LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO PUGLIESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MARCO PUGLIESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA’ AVELLINO, E SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-.
A seguito di deferimento della Procura Federale, è stato contestato al
dott. Marco Pugliese, presidente e legale della società Avellino, la violazione
dell’art. 7 comma 3 bis del C.G.S. in relazione all’art. 89 delle N.O.I.F. ed al
C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. I) lett. B) punto 4) per non aver documentato
alla CO.VI.SO.C. entro il termine del 27/6/2006 ore 19.00, la dichiarazione
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS
e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per
le mensilità fino a marzo 2006 in base ai contratti ratificati dalle competenti
Leghe e per non aver depositato presso la Lega Professionisti di Serie C,
entro il termine del 27/6/2006 ore 19,00 le dichiarazioni liberatorie
comprovanti l’avvenuto pagamento dagli emolumenti dovuti fino al marzo
2006 di alcuni tesserati.
Sono stati poi contestati alla società U.S. Avellino S.p.a., a titolo di
responsabilità diretta, gli addebiti come sopra contestati al suo presidente.
La società ha fatto pervenire corposa memoria corredata da molti
documenti, chiedendo:
«... si ritiene che il dottor Marco Pugliese debba essere prosciolto perché il
fatto non costituisce illecito sportivo, nel rispetto dei principio di tassatività
della legge e certezza del diritto, ammonendo da qualsiasi interpretazione
pienamente soggettiva dello stesso, che ne implichi uno stravolgimento dei
principi fondamentali.
Ancora si sostiene il proscioglimento del dottor Pugliese, tenuto conto
dell’oggettivo disagio avvertito nel compimento degli atti prescritti, attesa la
precaria situazione finanziaria della società U.S. Avellino S.p.a. dovendosene,
piuttosto, apprezzare il risanamento delle condizioni amministrative.
Per i fatti esposti in premessa, si chiede che, pronunciando il proscioglimento
del ricorrente, venga risolta la posizione processuale della società U.S.
Avellino S.p.a., deferita, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia
Sportiva per gli addebiti contestati al proprio dirigente prevedendone la
contestuale assoluzione”.
All’odierno dibattimento la Procura Federale, rappresentata dall’avv. F.
Bagattini, rilevando che gli adempimenti sono stati effettuati solo con qualche
giorno di ritardo ma tuttavia con violazione dei termini regolamentari, conclude
per l’applicazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società e di
un anno di inibizione per il dottor Pugliese.
La società si è fatta rappresentare dagli avv.ti Ingrid De Simone e
Ruggero Malagnini che hanno svolto, con richiamo a quelle contenute in
memoria, le difese degli incolpati concludendo con richiesta di
proscioglimento e, in via gradata, di applicazione di un’ammenda.
La Commissione osserva:
Le violazioni addebitate, l’omissione di trasmissione di documenti richiesti
dalle norme regolamentari hanno carattere formale la cui omissione o
tempestiva alligazione, come nel caso che ci occupa, può trovare
giustificazione in un comportamento dell’obbligato scevro da negligenza o
ignoranza delle norme o nella forza maggiore e comunque in un fatto «cui
resisti non potest».
Nella fattispecie non si tratta di omissione, ma di leggero ritardo che questa
Commissione non ritiene sia imputabile al deferito legale rappresentante della
società, dott. Pugliese, come emerge dagli atti, dai quali si rileva appunto che
a tutti gli adempimenti è stata data esecuzione, tanto che la U.S. Avellino, a
seguito di retrocessione dalla Serie B, è stata regolarmente ammessa alla
disputa del Campionato di Serie C/1, evento che non si sarebbe verificato, nè
sarebbe stato possibile che si verificasse a causa del divieto delle relative
norme di ammissione, se l’Avellino non avesse ottemperato e comprovato la
sussistenza di tutti i requisiti e tutti gli adempimenti prescritti dalle norme
regolamentari, tra i quali quelli oggetto delle contestazioni oggetto del
presente procedimento.
Orbene risulta dalla documentazione prodotta che il dottor Pugliese con
raccomandata pervenuta in Lega il 27 giugno 2006 rendeva note le
vicissitudini della società e le oggettive difficoltà riscontrate nella esibizione
della prescritta documentazione; il successivo 7 luglio 2006 integrava le
ragioni prima esposte.
E’ accertato e noto agli Organi Federali che la situazione economica
della società in retrocessione dalla Serie B, era all’epoca fortemente
influenzata dal sequestro penale della metà del capitale sociale operato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per motivi processuali
penali riferibili però alla precedente gestione della società.
La misura cautelare concernendo il 50% del capitale sociale era peraltro
paralizzante, impeditiva di una libera ed autonoma gestione da parte del
nuovo Consiglio e quindi del suo presidente, con difficoltà se non impossibilità
di intervento nella ricapitalizzazione della partecipazione azionaria.
Risulta inoltre accertato che, per superare tali situazioni di stallo il dott.
Pugliese dopo ben due istanze di dissequestro alla Procura della Repubblica,
proposte a breve distanza di tempo l’una dall’altra (si stavano approssimando
le scadenze non rispettate oggetto della contestazione) alle quali non seguì lo
sperato provvedimento, si impegnò finanziariamente in proprio e a fondo per
superare ogni ostacolo in data utile per l’iscrizione al Campionato.
Fu proprio per l’impegno profuso dal dott. Pugliese, come risulta
chiaramente dagli atti, che la società poté ottenere nello stesso mese di luglio
l’ammissione al Campionato, avendo adempiuto a tutto quanto oggetto della
presente contestazione ed a quant’altro necessario (doc.4, allegato alla
memoria, copia del ricorso alla CO.VI.SO.C. in data 11/7/2006).
Va dato rilievo inoltre alla circostanza evidenziata dalla difesa, per
quanto concerne le dichiarazioni liberatorie, che dopo l’ultima partita di
Campionato (9 giugno 2006) i calciatori si allontanarono chi per ferie e chi per
raggiungere i propri luoghi di residenza (alcuni all’estero), che la
indispensabile modulistica pervenne alla società il 12 giugno 2006 e quindi
non può addebitarsi alla società il non aver rispettato il termine come da
contestazione se l’impossibilità di rispettare fu proprio dovuto alla impossibilità
determinata da fatto altrui.
Concludendo l’incolpato ha potuto dimostrare che gli eventi hanno
superato e reso impossibile il rispetto dei termini e che quindi la sua condotta
non fu negligente che, anzi, emerge che, per fatto altrui in parte, e in parte per
forza maggiore, non ha avuto la possibilità di scrupolosamente rispettarli e
ciononostante è riuscito, superando ogni avversità con decisivo impegno, a
ridurre il ritardo a pochi giorni.
Per questi motivi la Commissione ritenuto che il Dott. Marco Pugliese e
la società non sono responsabili delle violazioni loro ascritte
d e l i b e r a
di prosciogliere Marco Pugliese, presidente e legale rappresentante della
società Avellino, e la società U.S. Avellino S.p.a. dagli addebiti loro
contestati.
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