LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (C.U. N.113/C DEL 19/12/2006 GARA TARANTO-FOGGIA DEL 17 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (C.U. N.113/C DEL 19/12/2006 GARA TARANTO-FOGGIA DEL 17 DICEMBBRE 2006). Avverso la decisione del Giudice Sportivo, che con suo Comunicato Ufficiale n.113/C del 19/12/2006 ha inflitto alla società U.S. Foggia S.p.a. la sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con risarcimento dei danni alla società Taranto, a seguito degli incidenti verificatesi nel corso dell’incontro Taranto – Foggia del 17/12/2006, la società Foggia ha prodotto reclamo. Nelle proprie articolate memorie difensive ritualmente inoltrate si evidenzia in sintesi che l’entità della sanzione sarebbe sproporzionata alla condotta posta in essere dai propri tifosi, condotta pur tuttavia ammessa per la quale si sottolineano nondimeno talune attenuanti tra cui: - l’essere stati introdotti nello stadio ad incontro già ben avviato (25°del 1° tempo) e di aver immediatamente incontrato un clima di costante provocazione da parte della tifoseria locale e di eccitazione collettiva, alimentata quest’ultima anche da una non felice gestione dell’ordine pubblico da parte della forza pubblica presente; - il riconosciuto buon comportamento dei propri dirigenti per cercare di gestire al meglio l’evento sportivo; - di trovarsi fuori casa, ovvero con minori oggettive responsabilità in ragione delle minori attribuzioni per intervenire. Sui punti sopra indicati la difesa lamenta una non sufficiente attenzione da parte del Giudice di prime cure. Vengono in seguito citati taluni precedenti che ben si rapporterebbero al caso di specie e che per ragioni perequative avrebbero dovuto portare ad una sanzione minore per il Foggia stesso. La memoria si conclude con la richiesta di riduzione dell’obbligo della disputa a porte chiuse ad una sola giornata. Alla riunione odierna la società è rappresentata dall’avv. Mattia Grassani. Nel proprio intervento il difensore si riporta alla memoria scritta ammettendo i fatti quali risultanti dagli atti ufficiali, ribadendo nondimeno la sproporzione della sanzione, citando l’ulteriore recente caso di Napoli – Frosinone ed insistendo nella riduzione della sanzione. Orbene, questa Commissione, dopo l’esame degli atti del procedimento ivi compresa la dettagliata motivazione del Giudice Sportivo, ritiene di non poter accogliere le tesi della difesa. Gli atti di violenza posti in essere dai sostenitori del Foggia risultano infatti di notevole gravità avendo assai poco a che vedere con il sostegno alla propria squadra, ma attingendo viceversa ad atti di guerriglia urbana. Si pensi in particolare agli arredi divelti ed alle porte sradicate e bruciate, oltre che al pericolosissimo razzo sparato che ha attraversato il rettangolo di gioco raggiungendo la curva opposta. Inevitabili dunque l’interruzione dell’incontro ed il lancio di lacrimogeni. Un’attenta lettura delle motivazioni del Giudice Sportivo consente inoltre di confutare la tesi difensiva circa una non sufficiente attenzione sulle invocate attenuanti. Emerge viceversa chiaramente come talune tifoserie, tra cui certamente quella del Foggia, siano già state alla attenzione della Giustizia Sportiva per censurabili e deprecabili atti della specie nel provocare o reagire ad atti di violenza con atti di violenza. Come appropriatamente scritto dal Giudice Sportivo, la riconosciuta inefficienza dissuasiva delle sanzioni pecuniari, richiede dunque proprie e più incisive misure non oltre differibili. Nel caso di specie si condivide dunque non solo la entità, ma anche la tipologia della sanzione individuata dal Giudice di primo grado, tipologia che certamente coinvolge la società, ma che pare con chiarezza mirata ad allontanare almeno dallo stadio e dagli eventi sportivi una tifoseria da cui sono scaturite reiterate manifestazioni di tale preoccupante tenore. Nella circostanza tra l’altro vale la pena di ricordare il contenuto del comunicato n.121/C del 4/1/2007 che riporta la classifica della Coppa Disciplina nel Campionato C/1: vede il Foggia stesso appare all’ultimo posto con punti 171,05. Di quanto sopra la società non potrà responsabilmente non prendere atto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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