LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE WALTER PICCIONI (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GALLIPOLI-MANFREDONIA DEL 10 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.117/C
DEL 22 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE WALTER PICCIONI (C.U.
N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GALLIPOLI-MANFREDONIA DEL 10 DICEMBBRE
2006).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Walter Piccioni, tesserato per la S.S.
Manfredonia Calcio S.r.l., “per comportamento offensivo verso la terna
arbitrale”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società invocando la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che la frase
incriminata, contestualizzata alla ritenuta censurabilità di alcune decisioni
arbitrali, assumerebbe i connotati di una estemporanea esternizzazione di
dissenso, e cioè di una protesta scevra da intenti offensivi, ed ha aggiunto che
il tesserato avrebbe assunto, dinanzi alla decretata espulsione, un
comportamento obbediente.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non
possa trovare accoglimento.
Dagli atti ufficiali, gli unici sui quali fondare la presente delibera, emerge
che il Piccioni, contestando una decisione arbitrale, ha rivolto al direttore di
gara la frase “siete scandalosi”.
Non vi è dubbio che tale espressione abbia natura offensiva, in quanto il
termine scandaloso è sinonimo di disonesto e rimarca la carenza di obbiettiva
neutralità del direttore di gara. In tale situazione pare alla Commissione che
non si possa modificare la delibera del Primo Giudice, attesa la congruità
della pena irrogata. Il reclamo va quindi respinto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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