LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.96/C del 2/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FLAVIO MARZULLO (C.U. N.78/C DEL 18/10/2005 GARA LATINA-VITTORIA DEL 16 OTTOBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.96/C del 2/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE FLAVIO MARZULLO (C.U. N.78/C DEL
18/10/2005 GARA LATINA-VITTORIA DEL 16 OTTOBRE 2005).
Avverso il provvedimento riportato in epigrafe ha proposto rituale
reclamo la F.C. Vittoria S.r.l. per richiedere la riduzione della sanzione.
Sostiene la società ricorrente che il fallo commesso dal proprio
calciatore “è stato un intervento deciso e assolutamente non intenzionale e
comunque non intenzionalmente violento, ma con l’obiettivo di anticipare
l’avversario”.
Allo scopo di meglio definire la dinamica dei fatti la Commissione ha
richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto dal quale è emerso che il
Marzullo “disinteressandosi completamente del pallone che era a distanza di
gioco, colpiva volontariamente con un calcio l’avversario escludendo
l’obiettivo di anticipare lo stesso”.
Appare pertanto evidente che la condotta violenta, peraltro posta in
essere dal Marzullo non per contrastare l’avversario in azione di gioco, integri
la fattispecie di cui all’art.14 comma 2 bis punto b del Codice di Giustizia
Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società F.C. Vittoria S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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