LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANI CHIGOU (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA IGEA VIRTUS-GIUGLIANO DEL 16 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANI CHIGOU (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA IGEA VIRTUS-GIUGLIANO DEL 16 OTTOBRE 2005). Il Giudice Sportivo (C.U. n. 78/C del 18/10/2005) ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Chigou Dani della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. nel corso della gara Igea Virtus–Giugliano del 16/10/2005 per aver colpito un avversario con un pugno alla schiena. Avverso tale decisione, la società propone reclamo scritto rappresentando in sintesi che l’atto violento sarebbe stato consumato nel contesto di azione in svolgimento per sottrarsi ad una strettissima marcatura. Viene inoltre richiamata giurisprudenza della stessa Commissione per evidenziare come la sanzione debba ritenersi eccessivamente affittiva, tenuto conto tra l’altro del fatto che il calciatore colpito non avrebbe riportato danno alcuno, riprendendo così il gioco regolarmente. Si chiede pertanto una riduzione della squalifica ad una sola giornata o, in subordine, a due. Sulla base di quanto sopra questa Commissione ha inteso richiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto che costituisce parte integrante del presente procedimento. Alla riunione odierna è presente l’avv. Cozzone quale rappresentante della società, il quale si rifà sostanzialmente a quanto riportato nel reclamo scritto, così insistendo per la riduzione della squalifica. Allo stesso viene data visione del supplemento di cui sopra. Orbene, esaminati gli atti ufficiali, ivi compreso il supplemento in parola, la responsabilità del calciatore e la gravità del proprio comportamento appaiono evidenti e circostanziate. Nella precisazione si sottolinea infatti come il Chigou abbia colpito violentemente l’avversario bensì con gioco in svolgimento, ma mentre la palla era in altra parte del terreno. Inoltre, non dalla marcatura intendeva liberarsi, ma colpire l’avversario che lo aveva sopravanzato. La Commissione ritiene che nel caso di specie l’entità della sanzione sia appropriata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. e di confermare integralmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
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