LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.148/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.148/C
DEL 31 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, TESSERATO
PER LA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.-.
Con provvedimento 30 novembre 2006 il Presidente della Lega
Professionisti Serie C deferiva a questa Commissione il calciatore KHARJA
HOUSSINE, tesserato per la società Ternana Calcio S.p.a., per avere lo
stesso adito il Tribunale di Firenze, impugnando il lodo emesso dal Collegio
Arbitrale presso la Lega di Serie C, senza la preventiva autorizzazione del
competente Organo federale.
E’ stata quindi fissata dalla Commissione l’udienza per la celebrazione
del procedimento disciplinare contestandosi al calciatore la violazione dell’art.
27, comma 2, dello Statuto Federale, punita dall’art. 11 bis del C.G.S. per
avere adito il Tribunale di Firenze - giudice del lavoro - senza chiedere ed
ottenere la prescritta deroga, al fine di conseguire la sospensione della
esecuzione del lodo emesso il 6/10/2006 dal Collegio Arbitrale, ai sensi
dell’art. 25 dell’Accordo tra FI.G.C. - L.N.P. e L.P.S.C, da un lato e la - A.I.C.,
dall’altro.
In fatto va considerato fin d’ora che il lodo era stato emesso su domanda
proposta dal calciatore nei confronti della società Ternana Calcio, al fine di
ottenere declaratoria di risoluzione e comunque inefficacia del contratto
19/5/2005, tra le dette parti stipulato nel dedotto presupposto che la Ternana
Calcio disputasse Campionato di Serie A e B, mentre era accaduto che al
termine della stagione sportiva 2005/2006 la società era retrocessa in Serie
C/1.
Il calciatore ha fatto pervenire per mezzo del suo difensore avv. Pilla,
che è presente all’odierna riunione, esauriente e motivata memoria con la
quale propone le difese che di seguito si espongono in sintesi:
a) l’art. 27 dello Statuto Federale “non prevede nè contiene alcuna clausola
compromissoria, perché obbliga all’accettazione di provvedimenti e decisioni
già emessi: ma non impone ai soggetti dell’ordinamento federale di rimettere
la risoluzione delle loro controversie ad un giudizio arbitrale, salvo che per
l’ipotesi indicata nel terzo comma esclusivamente per le controversie non di
lavoro come è invece il caso di specie”.
Pertanto non vi è “vincolo di giustizia” a favore dell’ordinamento federale e
quindi il calciatore non era tenuto a chiedere l’autorizzazione per rivolgersi al
giudice dello Stato, ma poteva adirlo direttamene come effettivamente lo ha
adito.
b) L’assenza del “vincolo di giustizia” lo si desume anche dall’art. 94 N.O.I.F.
che prevede la possibilità dei tesserati di rivolgersi direttamente all’AGO
senza necessità di autorizzazione da parte di Organi federali, con l’unico
obbligo di notificare per conoscenza alla Lega ogni iniziativa.
In proposito, afferma la difesa del calciatore, vi sarebbe stata anche tale
notifica che viene identificata in quella del provvedimento cautelare emesso
dal Tribunale, in accoglimento della domanda del calciatore, effettuata alla
Lega ed alla F.I.G.C.-.
c) Il contratto tipo di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore contiene
solo un richiamo agli accordi collettivi e non anche espressa clausola
compromissoria.
d) Che il D.L. 19/8/2003 n. 220 convertito nella Legge n. 280 del 2003, in
particolare l’art. 3, andrebbe interpretato nel senso che in ogni caso permane
la giustizia del Giudice ordinario nei rapporti patrimoniali tra società, calciatori
e atleti, a parte l’ulteriore argomento che la facoltà di agire in giudizio per la
tutela dei diritti è costituzionalmente garantita.
e) L’art. 27 dello Statuto non si applica ai lodi arbitrali in esame in quanto gli
stessi non fanno parte dei provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottate nella F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati e sono
quindi fuori dall’ambito dell’ordinamento sportivo anche per la loro natura
negoziale, trattandosi di arbitrati irrituali.
d) Infine, quale precedente a conforto delle tesi sopra esposte viene
richiamata la decisione di questa Commissione assunta nella riunione del
18/3/2005 (C.U. n. 248/C del 1/4/2005).
All’odierna riunione il difensore dell’incolpato ha esibito certificato
medico del calciatore, impossibilitato ad essere presente per malattia, con
richiesta di rinvio del procedimento respinta dalla Commissione in quanto il
procedimento si basa su fatti accertati e la cui esistenza è incontroversa, che
richiedono esclusivamente soluzione di questioni di diritto e comunque perché
è presente il difensore in di lui rappresentanza e con pieni poteri.
Ha quindi ampiamente discusso, con richiamo delle tesi difensive
esaurientemente trattate nella memoria concludendo per il proscioglimento
dell’incolpato.
Nel merito la Commissione osserva:
La contestazione mossa all’incolpato è la violazione dell’art. 27 dello Statuto
Federale che contiene la comunemente detta “clausola compromissoria”.
Va premesso che la legge n. 280/2003 non confligge affatto con le
norme federali e tanto meno col disposto di cui all’art. 27 dello Statuto, ma
semmai è conferma dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Infatti la Suprema Corte (S.S.U.U. 23/3/2004 n. 5775) procedendo ad una
tripartizione della tutela derivante dall’art. 3 della legge predetta, ha affermato
che la norma pone sempre l’obbligo del rispetto della clausola
compromissoria sia nei casi in cui si riconosca la giurisdizione amministrativa,
come nei casi in cui si afferma la competenza del Giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5023) in adesione a tale indirizzo
interpretativo delle norme surrichiamate ha osservato:
- che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituito ai sensi
dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. ha competenza per la pronuncia
definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione ai soggetti
affiliati o tesserati a condizione che siano pienamente esauriti i ricorsi
interni della Federazione o comunque che si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazioni nell’ambito della giustizia federale (art. 12,
comma 2, Statuto C.O.N.I.).
- Che l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede che è obbligatorio
sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport costituito presso il C.O.N.I. dopo aver esaurito i gradi
interni della giustizia federale (comma 3) e che a seguito di esito negativo del
tentativo di conciliazione le parti “accettano di risolvere le controversie in via
definitiva mediante arbitrato” promosso su istanza di una delle parti davanti
alla predetta Camera Arbitrale (comma 4).
- Che tali disposizioni implicano che i gradi di giustizia sportiva non si
esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche
l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport
istituita presso il C.O.N.I. sia per il tentativo di conciliazione sia per
l’arbitrato.
- Che proprio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 280/2003 risulta rafforzato il
ruolo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, a cui il citato art. 3
assegna funzioni di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento
sportivo.
La Corte Federale con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 6/CF del
16/11/2004, ha ritenuto, coerentemente, che i rimedi interni dell’ordinamento
sportivo si esauriscono solo dopo il tentativo di conciliazione davanti alla
Camera di Conciliazione e dopo l’arbitrato in caso di infruttuoso esperimento
del tentativo di conciliazione (punto 2, in cui i due rimedi vengono indicati
come obbligatori).
Il ricorso alla Camera di Conciliazione del C.O.N.I. da adire in via obbligatoria
per l’arbitrato, dopo l’altrettanto obbligatorio esperimento del tentativo di
conciliazione davanti alla stessa Camera, prima dell’eventuale ricorso al
giudice dello Stato, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, per cui
l’azione cautelare proposta del calciatore KHARJA HOUSSINE davanti al
Giudice Ordinario, senza autorizzazione alla deroga, costituisce violazione di
carattere disciplinare come contestato, dovendosi anche escludere che la
norma federale violata, come sostenuto senza fondamento, possa confliggere
col diritto di difesa sancito dalla Costituzione.
Infatti la clausola compromissoria, esauriti i gradi del giudizio come sopra
identificati, non impedisce la tutela dei diritti fondamentali davanti alla
giurisdizione amministrativa o ordinaria secondo quanto disposto dalla legge
n. 280/2003 in quanto l’ultimo grado, e precisamente l’arbitrato presso il
C.O.N.I. ha anch’esso natura irrituale come è pacifico in giurisprudenza (da
ultimo Cass. n. 18919/2005) e quindi impugnabile davanti al giudice dello
Stato secondo la giurisdizione e/o competenza e nei limiti del caso.
La “clausola compromissoria” è oggetto di specifica adesione di natura
contrattuale, liberamente accettata, la cui efficacia è riconosciuta
esclusivamente dalla legge; come tale va osservata e la sua violazione
comporta due conseguenze: la prima è quella di incorrere in una pronuncia di
improponibilità della domanda da parte del giudice dello Stato adito
anzitempo, quale inosservanza di clausola di arbitrato irrituale (sempre che la
controparte ovviamente sollevi ritualmente la relativa eccezione). La seconda,
ciò che qui interessa, è di natura disciplinare implicata l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 11 bis del C.G.S.-.
La difesa dell’incolpato nega che il lodo del Collegio Arbitrale del
6/10/2006 possa considerarsi compreso nei provvedimenti oggetto della
clausola compromissoria e nega altresì che il lodo possa passare il vaglio
della giustizia sportiva non essendo prevista alcuna impugnazione o grado di
giustizia federale in proposito.
L’assunto non appare fondato.
I Collegi Arbitrali sono organismi compresi nell’amplissima accezione dell’art.
27, 1° comma, dello Statuto Federale e la loro istituzione e funzione discende
dalla speciale disciplina introdotta dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 che ha
trovato attuazione per la particolare materia:
a) nell’Accordo Collettivo con predisposizione del Contratto Tipo tra calciatore
professionista e società sportiva intervenuta tra la F.I.G.C., la Lega Nazionale
Professionisti e la Lega Professionisti Serie C, da un lato, e l’Associazione
Italiana Calciatori (A.I.C.) dall’altro;
b) nel Regolamento del Collegio Arbitrale annesso all’Accordo predetto;
c) nell’art. 47 del C.G.S. che enumera, sub “Altre istanze di giustizia”, i Collegi
Arbitrali così disponendo nei commi 4, 5 e 6:
«4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi
Arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni
rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle
controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì
emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutorietà alle stesse
anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione al Campionato
della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.
5. Ai Collegi Arbitrali sono devoluti anche le controversie tra società e
tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di
parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria
abilitate.
6. Agli stessi Collegi Arbitrali sono devolute anche le controversie relative alla
pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di
appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata
riconosciuta in sede disciplinare».
Nell’Accordo Collettivo è previsto:
- il potere - dovere dei Collegi Arbitrali di deferimento alle Commissioni
Disciplinari di soggetti del procedimento quando ravvisi infrazioni di carattere
disciplinare (art. 16, penultimo comma dell’accordo e art. 7, 2° comma, del
Regolamento);
- l’obbligo di ricorso all’arbitrato per tutte le controversie concernenti
l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e calciatori e la
regola di scelta dell’arbitro secondo le disposizioni delle Carte Federali (art.
25);
- il richiamo di tutte le norme statutarie e regolamenti della F.I.G.C. per quanto
non previsto nell’Accordo.
Nel Regolamento del Collegio Arbitrale oltre al già accennato dovere di
deferimento (art. 7) è sancito l’obbligo di pronuncia sulla base di “atti conformi
alle disposizioni regolamentari” nonché quello di trasmissione del lodo alla
Lega di competenza che provvede alla trasmissione di copia della stessa con
lettera raccomandata alle parti (art.8).
Discende da quanto sopra che tali Collegi Arbitrali sono organismi inseriti solo
ed esclusivamente nella F.I.G.C. di cui fanno parte per soddisfare quelle “altre
istanze di giustizia” di cui tratta l’art. 47 C.G.S.-.
Come tali pertanto producono provvedimenti decisori (lodi) che non possono
non essere compresi nella clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello
Statuto, non solo, ma sono come tali soggetti, proprio perché non è previsto
nei Regolamenti e Accordi alcun mezzo di impugnazione al procedimento
arbitrale davanti al C.O.N.I. che (Cass. S.S.U.U. n. 5775/2004; Cons.Stato
Sez. IV n. 5023/2004; Corte Federale C.U. n. 16/cf del 16/4/2004 citati)
esaurisce l’iter della giustizia interna sportiva, con possibile eventuale ricorso
al giudice statuale.
Ancora: alla Corte Federale, fra i compiti della quale vi è anche quello
della interpretazione delle norme statutarie e regolamentari su richiesta del
Presidente Federale, è stato posto il seguente quesito: “Se sia integrata la
violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale qualora venga
impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta
negli articoli 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9
dell’Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del
Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale”.
Deve prima di ogni cosa notarsi che i Direttori Sportivi rientrano nella
disciplina del “Professionismo Sportivo” così come i calciatori, gli allenatori ed
i preparatori atletici, tutti menzionati nell’art. 2 della legge n. 91/1981 che ne
disciplina il rapporto con le società, con particolare riferimento all’art. 4 che li
inquadra nel rapporto di lavoro subordinato sportivo.
Orbene la Corte Federale, con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 16/cf
relativa alla riunione del 31/3/2004, ha ritenuto che l’impugnazione del lodo
arbitrale proposta da Direttore Sportivo al Giudice ordinario senza la
preventiva autorizzazione integri la violazione dell’art. 27, comma 2, dello
Statuto Federale.
Tale interpretazione è pienamente condivisibile ed alla stessa è comunque
necessario fare adesione anche se concerne disposizioni relative ai direttori
sportivi. La identità delle norme richiamate per l’una e l’altra categoria nella
stessa materia, salvo minime irrilevanti differenze, giustificano l’adesione a
tale interpretazione.
Infatti l’art. 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e
l’art. 9 del relativo Accordo sono l’equivalente dell’art. 25 dell’Accordo per i
calciatori e l’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale
relativo ai Direttori Sportivi prevede il ricorso alla C.A.F. avverso la decisione
arbitrale però solo per revocazione.
Alcun apporto alle contrarie tesi proviene dall’art. 94 delle N.O.I.F. il quale
consente il ricorso all’autorità giudiziaria senza necessità di particolare
autorizzazione solo per gli eventuali crediti di tesserato “in contrasto con le
norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra
disposizione federale” con obbligo peraltro di notificare ogni propria iniziativa
in proposito alla Lega.
Appare evidente che la disposizione concerne i crediti che non possono avere
tutela neppure mediante azione davanti al Collegio Arbitrale a cui è fatto anzi
divieto di pronunciare ed inoltre obbligo di deferimento alla Commissione
Disciplinare.
Non è fondata neppure l’affermazione secondo la quale l’incolpato
avrebbe assolto all’obbligo di notifica con la notificazione del provvedimento
emesso dall’autorità giudiziaria adita; ma tale notifica non ottempera, in
quanto non equivalente, all’obbligo di comunicare “ogni iniziativa” e cioè di
comunicare la proposizione della domanda giudiziale, che solo può definirsi
“iniziativa”.
Nè può avere valenza giuridica l’eccezione secondo la quale ‘l’obbligo
della clausola compromissoria non sarebbe stato riportato nello stampato del
contratto sottoscritto dal calciatore, per sottrarsi all’obbligo di osservare il
disposto di cui all’art. 27 dello Statuto Federale che costituisce norma primaria
della Federazione da osservarsi indipendentemente dalla trascrizione nel
contratto.
Non ha neppure pregio l’eccezione relativa al dovere di osservanza in
materia di lavoro subordinato delle disposizioni sull’arbitrato dettato in
proposito dal codice di procedura civile.
La Legge n.91/1981 sulla disciplina del lavoro subordinato sportivo costituisce
lex specialis rispetto alla disciplina del processo del lavoro talchè la stessa
non è richiamabile nella fattispecie.
La difesa dell’incolpato ha accennato, a preteso sostegno delle proprie
tesi, ad un precedente assunto di questa Commissione (C.U n. 248/C del
1/4/2005) su deferimento del Procuratore Federale a carico dei calciatori Del
Signore, Di Mario, Triuzzi e Panarelli).
Ma tale precedente nulla ha a che vedere con il caso che qui ci occupa.
In quello si trattava di calciatori che avevano presentato denunzia per truffa
aggravata alla Procura della Repubblica a carico di cinque dirigenti della
società e quindi si spiega perché trattandosi di reati perseguibili d’ufficio non
si poneva neanche un problema di violazione dell’art. 27 dello Statuto
postochè, come è noto, l’azione penale, appartiene al P.M. e non già al
denunziante.
Concludendo deve affermarsi la responsabilità dell’incolpato ai sensi
della norma statuaria vigente, anche perché non può applicarsi nella
fattispecie il novellato art. 27 del nuovo Statuto Federale che benché
approvato dall’Assemblea Straordinaria della F.I.G.C. del 22/1/2007 tuttavia
non è ancora in vigore.
Il nuovo art. 27 esclude le controversie decise con lodo arbitrale, in
applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di
categoria o da regolamenti federali, dal procedimento arbitrale davanti al
C.O.N.I. per cui in questo caso il lodo esaurirebbe “i gradi interni di giustizia
federale” e sarebbe immediatamente impugnabile ove la materia lo
consentisse, davanti al giudice dello Stato.
Tenuto conto del comportamento del deferito la Commissione ritiene
adeguata la sanzione di cui a parte dispositiva.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Kharja Houssine, tesserato per la Ternana Calcio
S.p.a., la squalifica fino a tutto il 26/4/2007.
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