LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.145/C DEL 30 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA MARTINA – SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007 E RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA (Com. Uff. n. 130/C del 16.1.2007)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.145/C
DEL 30 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA MARTINA – SALERNITANA DEL 14 GENNAIO 2007 E RECLAMO SOCIETA’
SALERNITANA (Com. Uff. n. 130/C del 16.1.2007)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Salernitana in ordine alla
regolarità della gara indicata in oggetto;
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- che al 49’ del secondo tempo della gara indicata in oggetto l’arbitro procedeva ad
ammonire il calciatore n. 3 del Martina GAVEGLIA Andrea, che risultando già
ammonito precedentemente, doveva essere espulso per doppia ammonizione;
- che il direttore di gara non procedeva all’ annotazione della seconda ammonizione sul
proprio taccuino, e non aveva quindi la possibilità di verificare la precedente
ammonizione, in quanto stava accingendosi a fischiare la fine della gara;
- che infatti la conclusione della gara veniva decretata dopo pochi secondi dalla ripresa
formale della stessa senza la materiale possibilità di sviluppare un’azione di gioco da
parte della squadra che aveva il possesso del pallone.
Pertanto ritenendosi che l’anomalia lamentata non abbia esplicato alcuna influenza
decisiva sulla regolarità dell’incontro,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Salernitana, confermando
il risultato della gara acquisito in campo (Martina 1 – Salernitana 0)
- La tassa va addebitata
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