LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO DIRIGENTE ROMEO DOZZI (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/2/2007 (C.U. N.113/C DEL 19/12/2006 GARA PISTOIESE-SASSUOLO DEL 17 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO DIRIGENTE ROMEO DOZZI (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/2/2007 (C.U. N.113/C DEL 19/12/2006 GARA PISTOIESE-SASSUOLO DEL 17 DICEMBBRE 2006). Il collaboratore dell’Ufficio Indagini segnala nel proprio rapporto che al rientro negli spogliatoi a fine gara disputata contro il Sassuolo il 17/12/2006 il sig. Romeo Dozzi - dirigente accompagnatore della Pistoiese S.p.a. - colpiva seppur di striscio con uno schiaffo un giocatore della squadra avversaria provocando così la reazione da parte degli astanti e l’inizio di una rissa sedata dall’intervento delle forse dell’ordine. Per questa infrazione disciplinare il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto al tesserato la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2007 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.-. Il sig. Dozzi, nel proprio reclamo, eccepisce il fatto che la sanzione è stata irrogata in conseguenza del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini non sorretta da fede privilegiata, mentre nulla hanno in proposito riferito il direttore di gara ed i suoi collaboratori. Aggiunge poi che già sul campo si erano riscaldati gli animi, che egli avrebbe solo di striscio colpito il calciatore avversario. Per questi motivi il sig. Dozzi ha chiesto l’annullamento della sanzione e tanto ha ribadito all’odierno dibattimento al quale ha personalmente partecipato. Osserva preliminarmente la Commissione che l’art. 31 C.G.S. comma a)1 consente, per quanto attiene al comportamento dei tesserati, la facoltà di utilizzare ai fini della prova le relazioni dell’Ufficio Indagini e che la mancata refertazione dell’episodio da parte del direttore di gara e dei suoi collaboratori altro non può significare che essi non l’hanno percepito. Deve per altro essere considerato che la gravità dell’accaduto non può essere sminuita dal fatto che si sia trattato di uno schiaffo solo di striscio, per altro scaturigine di un abbozzo di rissa tra gli astanti che ha imposto l’intervento della forza pubblica. Poiché la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo - il quale ha ovviamente tenuto conto del ruolo di accompagnatore rivestito in seno alla società Pistoiese e del periodo di sospensione per le festività natalizie - è perfettamente proporzionata all’infrazione disciplinare commessa dal sig. Romeo Dozzi deve perciò essere confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del dirigente Romeo Dozzi (A.C. Pistoiese S.p.a.)-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it