LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (C.U. N.113/C DEL 19/12/2006 GARA TARANTO-FOGGIA DEL 17 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.132/C
DEL 17 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI
DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (C.U. N.113/C DEL
19/12/2006 GARA TARANTO-FOGGIA DEL 17 DICEMBBRE 2006).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo, che con suo Comunicato
Ufficiale n.113/C del 19/12/2006 ha inflitto alla società U.S. Foggia S.p.a. la
sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con
risarcimento dei danni alla società Taranto, a seguito degli incidenti
verificatesi nel corso dell’incontro Taranto – Foggia del 17/12/2006, la società
Foggia ha prodotto reclamo.
Nelle proprie articolate memorie difensive ritualmente inoltrate si
evidenzia in sintesi che l’entità della sanzione sarebbe sproporzionata alla
condotta posta in essere dai propri tifosi, condotta pur tuttavia ammessa per
la quale si sottolineano nondimeno talune attenuanti tra cui:
- l’essere stati introdotti nello stadio ad incontro già ben avviato (25°del 1°
tempo) e di aver immediatamente incontrato un clima di costante
provocazione da parte della tifoseria locale e di eccitazione collettiva,
alimentata quest’ultima anche da una non felice gestione dell’ordine pubblico
da parte della forza pubblica presente;
- il riconosciuto buon comportamento dei propri dirigenti per cercare di gestire
al meglio l’evento sportivo;
- di trovarsi fuori casa, ovvero con minori oggettive responsabilità in ragione
delle minori attribuzioni per intervenire.
Sui punti sopra indicati la difesa lamenta una non sufficiente attenzione da
parte del Giudice di prime cure.
Vengono in seguito citati taluni precedenti che ben si rapporterebbero al caso
di specie e che per ragioni perequative avrebbero dovuto portare ad una
sanzione minore per il Foggia stesso.
La memoria si conclude con la richiesta di riduzione dell’obbligo della disputa
a porte chiuse ad una sola giornata.
Alla riunione odierna la società è rappresentata dall’avv. Mattia
Grassani.
Nel proprio intervento il difensore si riporta alla memoria scritta
ammettendo i fatti quali risultanti dagli atti ufficiali, ribadendo nondimeno la
sproporzione della sanzione, citando l’ulteriore recente caso di Napoli –
Frosinone ed insistendo nella riduzione della sanzione.
Orbene, questa Commissione, dopo l’esame degli atti del procedimento
ivi compresa la dettagliata motivazione del Giudice Sportivo, ritiene di non
poter accogliere le tesi della difesa.
Gli atti di violenza posti in essere dai sostenitori del Foggia risultano
infatti di notevole gravità avendo assai poco a che vedere con il sostegno alla
propria squadra, ma attingendo viceversa ad atti di guerriglia urbana. Si pensi
in particolare agli arredi divelti ed alle porte sradicate e bruciate, oltre che al
pericolosissimo razzo sparato che ha attraversato il rettangolo di gioco
raggiungendo la curva opposta.
Inevitabili dunque l’interruzione dell’incontro ed il lancio di lacrimogeni.
Un’attenta lettura delle motivazioni del Giudice Sportivo consente
inoltre di confutare la tesi difensiva circa una non sufficiente attenzione sulle
invocate attenuanti.
Emerge viceversa chiaramente come talune tifoserie, tra cui
certamente quella del Foggia, siano già state alla attenzione della Giustizia
Sportiva per censurabili e deprecabili atti della specie nel provocare o reagire
ad atti di violenza con atti di violenza.
Come appropriatamente scritto dal Giudice Sportivo, la riconosciuta
inefficienza dissuasiva delle sanzioni pecuniari, richiede dunque proprie e più
incisive misure non oltre differibili.
Nel caso di specie si condivide dunque non solo la entità, ma anche la
tipologia della sanzione individuata dal Giudice di primo grado, tipologia che
certamente coinvolge la società, ma che pare con chiarezza mirata ad
allontanare almeno dallo stadio e dagli eventi sportivi una tifoseria da cui sono
scaturite reiterate manifestazioni di tale preoccupante tenore.
Nella circostanza tra l’altro vale la pena di ricordare il contenuto del
comunicato n.121/C del 4/1/2007 che riporta la classifica della Coppa
Disciplina nel Campionato C/1: vede il Foggia stesso appare all’ultimo posto
con punti 171,05.
Di quanto sopra la società non potrà responsabilmente non prendere
atto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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