LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.113/C DEL19 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2006 GARA TARANTO – FOGGIA DEL 17 DICEMBRE 2006

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.113/C DEL19 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2006 GARA TARANTO – FOGGIA DEL 17 DICEMBRE 2006 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che all’inizio della gara sostenitori del Taranto lanciavano sul terreno di gioco, nei pressi del tunnel che porta agli spogliatoi, due petardi la cui esplosione provocava intenso fragore; - che sostenitori della società Foggia introdotti nel settore loro riservato al 25’ del primo tempo di gara, hanno iniziato immediatamente un lancio di petardi nel recinto di gioco, la cui esplosione provocava intenso fragore; tale circostanza ha richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine che, entrate nel citato settore, provvedevano a lanciare alcuni lacrimogeni allo scopo di sedare le intemperanze dei predetti tifosi; - che il fumo dei lacrimogeni raggiungeva il terreno di gioco provocando la sospensione della gara per circa tre minuti; - che al 27’ del primo tempo di gara dalla curva occupata dai tifosi del Taranto veniva lanciato un razzo “pirotecnico” che raggiungeva la curva opposta occupata dai sostenitori del Foggia; - che al 30’ del primo tempo di gara dalla curva occupata dai tifosi del Foggia, veniva lanciato un razzo “pirotecnico” verso la curva dei tifosi del Taranto; - che per tutta la durata della gara entrambe le tifoserie accendevano nei propri settori fumogeni e bengala, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco; - che in particolare, sostenitori del Foggia lanciava nel recinto di gioco aste di bandiera, bottiglie e lattine piene; - che al termine della gara i servizi del settore riservato ai sostenitori del Foggia venivano danneggiati con asportazione dai relativi locali di porte e suppellettili in ceramica e metallo; tali oggetti venivano lanciati nella zona sottostante della stadio nella quale non vi era presenza di persone; alcuni dei predetti oggetti asportati dai servizi venivano bruciati sugli spalti; - che i fatti innanzi descritti si manifestano di notevole gravità interferendo sullo svolgimento della gara; - che la constatazione della mancanza di conseguenze e danni a persone non attenua la responsabilità dei sostenitori e di conseguenza delle rispettive società, anche per la reiterata recidività dei comportamenti come innanzi descritti. - Preso atto della inefficienza dissuasiva delle numerose sanzioni pecuniarie in precedenza inflitte (Com. Uff. n. 108/C del 12.12.2006 ammenda € 10.000,00 con lettera di diffida) alla società Foggia per il comportamento dei propri sostenitori, nonchè alla società Taranto, già destinataria di più afflittive sanzioni, d e l i b e r a a) di infliggere alla società Foggia la sanzione consistente nell’obbligo di disputare, con decorrenza immediata, due gare effettive a porte chiuse, con l’obbligo del risarcimento dei danni alla società Taranto; b) di irrogare alla società Taranto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00; - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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