LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./131C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI CIRO CORCIONE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ CASSINO, E DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO 1927 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./131C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI CIRO CORCIONE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ CASSINO, E DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO 1927 S.R.L.-. Con atto del 27/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito il sig. Ciro Corcione, presidente e legale rappresentante della società S.S. Cassino 1927 S.r.l., e la predetta società per rispondere: il primo della violazione dell’art.7 comma 3 bis del C.G.S. in relazione all’art.89 delle N.O.I.F. e al C.U. n.180/A del 31/3/2006, per non aver depositato entro il 27/6/2006 la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di 207.000,00 euro e la società S.S. Cassino 1927 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per la condotta ascrivibile al suo presidente. Chiede quindi irrogarsi la sanzione di punti uno di penalizzazione per la società e di un anno di inibizione per il presidente. Resistono gli incolpati precisando di aver tempestivamente inviato per fax, entro il termine previsto, copia della cennata fideiussione, depositata poi in originale il giorno successivo. Risulta dagli atti, e comunque non è contestato dalla Procura, che copia della dichiarazione della Banca, (che poi ha rilasciato in data 27/6/2006 la fideiussione) con cui si faceva presente che era in completamento l’iter istruttorio per il rilascio della fideiussione, è stata consegnata alla Lega Professionisti Serie C in pari data, ossia nei termini previsti e che l’originale della fideiussione è stato inviato il giorno seguente. Ritiene il giudicante che la cennata dichiarazione della banca significhi che in sostanza la fideiussione era ormai in corso di rilascio in attesa quindi della semplice formalizzazione. Oltre ciò la ratio della norma è quella di ottenere una garanzia fideiussoria entro la data del 27/6/2006, circostanza questa regolarmente verificatasi nella specie atteso che la data apposta sul contratto di fideiussione è del 27/6/2006; peraltro, il fatto che sia stata inviata una semplice dichiarazione della banca in attesa della successiva formalizzazione della fideiussione nel termine indicato, comunque seguita il giorno successivo dall’invio dell’originale della fideiussione, attiene ad un aspetto meramente formale della vicenda e non ne sposta i termini sostanziali atteso che lo scopo precipuo della norma (accensione della fideiussione nei termini) è stato comunque raggiunto e che di tale circostanza la Lega è stata tempestivamente avvisata. Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondato il deferimento, non avendo i deferiti violato norma federale alcuna. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Ciro Corcione, presidente e legale rappresentante della società Cassino, e della società S.S. Cassino 1927 S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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