LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE OTTAVIO PALLADINI ED INIBIZIONI DIRIGENTI ADRIANO MATTEUCCI FINO A TUTTO IL 31/12/2006 E MASSIMO SPINOZZI FINO A TUTTO IL 15/12/2006 (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA GIULIANOVA-SAN MARINO DEL 19 NOVEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE OTTAVIO PALLADINI ED INIBIZIONI DIRIGENTI ADRIANO MATTEUCCI FINO A TUTTO IL 31/12/2006 E MASSIMO SPINOZZI FINO A TUTTO IL 15/12/2006 (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA GIULIANOVA-SAN MARINO DEL 19 NOVEMBBRE 2006). Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Giulianova-San Marino, disputata il 19/11/2006 e terminata con il risultato di 1 a 0 per il San Marino, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto: a) la squalifica per quattro gare effettive al calciatore del Giulianova Ottavio Palladini “per comportamento offensivo verso l’arbitro; espulso, mentre si allontanava dal terreno di gioco continuava a gesticolare ed inveire contro il medesimo, istigando alla protesta il pubblico locale; al termine della gara attendeva la terna arbitrale alla porta del loro spogliatoio, reiterando le frasi offensive verso la stessa”; b) la inibizione sino a tutto il 31/12/2006 al dirigente del Giulianova Adriano Matteucci “per aver ripetutamente rivolto alla terna arbitrale frasi offensive e minacciose al termine della gara”; c) la inibizione sino a tutto il 15/12/2006 al dirigente del Giulianova Massimo Spinozzi “per avere ripetutamente rivolto alla terna arbitrale frasi offensive e minacciose al termine della gara”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Giulianova chiedendo la congrua riduzione delle sanzioni e, deducendo, quanto al Palladini, che le frasi pronunciate all’indirizzo del direttore di gara, seppure forti, assumerebbero un significato più di critica e di sfogo che di lesione diretta alla reputazione dell’arbitro, al quale il calciatore al termine della gara ha chiesto scusa. All’esito della riunione odierna ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Non è possibile trasformare, come vorrebbe la reclamante società, parole e frasi di inequivoco significato offensivo in mere critiche scevre da intenti ingiuriosi. Ad aggravare la posizione processuale del Palladini sta poi l’istigazione al pubblico locale, potenzialmente idonea a generare una pericolosa protesta collettiva. Le considerazioni sopra esposte impongono la reiezione del reclamo in quanto la dedotta irregolarità, consistita nel calciare la punizione con il pallone in movimento e avanzata di una decina di metri, in uno con la convinzione che la punizione sarebbe stata nuovamente battuta, non può assurgere a circostanza esimente o attenuante, traducendosi all’evidenza in errore arbitrale che fa parte del gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it