• Stagione sportiva: 2006/2007
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
VITTORIA S.R.L.-.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA
S.R.L.-.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
VITTORIA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
VITTORIA S.R.L.-.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA
S.R.L.-.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
VITTORIA S.R.L.-.
Il Procuratore Federale, con tre distinti provvedimenti, ha deferito il sig.
Ignazio Longombardo, quale amministratore della società F.C. Vittoria S.r.l.
nonché la stessa società a titolo di responsabilità diretta, per rispondere:
a) della violazione dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. , per aver omesso di
trasmettere i prospetti PA e PD, insieme al bilancio al 31 marzo 2006 della
società, come previsto dal C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. I) lett B) punto 1;
b) della violazione dell’art.7, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 85 e 90.
delle N.O.I.F. per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il 18 maggio
2006 il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento
determinata sulla base del bilancio di competenza al 31/3/2006;
c) della stessa violazione di cui sopra, per non aver fatto pervenire i prospetti
contenenti i parametri PA e PD ed il rapporto RI calcolato sulle risultanze di
bilancio d’esercizio al 30/6/2005.
All’odierno dibattimento la società non si è fatta rappresentare e la
Commissione, preliminarmente, constatata la regolarità delle notifiche della
convocazione, su conforme richiesta del rappresentante della Procura
Federale, avv. Bagattini, dispone la riunione dei tre procedimenti.
L’avv. Bagattini dopo discussione conchiude chiedendo che sia
affermata la responsabilità del Longombardo e della società, comminando al
primo un anno di inibizione, più l’ammonizione, ed alla seconda 600,00 euro
di ammenda.
La Commissione osserva:
Risulta dagli atti, anzi dallo stesso atto di deferimento che la società F.C.
Vittoria S.r.l. non veniva ammessa al Campionato di serie D, 2006-2007, che
avrebbe dovuto disputare a causa dell’avvenuta retrocessione al termine
dell’anno sportivo 2005-2006 dal Campionato di Serie C/2.
Veniva autorizzata a partecipare al Campionato dilettanti di 2° categoria del
Comitato Regionale Sicilia con provvedimento del Commissario straordinario
19/9/2006.
L’omissione contestata al capo a) concerne disposizioni del C.U n.130/A del
31/3/2006 con riferimento alle iscrizioni ai Campionati professionistici per la
stagione 2006-2007, talchè la società retrocedenda nel campionato dilettanti e
poi effettivamente retrocessa, non era tenuta all’adempimento.
Le omissioni di cui alla lettera b) e c) concernono invece obblighi disattesi
dalla società, relativi ai controlli periodici sistematici della situazione
economica delle società professionistiche, con riferimento agli artt. 85 e 90
delle N.O.I.F. e pertanto una volta accertate danno luogo a penalizzazione,
indipendentemente dal fatto che la società sia, successivamente alle date
degli adempimenti omessi, retrocessa nel Campionato dilettanti.
Pertanto in parziale accoglimento della richiesta del rappresentante
della Procura, dovendosi tener conto della attuale posizione della società, la
Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui in parte dispositiva, da
irrogarsi alla società ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 ed al suo legale
rappresentante ai sensi dell’art. comma 7 C.G.S.-.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
riuniti i tre procedimenti, di sanzionare la società F.C. Vittoria S.r.l. con
l’ammenda di 250,00 euro ed Ignazio Longombardo con un anno di
inibizione.
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5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
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9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
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DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA
20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE
UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C.
VITTORIA S.R.L.-."