LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.12/TB del 25/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 GENNAIO 2007 DIRIGENTE OLDER TESCARI (C.U. N.6/TB DELL’11/10/2006 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/10/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.12/TB del 25/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 GENNAIO 2007 DIRIGENTE OLDER TESCARI (C.U. N.6/TB DELL’11/10/2006 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/10/2006). La società A.S. Biellese S.p.a. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo dolendosi dell’entità della sanzione inflitta in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal suo dirigente Tescari, riconducibile all’eccessiva emotività dello stesso causata dal notevole impegno finanziario e morale profuso nella società da lui rilevata, e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed in subordine la riduzione della durata dell’inibizione irrogata. Ritiene al contrario questa Commissione che il Tescari per la posizione apicale rivestita all’interno della società era maggiormente tenuto ad osservare un comportamento corretto nei confronti del direttore di gara nel corso del primo tempo e del suo assistente durante il secondo tempo, atteso che l’intervento di quest’ultimo nell’intervallo di gara non giustificava certamente l’atteggiamento gravemente irriguardoso tenuto nei suoi confronti nonché l’offensiva contestazione dell’operato della terna arbitrale avvenuto negli spogliatoi, da dove doveva essere allontanato a forza da un dirigente della Biellese. Tali considerazioni inducono a ritenere equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Biellese S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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