LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20/2/2007 DIRIGENTE NICOLA SALERNO (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA FOGGIA-RAVENNA DEL 23 DICEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20/2/2007 DIRIGENTE NICOLA SALERNO (C.U. N.120/C DEL 3/1/2007 GARA FOGGIA-RAVENNA DEL 23 DICEMBBRE 2006). Avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con suo Comunicato Ufficiale n.120/C del 3/1/2007, ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 20/2/2007, a mente dell’art. 14 lett. e) del C.G.S. “per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara “ il proprio direttore sportivo Nicola Salerno, la società U.S. Foggia ha prodotto reclamo. Nella memoria difensiva in sintesi, pur confermando le espressioni offensive all’indirizzo del giudice di gara si sottolinea in primis che sarebbe mancato qualunque spunto di potenziale aggressività. Si sottolinea poi la evidente sproporzione della sanzione rispetto a circostanze verificatesi sia nel corso dello stesso incontro e riguardanti altri tesserati ospiti o della propria società, sia pregresse situazioni che avevano interessato altri dirigenti sportivi. Tali richiamati precedenti, tutti ritenuti consimili al caso di specie e sempre puniti più lievemente, alimenterebbero la tesi della vistosa sproporzione della sanzione inflitta al dirigente Salerno. Ugualmente affittiva viene considerata la inibizione a tempo piuttosto che per giornate effettive di gara. Essa colpirebbe infatti il dirigente stesso nella propria funzione, ovvero anche al di fuori dell’evento sportivo, inibendone le attività gestionali, dirigenziali e federali in un arco temporale che comprende ben otto incontri tra Campionato e Coppa Italia. Per quanto sopra si richiede la riduzione della inibizione o in subordine la sua trasformazione in quattro giornate effettive di squalifica. Alla riunione odierna in rappresentanza della società è presente l’ avv. Mattia Grassani. Il legale si riporta sostanzialmente a quanto in memoria scritta, insistendo sulla riduzione della sanzione ovvero sulla sua trasformazione; ciò anche perchè l’episodio censurato si è verificato nel corso dell’evento sportivo. Orbene, questa Commissione ritiene di non poter accogliere le avanzate tesi difensive. Pur concordando circa la mancanza di spunti aggressivi, resta pur sempre la platealità dell’offesa, gesto poi replicato due volte mentre il direttore sportivo si allontanava a seguito dell’espulsione per la precedente espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara. Ugualmente da censurare con la dovuta severità è il fatto che il dirigente, cui per definizione sono richiesti maggior equilibrio e senso di responsabilità, abbia nella circostanza smarrito l’uno e l’altro, dando in ultima analisi un cattivo esempio sia ai propri calciatori in campo sia alla tifoseria di casa. La partita era infatti in corso; quanto alla tifoseria è bene ricordare come quella dell’U.S. Foggia sia già stata più volte all’attenzione degli organi della Giustizia Sportiva per le proprie intemperanze. Anche l’esame della articolata casistica proposta dalla difesa, non consente di evidenziare scostamenti di iniqua severità da parte del Giudice Sportivo. La sanzione appare dunque quantitativamente appropriata. Con riferimento infine alla richiesta di conversione da inibizione a tempo a quella per gare effettive, si esprime ugualmente parere contrario. Il fatto che il Giudice Sportivo stesso, potendo utilizzare nei confronti del dirigente uno strumento sanzionatorio o l’altro abbia propeso per quello a tempo, fa ragionevolmente ritenere che si sia voluto incidere sul ruolo dirigenziale nella più ampia gamma delle funzioni, senza cioè circoscriverlo ai soli eventi sportivi, scelta strategica quest’ultima da condividere pienamente. Il fatto poi che in questo arco temporale gli eventi medesimi siano più frequenti ed intensi, appare frutto di circostanze contingenti che come tali sono da considerare non direttamente rilevanti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.. La tassa va addebitata.
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