LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.113/C DEL19 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2006 GARA TARANTO – FOGGIA DEL 17 DICEMBRE 2006
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.113/C
DEL19 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2006
GARA TARANTO – FOGGIA DEL 17 DICEMBRE 2006
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- che all’inizio della gara sostenitori del Taranto lanciavano sul terreno di gioco, nei
pressi del tunnel che porta agli spogliatoi, due petardi la cui esplosione provocava
intenso fragore;
- che sostenitori della società Foggia introdotti nel settore loro riservato al 25’ del primo
tempo di gara, hanno iniziato immediatamente un lancio di petardi nel recinto di gioco,
la cui esplosione provocava intenso fragore; tale circostanza ha richiesto l’intervento
delle Forze dell’ordine che, entrate nel citato settore, provvedevano a lanciare alcuni
lacrimogeni allo scopo di sedare le intemperanze dei predetti tifosi;
- che il fumo dei lacrimogeni raggiungeva il terreno di gioco provocando la sospensione
della gara per circa tre minuti;
- che al 27’ del primo tempo di gara dalla curva occupata dai tifosi del Taranto veniva
lanciato un razzo “pirotecnico” che raggiungeva la curva opposta occupata dai
sostenitori del Foggia;
- che al 30’ del primo tempo di gara dalla curva occupata dai tifosi del Foggia, veniva
lanciato un razzo “pirotecnico” verso la curva dei tifosi del Taranto;
- che per tutta la durata della gara entrambe le tifoserie accendevano nei propri settori
fumogeni e bengala, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco;
- che in particolare, sostenitori del Foggia lanciava nel recinto di gioco aste di bandiera,
bottiglie e lattine piene;
- che al termine della gara i servizi del settore riservato ai sostenitori del Foggia
venivano danneggiati con asportazione dai relativi locali di porte e suppellettili in
ceramica e metallo; tali oggetti venivano lanciati nella zona sottostante della stadio
nella quale non vi era presenza di persone; alcuni dei predetti oggetti asportati dai
servizi venivano bruciati sugli spalti;
- che i fatti innanzi descritti si manifestano di notevole gravità interferendo sullo
svolgimento della gara;
- che la constatazione della mancanza di conseguenze e danni a persone non attenua
la responsabilità dei sostenitori e di conseguenza delle rispettive società, anche per la
reiterata recidività dei comportamenti come innanzi descritti.
- Preso atto della inefficienza dissuasiva delle numerose sanzioni pecuniarie in
precedenza inflitte (Com. Uff. n. 108/C del 12.12.2006 ammenda € 10.000,00 con
lettera di diffida) alla società Foggia per il comportamento dei propri sostenitori,
nonchè alla società Taranto, già destinataria di più afflittive sanzioni,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Foggia la sanzione consistente nell’obbligo di disputare, con
decorrenza immediata, due gare effettive a porte chiuse, con l’obbligo del
risarcimento dei danni alla società Taranto;
b) di irrogare alla società Taranto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00;
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.113/C DEL19 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2006 GARA TARANTO – FOGGIA DEL 17 DICEMBRE 2006"