LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.132/C DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.118/C DEL 29/12/2006 GARA SALERNITANA-GIULIANOVA DEL 10 DICEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.132/C
DEL 17 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.118/C DEL 29/12/2006 GARA
SALERNITANA-GIULIANOVA DEL 10 DICEMBBRE 2006).
Con reclamo ritualmente proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo
indicata in oggetto la società Giulianova Calcio ha chiesto “la revoca del
risultato acquisito sul campo e di infliggere alla società Salernitana Calcio la
perdita della gara con il risultato di 0 a 3”.
A sostegno delle precisate conclusioni, deduce la reclamante che non
risponde al vero la ricostruzione dei fatti esposta in delibera dal Giudice
Sportivo, perché il calciatore Fabrizio Caracciolo, ricevute le cure del caso dai
sanitari della Salernitana ed ignaro di essere stato frattanto sostituito, non
attese su cenno del direttore di gara l’interruzione del gioco quando, ricevute
le debite spiegazioni, fu invitato ad allontanarsene. Sarebbe invece successo
che, proprio “su specifica segnalazione dell’arbitro”, il calciatore Caracciolo
avrebbe fatto regolare rientro in campo assumendo il suo solito ruolo e solo
pochi secondi dopo sarebbe stato invitato dal direttore di gara ad allontanarsi
“a seguito del rumoreggiare del pubblico e l’incredulità di alcuni calciatori in
campo, e soltanto dopo che il portiere della Salernitana rinviava il pallone in
fallo laterale”.
Di ciò vi sarebbe pieno riscontro nel filmato prodotto del quale la
reclamante ha chiesto che la Commissione ne prendesse visione.
Con propria memoria la controinteressata Salernitana Calcio ha concluso
per la reiezione del reclamo e la conferma dell’impugnata delibera esente da
vizi di sorta.
All’odierno dibattimento è intervenuto il sig. Leoni, in rappresentanza della
società Salernitana, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni
rassegnate.
Il reclamo non può essere accolto.
Osserva la Commissione che il direttore di gara riferisce nel supplemento
opportunamente chiesto dal Giudice Sportivo che il calciatore n. 4 della
Salernitana, Fabrizio Caracciolo, entrò sul terreno di gioco, quando gli fu
partecipata la necessità di allontanarsi dal campo, solo per pochi metri e per
qualche secondo senza partecipare in alcun modo alla gara. La tesi della
reclamante, smentita perciò dagli atti ufficiali, non può dunque trovare
accoglimento, né può essere ammessa la prova televisiva chiesta relativa ad
un episodio - per altro del tutto ininfluente sul risultato acquisito sul terreno di
gioco - direttamente percepito e controllato dal direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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