LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANI CHIGOU (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA IGEA VIRTUS-GIUGLIANO DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANI CHIGOU (C.U.
N.78/C DEL 18/10/2005 GARA IGEA VIRTUS-GIUGLIANO DEL 16
OTTOBRE 2005).
Il Giudice Sportivo (C.U. n. 78/C del 18/10/2005) ha inflitto la squalifica
per tre gare effettive al calciatore Chigou Dani della società S.S. Giugliano
Calcio S.r.l. nel corso della gara Igea Virtus–Giugliano del 16/10/2005 per
aver colpito un avversario con un pugno alla schiena.
Avverso tale decisione, la società propone reclamo scritto
rappresentando in sintesi che l’atto violento sarebbe stato consumato nel
contesto di azione in svolgimento per sottrarsi ad una strettissima marcatura.
Viene inoltre richiamata giurisprudenza della stessa Commissione per
evidenziare come la sanzione debba ritenersi eccessivamente affittiva, tenuto
conto tra l’altro del fatto che il calciatore colpito non avrebbe riportato danno
alcuno, riprendendo così il gioco regolarmente.
Si chiede pertanto una riduzione della squalifica ad una sola giornata o,
in subordine, a due.
Sulla base di quanto sopra questa Commissione ha inteso richiedere al
direttore di gara un supplemento di rapporto che costituisce parte integrante
del presente procedimento.
Alla riunione odierna è presente l’avv. Cozzone quale rappresentante
della società, il quale si rifà sostanzialmente a quanto riportato nel reclamo
scritto, così insistendo per la riduzione della squalifica. Allo stesso viene data
visione del supplemento di cui sopra.
Orbene, esaminati gli atti ufficiali, ivi compreso il supplemento in parola,
la responsabilità del calciatore e la gravità del proprio comportamento
appaiono evidenti e circostanziate. Nella precisazione si sottolinea infatti
come il Chigou abbia colpito violentemente l’avversario bensì con gioco in
svolgimento, ma mentre la palla era in altra parte del terreno. Inoltre, non
dalla marcatura intendeva liberarsi, ma colpire l’avversario che lo aveva
sopravanzato.
La Commissione ritiene che nel caso di specie l’entità della sanzione
sia appropriata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. e di
confermare integralmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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