LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114/C DEL 20 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GRANDO E DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ORAZIO SORBELLO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA ANDRIA BAT-GELA DEL 3 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114/C DEL 20 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO GRANDO E DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ORAZIO SORBELLO (C.U. N.101/C DEL 5/12/2006 GARA ANDRIA BAT-GELA DEL 3 DICEMBBRE 2006). Con ricorso del 10/12/2006 la società Gela Calcio S.p.a. impugna la decisione del Giudice Sportivo, giusto Comunicato Ufficiale n. 101/C del giorno 5/12/2006, a fronte della quale il suo allenatore, sig. Sorbello, è stato squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente arbitro durante la gara (espulso)”. Impugna altresì la decisione con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate il calciatore Alessandro Grando “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Le doglianze vanno esaminate separatamente, trattandosi di due distinte domande, (relative a fattispecie diverse), seppur proposte con unico atto. a) Si passi ad esaminare la questione del sig. Sorbello. La reclamante fonda la propria difesa sulla circostanza che i presunti insulti non sarebbero stati percepiti dal guardialinee e che, conseguentemente, la sanzione irrogata sarebbe eccessivamente afflittiva. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto arbitrale, costituente prova certa, risulta incontestabilmente che il sig. Sorbello, dopo una decisione dell’assistente arbitrale, si metteva a saltare lungo tutta l’area tecnica, urlando: “che cazzo fai! Sbandiera! Non capisci un c..! vaffan...”-. Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del collaboratore dell’arbitro, tra l’altro con un atteggiamento chiaramente sopra le righe, “urlando” e saltando dentro l’area tecnica. Inoltre va considerato che il comportamento contestato all’allenatore della reclamante è stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento sportivamente irreprensibile. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata. b) Si passi ora ad esaminare la questione del calciatore Grando. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione. Più precisamente, offrendo in visione le immagini televisive dei fatti, (peraltro tale istanza è inammissibile, in quanto la visione è prevista per tassative fattispecie tra cui non rientra il caso de quo), la società Gela afferma che il referto arbitrale sarebbe contraddittorio lacunoso ed illogico. Ciò in quanto sarebbe incongruente il fatto che, come scritto dall’arbitro, il pallone era a 5 mt dall’avversario, e che quest’ultimo aveva superato in dribbling il Grando. Afferma quindi che non ci sarebbe stato alcun dribbling e che il Grando avrebbe tentato in scivolata di togliere il pallone all’avversario, pur colpendolo nel contrasto, ma senza volontarietà. A sostegno della sua richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato sarebbe privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al giocatore avversario. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella specie l’incolpato, come risulta chiaramente dal referto arbitrale, avente fede privilegiata, “disinteressandosi del pallone, (che non avrebbe potuto raggiungere, perché si trovava a circa 5 mt) colpiva alla caviglia in scivolata da tergo l’avversario in possesso del pallone, che lo aveva appena superato in dribbling. Orbene non vi è chi non veda che il referto arbitrale risulta incongruente in quanto si afferma che si era appena svolto un dribbling e che il pallone era a 5 mt circa. Da tale descrizione si evince che, il pallone era ancora a distanza di gioco e che, conseguentemente, è credibile che nella specie si sia trattato di un contrasto con il pallone ancora in gioco. Oltre a ciò si osservi che lo stesso arbitro non ha parlato nel suo referto di condotta violenta. Quanto sopra giustifica una riduzione della squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Gela Calcio S.p.a. perciò che concerne l’allenatore Sorbello ed di accogliere quello relativo al calciatore Alessandro Grando riducendo la squalifica a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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