LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./131C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BONURA, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./131C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MARCO BONURA, TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L.-. Con deferimento del 12/12/2006 la Procura Federale contesta a Marco Bonura, calciatore all’epoca dei fatti della società Vis Pesaro 1898 S.r.l., la violazione dell’art.27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale per avere adito le vie legali senza la richiesta preventiva di autorizzazione del Coniglio Federale. Ciò in quanto egli, nel tentativo di recuperare un credito, portato da assegno insoluto, avrebbe incardinato la procedura di pignoramento presso terzi a carico della società Vis Pesaro, sua debitrice, citando quale terzo pignorato, ai fini della relativa dichiarazione, la Lega Professionisti Serie C. Chiede quindi la Procura Federale la sanzione di una gara. Resiste il Bonura con memoria chiedendo la sua assoluzione. La Commissione osserva preliminarmente che è pacifico tra le parti che il credito azionato scaturisce da un contratto posto in essere in violazione dell’art.94 delle N.O.I.F., e che la relativa azione disciplinare è ormai prescritta. Si verte quindi in tema di accordo sorto in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale. Si tratta quindi ora di verificare se nella specie sia applicabile l’art.27 dello Statuto Federale, ossia se per la tutela delle obbligazioni di cui al citato contratto sia necessario chiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale. Come sopra cennato, e come del resto emerge dalla relazione stessa dell’Ufficio Indagini e dalle ammissioni del calciatore e della Procura Federale stessa, il credito del Bonura sorge da un accordo che viola l’art.94 delle N.O.I.F.- E’ quindi assolutamente credibile, né del resto è stato provato il contrario, che la somma per cui è lite fosse dovuta al Bonura in forza di scrittura privata al di fuori del vincolo contrattuale “ufficiale” (regolarmente depositato presso la Lega) tra la società ed il suo tesserato. Conseguentemente, essendo l’assegno stato versato in base ad un rapporto contrastante con le norme federali, al caso de quo ben può applicarsi l’art.94 comma 2 delle N.O.I.F., secondo cui “le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma (accordi che prevedevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale), non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93 comma 1, tra quelle previste dall’art.27 comma 2 dello Statuto Federale. Il tesserato deve comunque notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza”. Tale norma prevede che per i diritti derivanti da accordi illeciti e vietati in ambito federale, (come nel caso in esame), è possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Presidente Federale, essendo sufficiente la semplice notifica, per conoscenza, alla Lega competente e nella specie si osservi che è stato notificato alla Lega l’atto di pignoramento presso terzi da ritenersi nel rispetto della sopra indicata norma. Alla luce di quanto sopra non risulta violato il disposto dell’art.27 dello Statuto Federale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Marco Bonura (all’epoca dei fatti tesserato per la società Vis Pesaro 1898 S.r.l.) dall’addebito a lui contestato.
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