al petto
nell’intento di liberarsi dalla marcatura colpendo l’avversario che si trovava
alle spalle), rileva la Commissione che nel caso in argomento l’impiego di
energia fisica da parte del Cangini in danno dell’avversario deve ritenersi
sostanzialmente inidoneo a produrre conseguenze apprezzabili al soggetto
passivo della violenza, avuto riguardo alle concrete dinamiche dell’azione
(gomitata inferta ad una sede non delicata quale il petto e roteando il busto
nel tentativo di divincolarsi: vedasi in particolare il dettagliato supplemento del
direttore di gara acquisito dalla Commissione).
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.
14 comma I° C.G.S., che la sanzione irrogata non sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla
natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per
due gare effettive.
Il reclamo proposto va pertanto parzialmente accolto secondo la
richiesta proposta in via subordinata, con conseguente riduzione della
sanzione irrogata dal primo Giudice a due gare di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l.
riducendo la squalifica al calciatore Davide Cangini a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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