LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIERANGELO MIGLIERINA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ NOVARA, E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.95/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI PIERANGELO MIGLIERINA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
DELLA SOCIETA’ NOVARA, E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.-.
Con relazione del 12 luglio 2005 l'Ufficio Indagini riferiva, per quello che
qui interessa, che il sig. Pierangelo Miglierina, all'epoca dei fatti dirigente
accompagnatore del Novara Calcio S.p.a., non era comparso innanzi ai
collaboratori dell'Ufficio Indagini, sebbene ritualmente convocato per le
audizioni del 5 e del 7 luglio 2005 e che aveva giustificato la mancata
presentazione solo per la prima convocazione, adducendo concomitanti
impegni.
Di conseguenza, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il Miglierina e la società
Novara Calcio S.p.a., chiamando il primo a rispondere della violazione di cui
all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e la società a titolo di
responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. per la violazione
ascritta al suo tesserato.
A seguito di rituale contestazione con fissazione della riunione da parte
di questa Commissione, con memoria difensiva il sig. Miglierina ha chiesto il
proscioglimento, ribadendo che il 5 luglio gli era stato impossibile presentarsi
“per concomitanti ed inderogabili impegni di lavoro”; spiegando, inoltre, che il
telegramma con il quale veniva convocato per le ore 12 del 7 luglio 2005 gli
venne consegnato dal servizio postale a Brebbia (VA), alle ore 11,10 dello
stesso 7 luglio 2005, come documenta la fotocopia allegata, sulla quale sono
riportate a penna la data e l'ora di consegna, con la sigla dell'addetto al
servizio telegrammi.
All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura
Federale, che ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.
Premesso che secondo l’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva,”i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono
tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva”, va detto che la
documentazione depositata dal Miglierina comporta il proscioglimento, perché
per la prima convocazione è stato ritenuto il legittimo impedimento già dal
Procuratore Federale; per la seconda, vi è prova che il telegramma di
convocazione, spedito il 5 luglio, è stato consegnato all’interessato, a Brebbia
(VA) il 7 dello stesso mese (v. timbro), alle ore 11,10 (come da attestazione
manoscritta), cioé solo 50’ prima dell’ora stabilita per la presentazione a
Roma.
Nell’impossibilità di corrispondere all’invito, una telefonata all’Ufficio
Indagini avrebbe potuto opportunamente segnalare l’inconveniente, ma la
contestazione riguarda la mancata comparizione, che deve essere ritenuta
giustificata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Pierangelo Miglierina e la società Novara Calcio S.p.a.
dall’addebito loro ascritto.
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