LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126/C DEL 12 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA REAL MARCIANISE – CELANO OLIMPIA DEL 23 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ CELANO OLIMPIA (Com. Uff. n. 120/C del 3.1.2007)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 126/C
DEL 12 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA REAL MARCIANISE – CELANO OLIMPIA DEL 23 DICEMBRE 2006 E RECLAMO
SOCIETA’ CELANO OLIMPIA (Com. Uff. n. 120/C del 3.1.2007)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, ed il reclamo inoltrato dalla società Celano Olimpia in ordine alla
regolarità della gara indicata in oggetto
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
osserva
- che la società ricorrente richiede la riforma del risultato della gara in oggetto con delibera
di vittoria della gara per 3 a 0 a proprio favore, sul presupposto della posizione di
irregolare tesseramento del calciatore Marco Incoronato della Società Real Marcianise;
- che tale irregolare posizione deriva dal mancato rispetto del limite sancito dal C.U. n.
182/A della F.I.G.C. del 31.3.2006 che permetterebbe il tesseramento solo nel periodo dal
4 al 31 gennaio 2007;
Rilevato che dagli atti ufficiali trasmessi dall’Ufficio Tesseramento della Lega risulta che:
- il calciatore in oggetto alla data del 14 dicembre 2006 risulta svincolato da società non
professionistica ed in data 15 dicembre 2006 la società Real Marcianise ha depositato la
variazione di tesseramento del calciatore medesimo;
- la fattispecie in oggetto si riferisce a tesseramento di calciatore non professionista
svincolato a norma dell’’art. 107 N.O.I.F. e di conseguenza tesserabile come
professionista dal 1°.7.2006 al 31.3.2007 così come previsto dal C.U. n. 181/A della
F.I.G.C. del 31.3.2006 di cui al Com Uff. n. 221 di Lega del 3.4.2006 al punto 5/b1;
- Il tesseramento in oggetto ha ottenuto il visto di esecutività da parte ella Lega a decorrere
dal 20.12.2006.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Celano Olimpia confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Real Marcianise 3 – Celano O. 1);
- la tassa va addebitata.
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