LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CISCO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN RANALLI (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA CISCO ROMA-GIUGLIANO DEL 19 NOVEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CISCO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN RANALLI (C.U. N.87/C
DEL 21/11/2006 GARA CISCO ROMA-GIUGLIANO DEL 19 NOVEMBBRE
2006).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che con suo C.U. n.87/C
del 21/11/2006 ha inflitto al calciatore Cristian Ranalli la squalifica per tre gare
effettive per “condotta scorretta verso un avversario e per proteste” (squalifica
per una gara per doppia ammonizione) e perché “espulso per doppia
ammonizione, rivolgeva una frase offensiva all’arbitro” (due gare), nel corso
dell’incontro Cisco Roma-Giugliano del 20/11/2006, la società Cisco Roma ha
prodotto reclamo.
Nelle proprie articolate memorie difensive, con riferimento all’addebito
dell’espressione offensiva nei confronti dell’arbitro, la società sostiene che
l’espressione medesima:
- sarebbe stata pronunciata non già a seguito della seconda ammonizione e
del conseguente provvedimento di espulsione in reazione a quest’ultimo, ma
sarebbe cronologicamente antecedente al provvedimento stesso;
- non sarebbe stata indirizzata al Giudice di gara ma avrebbe rappresentato
solo uno sfogo istintivo ed a voce bassa, ovvero “una frase colorita e
pacatamente irrispettosa” per la mancata concessione di una punizione a
favore a seguito di una entrata di un avversario nei suoi confronti; entrata che
pur tuttavia l’arbitro aveva ritenuto di non sanzionare.
Ritenendo pertanto “ictu oculi” la sanzione non appropriata alle circostanze ed
eccessivamente affittiva nell’entità, la Cisco Roma ne richiede la riduzione a
due giornate effettive richiedendo anche un supplemento di referto arbitrale.
Nel corso della riunione odierna la società è rappresentata dall’avv.
Gianluca Rodella, a ciò ritualmente delegato. E’ presente anche il calciatore
Ranalli.
Nel proprio intervento il rappresentante della Cisco Roma si riporta al
contenuto delle memorie scritte e conferma la richiesta di supplemento di
rapporto arbitrale.
A seguire interviene anche il calciatore confermando di non aver
indirizzato l’espressione offensiva al direttore di gara, ma che rappresentava
solo uno sfogo.
Circa la richiesta di supplemento, la Commissione ritiene di aderirvi ed il
suo contenuto viene ritualmente partecipato.
Orbene, gli atti ufficiali ivi compreso quest’ultimo documento, configurano
una situazione oggettiva del tutto difforme da quanto asserito dall’istante.
Vi si legge infatti con chiarezza che a seguito di una ammonizione per
protesta e della relativa automatica espulsione, il Ranalli si rivolgeva al
direttore di gara con l’ espressione offensiva.
Per contro, la ricostruzione proposta nella tesi difensiva, oltre che
smentita dagli atti ufficiali, appare di per sé forzata e poco realistica sia circa
le modalità degli accadimenti e la tempistica. Essa non può pertanto essere
accolta.
La Commissione ritiene dunque del tutto appropriata la sanzione delle
due giornate inflitte dal Giudice Sportivo a mente dell’art. 14 comma 2 bis del
Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Cisco Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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