LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO PUGLIESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO PUGLIESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-. A seguito di deferimento della Procura Federale, è stato contestato al dott. Marco Pugliese, presidente e legale della società Avellino, la violazione dell’art. 7 comma 3 bis del C.G.S. in relazione all’art. 89 delle N.O.I.F. ed al C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. I) lett. B) punto 4) per non aver documentato alla CO.VI.SO.C. entro il termine del 27/6/2006 ore 19.00, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità fino a marzo 2006 in base ai contratti ratificati dalle competenti Leghe e per non aver depositato presso la Lega Professionisti di Serie C, entro il termine del 27/6/2006 ore 19,00 le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento dagli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 di alcuni tesserati. Sono stati poi contestati alla società U.S. Avellino S.p.a., a titolo di responsabilità diretta, gli addebiti come sopra contestati al suo presidente. La società ha fatto pervenire corposa memoria corredata da molti documenti, chiedendo: «... si ritiene che il dottor Marco Pugliese debba essere prosciolto perché il fatto non costituisce illecito sportivo, nel rispetto dei principio di tassatività della legge e certezza del diritto, ammonendo da qualsiasi interpretazione pienamente soggettiva dello stesso, che ne implichi uno stravolgimento dei principi fondamentali. Ancora si sostiene il proscioglimento del dottor Pugliese, tenuto conto dell’oggettivo disagio avvertito nel compimento degli atti prescritti, attesa la precaria situazione finanziaria della società U.S. Avellino S.p.a. dovendosene, piuttosto, apprezzare il risanamento delle condizioni amministrative. Per i fatti esposti in premessa, si chiede che, pronunciando il proscioglimento del ricorrente, venga risolta la posizione processuale della società U.S. Avellino S.p.a., deferita, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio dirigente prevedendone la contestuale assoluzione”. All’odierno dibattimento la Procura Federale, rappresentata dall’avv. F. Bagattini, rilevando che gli adempimenti sono stati effettuati solo con qualche giorno di ritardo ma tuttavia con violazione dei termini regolamentari, conclude per l’applicazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società e di un anno di inibizione per il dottor Pugliese. La società si è fatta rappresentare dagli avv.ti Ingrid De Simone e Ruggero Malagnini che hanno svolto, con richiamo a quelle contenute in memoria, le difese degli incolpati concludendo con richiesta di proscioglimento e, in via gradata, di applicazione di un’ammenda. La Commissione osserva: Le violazioni addebitate, l’omissione di trasmissione di documenti richiesti dalle norme regolamentari hanno carattere formale la cui omissione o tempestiva alligazione, come nel caso che ci occupa, può trovare giustificazione in un comportamento dell’obbligato scevro da negligenza o ignoranza delle norme o nella forza maggiore e comunque in un fatto «cui resisti non potest». Nella fattispecie non si tratta di omissione, ma di leggero ritardo che questa Commissione non ritiene sia imputabile al deferito legale rappresentante della società, dott. Pugliese, come emerge dagli atti, dai quali si rileva appunto che a tutti gli adempimenti è stata data esecuzione, tanto che la U.S. Avellino, a seguito di retrocessione dalla Serie B, è stata regolarmente ammessa alla disputa del Campionato di Serie C/1, evento che non si sarebbe verificato, nè sarebbe stato possibile che si verificasse a causa del divieto delle relative norme di ammissione, se l’Avellino non avesse ottemperato e comprovato la sussistenza di tutti i requisiti e tutti gli adempimenti prescritti dalle norme regolamentari, tra i quali quelli oggetto delle contestazioni oggetto del presente procedimento. Orbene risulta dalla documentazione prodotta che il dottor Pugliese con raccomandata pervenuta in Lega il 27 giugno 2006 rendeva note le vicissitudini della società e le oggettive difficoltà riscontrate nella esibizione della prescritta documentazione; il successivo 7 luglio 2006 integrava le ragioni prima esposte. E’ accertato e noto agli Organi Federali che la situazione economica della società in retrocessione dalla Serie B, era all’epoca fortemente influenzata dal sequestro penale della metà del capitale sociale operato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per motivi processuali penali riferibili però alla precedente gestione della società. La misura cautelare concernendo il 50% del capitale sociale era peraltro paralizzante, impeditiva di una libera ed autonoma gestione da parte del nuovo Consiglio e quindi del suo presidente, con difficoltà se non impossibilità di intervento nella ricapitalizzazione della partecipazione azionaria. Risulta inoltre accertato che, per superare tali situazioni di stallo il dott. Pugliese dopo ben due istanze di dissequestro alla Procura della Repubblica, proposte a breve distanza di tempo l’una dall’altra (si stavano approssimando le scadenze non rispettate oggetto della contestazione) alle quali non seguì lo sperato provvedimento, si impegnò finanziariamente in proprio e a fondo per superare ogni ostacolo in data utile per l’iscrizione al Campionato. Fu proprio per l’impegno profuso dal dott. Pugliese, come risulta chiaramente dagli atti, che la società poté ottenere nello stesso mese di luglio l’ammissione al Campionato, avendo adempiuto a tutto quanto oggetto della presente contestazione ed a quant’altro necessario (doc.4, allegato alla memoria, copia del ricorso alla CO.VI.SO.C. in data 11/7/2006). Va dato rilievo inoltre alla circostanza evidenziata dalla difesa, per quanto concerne le dichiarazioni liberatorie, che dopo l’ultima partita di Campionato (9 giugno 2006) i calciatori si allontanarono chi per ferie e chi per raggiungere i propri luoghi di residenza (alcuni all’estero), che la indispensabile modulistica pervenne alla società il 12 giugno 2006 e quindi non può addebitarsi alla società il non aver rispettato il termine come da contestazione se l’impossibilità di rispettare fu proprio dovuto alla impossibilità determinata da fatto altrui. Concludendo l’incolpato ha potuto dimostrare che gli eventi hanno superato e reso impossibile il rispetto dei termini e che quindi la sua condotta non fu negligente che, anzi, emerge che, per fatto altrui in parte, e in parte per forza maggiore, non ha avuto la possibilità di scrupolosamente rispettarli e ciononostante è riuscito, superando ogni avversità con decisivo impegno, a ridurre il ritardo a pochi giorni. Per questi motivi la Commissione ritenuto che il Dott. Marco Pugliese e la società non sono responsabili delle violazioni loro ascritte d e l i b e r a di prosciogliere Marco Pugliese, presidente e legale rappresentante della società Avellino, e la società U.S. Avellino S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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