LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.118/C DEL 29 DICEMBRE 2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA SALERNITANA – GIULIANOVA DEL 10 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA (COM. UFF. N. 108/C DEL 12/12/2006)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.118/C
DEL 29 DICEMBRE 2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA SALERNITANA - GIULIANOVA DEL 10 DICEMBRE 2006 E RECLAMO
SOCIETA’ GIULIANOVA (COM. UFF. N. 108/C DEL 12/12/2006)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Giulianova in ordine alla
regolarità della gara in oggetto;
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza;
o s s e r v a
- che nella gara in oggetto al 13’ del secondo tempo il calciatore n. 4 della Salernitana,
Caracciolo Fabrizio, a seguito di un infortunio, lasciava il terreno di gioco per i
necessari soccorsi sanitari;
- che nel frattempo l’allenatore della predetta società sostituiva il calciatore infortunato
con il calciatore n. 15, Agnelli Cristian;
- che il calciatore n. 4, Caracciolo Fabrizio, dopo le cure, chiedeva l’autorizzazione a
rientrare in campo, non essendosi accorto della sua intervenuta sostituzione;
- che a questo punto, secondo la ricostruzione della reclamante società Giulianova, il
più volte citato calciatore della società Salernitana, n. 4 Caracciolo Fabrizio,
autorizzato dall’arbitro, rientrava in campo e, per circa trenta secondi, prendeva parte
al gioco, creando indebita ed irregolare superiorità numerica a favore della propria
squadra;
- che il Direttore di gara, richiesto di un supplemento di rapporto sull’episodio,
precisava di aver negato il rientro in campo al calciatore, facendo cenno con la mano
di attendere, in quanto il gioco era in svolgimento; non appena il gioco si è interrotto
ha raggiunto lo stesso comunicandogli il motivo del diniego, invitandolo ad
abbandonare il campo;
- che, nel predetto supplemento di rapporto, l’arbitro ha chiarito che il calciatore della
Salernitana n. 4, Caracciolo Fabrizio, è entrato sul terreno di gioco, solo per qualche
secondo e per alcuni metri dalla linea laterale, esclusivamente nel frangente in cui gli
veniva comunicata la necessità di allontanarsi dal campo, senza in alcun modo
prendere parte a fasi di gioco.
Tutto ciò premesso si rileva che:
- il Direttore di gara ha sempre avuto il pieno controllo della situazione in merito
all’episodio in esame;
- l’ingresso sul terreno di gioco del calciatore Caracciolo Fabrizio deve intendersi frutto
di una sua errata percezione delle indicazioni del’arbitro, non causando alcuna
partecipazione a fasi di gioco e quindi non influendo sul regolare svolgimento della
gara;
- in base alla ricostruzione dei fatti, emergenti dagli atti ufficiali, il reclamo della Società
Giulianova non deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla Società Giulianova, confermando il risultato
della gara acquisito in campo (Salernitana 2 - Giulianova 1);
- la tassa va addebitata.
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