LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.12/TB del 25/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 GENNAIO 2007 DIRIGENTE OLDER TESCARI (C.U. N.6/TB DELL’11/10/2006 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.12/TB del 25/10/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO
A TUTTO IL 31 GENNAIO 2007 DIRIGENTE OLDER TESCARI (C.U. N.6/TB
DELL’11/10/2006 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/10/2006).
La società A.S. Biellese S.p.a. ha impugnato il provvedimento del
Giudice Sportivo dolendosi dell’entità della sanzione inflitta in raffronto alla
reale portata di quanto commesso dal suo dirigente Tescari, riconducibile
all’eccessiva emotività dello stesso causata dal notevole impegno
finanziario e morale profuso nella società da lui rilevata, e chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione impugnata ed in subordine la
riduzione della durata dell’inibizione irrogata.
Ritiene al contrario questa Commissione che il Tescari per la
posizione apicale rivestita all’interno della società era maggiormente tenuto
ad osservare un comportamento corretto nei confronti del direttore di gara
nel corso del primo tempo e del suo assistente durante il secondo tempo,
atteso che l’intervento di quest’ultimo nell’intervallo di gara non giustificava
certamente l’atteggiamento gravemente irriguardoso tenuto nei suoi
confronti nonché l’offensiva contestazione dell’operato della terna arbitrale
avvenuto negli spogliatoi, da dove doveva essere allontanato a forza da un
dirigente della Biellese.
Tali considerazioni inducono a ritenere equa la sanzione inflitta dal
Primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Biellese S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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