LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO RAPINO (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GELA-PRO VASTO DEL 10 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/C DEL 22 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO RAPINO (C.U. N.108/C DEL 12/12/2006 GARA GELA-PRO VASTO DEL 10 DICEMBBRE 2006). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Alessandro Rapino, tesserato per la società F.C. Pro Vasto S.r.l., “per aver colpito con un calcio all’addome un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione della sanzione. Ha dedotto al riguardo che il direttore di gara avrebbe avuto una visione errata del fatto, in quanto il Rapino non avrebbe avuto contatto fisico con l’antagonista, ma avrebbe soltanto colpito il pallone come le immagini televisive chiaramente dimostrerebbero. Ha sostenuto poi in subordine che comunque si tratterebbe di scontro avvenuto in azione di gioco, rimarcando altresì che il Rapino si sarebbe allontanato dal campo dopo l’espulsione obbedientemente, senza assumere alcun atteggiamento di disapprovazione nei confronti del direttore di gara. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento. Preliminarmente si rileva che non può essere esperita in questa sede la prova televisiva, in quanto, non ricorrendo qui l’ipotesi dell’errore di persona, l’art.31 del C.G.S. riserva lo sfogo della prova televisiva alla fase del Giudice Sportivo, implicitamente sancendo la inammissibilità dinanzi alla Commissione Disciplinare. Ciò premesso, si rileva che ricorre nel caso in esame, un atto di violenza in azione di gioco con il pallone non a distanza di gioco, fattispecie di maggiore gravità in quanto esclude che l’atto stesso fosse connaturato alla foga agonistica durante il contatto dei corpi. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra esposte si ritiene che la sanzione di tre turni di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo non eccedono i limiti di un’equa sanzione. Si impone quindi la reiezione del gravame. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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