LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.148/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.148/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.-. Con provvedimento 30 novembre 2006 il Presidente della Lega Professionisti Serie C deferiva a questa Commissione il calciatore KHARJA HOUSSINE, tesserato per la società Ternana Calcio S.p.a., per avere lo stesso adito il Tribunale di Firenze, impugnando il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega di Serie C, senza la preventiva autorizzazione del competente Organo federale. E’ stata quindi fissata dalla Commissione l’udienza per la celebrazione del procedimento disciplinare contestandosi al calciatore la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, punita dall’art. 11 bis del C.G.S. per avere adito il Tribunale di Firenze - giudice del lavoro - senza chiedere ed ottenere la prescritta deroga, al fine di conseguire la sospensione della esecuzione del lodo emesso il 6/10/2006 dal Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25 dell’Accordo tra FI.G.C. - L.N.P. e L.P.S.C, da un lato e la - A.I.C., dall’altro. In fatto va considerato fin d’ora che il lodo era stato emesso su domanda proposta dal calciatore nei confronti della società Ternana Calcio, al fine di ottenere declaratoria di risoluzione e comunque inefficacia del contratto 19/5/2005, tra le dette parti stipulato nel dedotto presupposto che la Ternana Calcio disputasse Campionato di Serie A e B, mentre era accaduto che al termine della stagione sportiva 2005/2006 la società era retrocessa in Serie C/1. Il calciatore ha fatto pervenire per mezzo del suo difensore avv. Pilla, che è presente all’odierna riunione, esauriente e motivata memoria con la quale propone le difese che di seguito si espongono in sintesi: a) l’art. 27 dello Statuto Federale “non prevede nè contiene alcuna clausola compromissoria, perché obbliga all’accettazione di provvedimenti e decisioni già emessi: ma non impone ai soggetti dell’ordinamento federale di rimettere la risoluzione delle loro controversie ad un giudizio arbitrale, salvo che per l’ipotesi indicata nel terzo comma esclusivamente per le controversie non di lavoro come è invece il caso di specie”. Pertanto non vi è “vincolo di giustizia” a favore dell’ordinamento federale e quindi il calciatore non era tenuto a chiedere l’autorizzazione per rivolgersi al giudice dello Stato, ma poteva adirlo direttamene come effettivamente lo ha adito. b) L’assenza del “vincolo di giustizia” lo si desume anche dall’art. 94 N.O.I.F. che prevede la possibilità dei tesserati di rivolgersi direttamente all’AGO senza necessità di autorizzazione da parte di Organi federali, con l’unico obbligo di notificare per conoscenza alla Lega ogni iniziativa. In proposito, afferma la difesa del calciatore, vi sarebbe stata anche tale notifica che viene identificata in quella del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale, in accoglimento della domanda del calciatore, effettuata alla Lega ed alla F.I.G.C.-. c) Il contratto tipo di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore contiene solo un richiamo agli accordi collettivi e non anche espressa clausola compromissoria. d) Che il D.L. 19/8/2003 n. 220 convertito nella Legge n. 280 del 2003, in particolare l’art. 3, andrebbe interpretato nel senso che in ogni caso permane la giustizia del Giudice ordinario nei rapporti patrimoniali tra società, calciatori e atleti, a parte l’ulteriore argomento che la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti è costituzionalmente garantita. e) L’art. 27 dello Statuto non si applica ai lodi arbitrali in esame in quanto gli stessi non fanno parte dei provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate nella F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati e sono quindi fuori dall’ambito dell’ordinamento sportivo anche per la loro natura negoziale, trattandosi di arbitrati irrituali. d) Infine, quale precedente a conforto delle tesi sopra esposte viene richiamata la decisione di questa Commissione assunta nella riunione del 18/3/2005 (C.U. n. 248/C del 1/4/2005). All’odierna riunione il difensore dell’incolpato ha esibito certificato medico del calciatore, impossibilitato ad essere presente per malattia, con richiesta di rinvio del procedimento respinta dalla Commissione in quanto il procedimento si basa su fatti accertati e la cui esistenza è incontroversa, che richiedono esclusivamente soluzione di questioni di diritto e comunque perché è presente il difensore in di lui rappresentanza e con pieni poteri. Ha quindi ampiamente discusso, con richiamo delle tesi difensive esaurientemente trattate nella memoria concludendo per il proscioglimento dell’incolpato. Nel merito la Commissione osserva: La contestazione mossa all’incolpato è la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale che contiene la comunemente detta “clausola compromissoria”. Va premesso che la legge n. 280/2003 non confligge affatto con le norme federali e tanto meno col disposto di cui all’art. 27 dello Statuto, ma semmai è conferma dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Infatti la Suprema Corte (S.S.U.U. 23/3/2004 n. 5775) procedendo ad una tripartizione della tutela derivante dall’art. 3 della legge predetta, ha affermato che la norma pone sempre l’obbligo del rispetto della clausola compromissoria sia nei casi in cui si riconosca la giurisdizione amministrativa, come nei casi in cui si afferma la competenza del Giudice ordinario. Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5023) in adesione a tale indirizzo interpretativo delle norme surrichiamate ha osservato: - che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituito ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. ha competenza per la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione ai soggetti affiliati o tesserati a condizione che siano pienamente esauriti i ricorsi interni della Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell’ambito della giustizia federale (art. 12, comma 2, Statuto C.O.N.I.). - Che l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede che è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport costituito presso il C.O.N.I. dopo aver esaurito i gradi interni della giustizia federale (comma 3) e che a seguito di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti “accettano di risolvere le controversie in via definitiva mediante arbitrato” promosso su istanza di una delle parti davanti alla predetta Camera Arbitrale (comma 4). - Che tali disposizioni implicano che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. sia per il tentativo di conciliazione sia per l’arbitrato. - Che proprio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 280/2003 risulta rafforzato il ruolo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, a cui il citato art. 3 assegna funzioni di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo. La Corte Federale con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 6/CF del 16/11/2004, ha ritenuto, coerentemente, che i rimedi interni dell’ordinamento sportivo si esauriscono solo dopo il tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione e dopo l’arbitrato in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione (punto 2, in cui i due rimedi vengono indicati come obbligatori). Il ricorso alla Camera di Conciliazione del C.O.N.I. da adire in via obbligatoria per l’arbitrato, dopo l’altrettanto obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione davanti alla stessa Camera, prima dell’eventuale ricorso al giudice dello Stato, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, per cui l’azione cautelare proposta del calciatore KHARJA HOUSSINE davanti al Giudice Ordinario, senza autorizzazione alla deroga, costituisce violazione di carattere disciplinare come contestato, dovendosi anche escludere che la norma federale violata, come sostenuto senza fondamento, possa confliggere col diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Infatti la clausola compromissoria, esauriti i gradi del giudizio come sopra identificati, non impedisce la tutela dei diritti fondamentali davanti alla giurisdizione amministrativa o ordinaria secondo quanto disposto dalla legge n. 280/2003 in quanto l’ultimo grado, e precisamente l’arbitrato presso il C.O.N.I. ha anch’esso natura irrituale come è pacifico in giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 18919/2005) e quindi impugnabile davanti al giudice dello Stato secondo la giurisdizione e/o competenza e nei limiti del caso. La “clausola compromissoria” è oggetto di specifica adesione di natura contrattuale, liberamente accettata, la cui efficacia è riconosciuta esclusivamente dalla legge; come tale va osservata e la sua violazione comporta due conseguenze: la prima è quella di incorrere in una pronuncia di improponibilità della domanda da parte del giudice dello Stato adito anzitempo, quale inosservanza di clausola di arbitrato irrituale (sempre che la controparte ovviamente sollevi ritualmente la relativa eccezione). La seconda, ciò che qui interessa, è di natura disciplinare implicata l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 bis del C.G.S.-. La difesa dell’incolpato nega che il lodo del Collegio Arbitrale del 6/10/2006 possa considerarsi compreso nei provvedimenti oggetto della clausola compromissoria e nega altresì che il lodo possa passare il vaglio della giustizia sportiva non essendo prevista alcuna impugnazione o grado di giustizia federale in proposito. L’assunto non appare fondato. I Collegi Arbitrali sono organismi compresi nell’amplissima accezione dell’art. 27, 1° comma, dello Statuto Federale e la loro istituzione e funzione discende dalla speciale disciplina introdotta dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 che ha trovato attuazione per la particolare materia: a) nell’Accordo Collettivo con predisposizione del Contratto Tipo tra calciatore professionista e società sportiva intervenuta tra la F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Professionisti Serie C, da un lato, e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) dall’altro; b) nel Regolamento del Collegio Arbitrale annesso all’Accordo predetto; c) nell’art. 47 del C.G.S. che enumera, sub “Altre istanze di giustizia”, i Collegi Arbitrali così disponendo nei commi 4, 5 e 6: «4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutorietà alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate. 5. Ai Collegi Arbitrali sono devoluti anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate. 6. Agli stessi Collegi Arbitrali sono devolute anche le controversie relative alla pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare». Nell’Accordo Collettivo è previsto: - il potere - dovere dei Collegi Arbitrali di deferimento alle Commissioni Disciplinari di soggetti del procedimento quando ravvisi infrazioni di carattere disciplinare (art. 16, penultimo comma dell’accordo e art. 7, 2° comma, del Regolamento); - l’obbligo di ricorso all’arbitrato per tutte le controversie concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e calciatori e la regola di scelta dell’arbitro secondo le disposizioni delle Carte Federali (art. 25); - il richiamo di tutte le norme statutarie e regolamenti della F.I.G.C. per quanto non previsto nell’Accordo. Nel Regolamento del Collegio Arbitrale oltre al già accennato dovere di deferimento (art. 7) è sancito l’obbligo di pronuncia sulla base di “atti conformi alle disposizioni regolamentari” nonché quello di trasmissione del lodo alla Lega di competenza che provvede alla trasmissione di copia della stessa con lettera raccomandata alle parti (art.8). Discende da quanto sopra che tali Collegi Arbitrali sono organismi inseriti solo ed esclusivamente nella F.I.G.C. di cui fanno parte per soddisfare quelle “altre istanze di giustizia” di cui tratta l’art. 47 C.G.S.-. Come tali pertanto producono provvedimenti decisori (lodi) che non possono non essere compresi nella clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto, non solo, ma sono come tali soggetti, proprio perché non è previsto nei Regolamenti e Accordi alcun mezzo di impugnazione al procedimento arbitrale davanti al C.O.N.I. che (Cass. S.S.U.U. n. 5775/2004; Cons.Stato Sez. IV n. 5023/2004; Corte Federale C.U. n. 16/cf del 16/4/2004 citati) esaurisce l’iter della giustizia interna sportiva, con possibile eventuale ricorso al giudice statuale. Ancora: alla Corte Federale, fra i compiti della quale vi è anche quello della interpretazione delle norme statutarie e regolamentari su richiesta del Presidente Federale, è stato posto il seguente quesito: “Se sia integrata la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negli articoli 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell’Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale”. Deve prima di ogni cosa notarsi che i Direttori Sportivi rientrano nella disciplina del “Professionismo Sportivo” così come i calciatori, gli allenatori ed i preparatori atletici, tutti menzionati nell’art. 2 della legge n. 91/1981 che ne disciplina il rapporto con le società, con particolare riferimento all’art. 4 che li inquadra nel rapporto di lavoro subordinato sportivo. Orbene la Corte Federale, con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 16/cf relativa alla riunione del 31/3/2004, ha ritenuto che l’impugnazione del lodo arbitrale proposta da Direttore Sportivo al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. Tale interpretazione è pienamente condivisibile ed alla stessa è comunque necessario fare adesione anche se concerne disposizioni relative ai direttori sportivi. La identità delle norme richiamate per l’una e l’altra categoria nella stessa materia, salvo minime irrilevanti differenze, giustificano l’adesione a tale interpretazione. Infatti l’art. 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e l’art. 9 del relativo Accordo sono l’equivalente dell’art. 25 dell’Accordo per i calciatori e l’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale relativo ai Direttori Sportivi prevede il ricorso alla C.A.F. avverso la decisione arbitrale però solo per revocazione. Alcun apporto alle contrarie tesi proviene dall’art. 94 delle N.O.I.F. il quale consente il ricorso all’autorità giudiziaria senza necessità di particolare autorizzazione solo per gli eventuali crediti di tesserato “in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale” con obbligo peraltro di notificare ogni propria iniziativa in proposito alla Lega. Appare evidente che la disposizione concerne i crediti che non possono avere tutela neppure mediante azione davanti al Collegio Arbitrale a cui è fatto anzi divieto di pronunciare ed inoltre obbligo di deferimento alla Commissione Disciplinare. Non è fondata neppure l’affermazione secondo la quale l’incolpato avrebbe assolto all’obbligo di notifica con la notificazione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria adita; ma tale notifica non ottempera, in quanto non equivalente, all’obbligo di comunicare “ogni iniziativa” e cioè di comunicare la proposizione della domanda giudiziale, che solo può definirsi “iniziativa”. Nè può avere valenza giuridica l’eccezione secondo la quale ‘l’obbligo della clausola compromissoria non sarebbe stato riportato nello stampato del contratto sottoscritto dal calciatore, per sottrarsi all’obbligo di osservare il disposto di cui all’art. 27 dello Statuto Federale che costituisce norma primaria della Federazione da osservarsi indipendentemente dalla trascrizione nel contratto. Non ha neppure pregio l’eccezione relativa al dovere di osservanza in materia di lavoro subordinato delle disposizioni sull’arbitrato dettato in proposito dal codice di procedura civile. La Legge n.91/1981 sulla disciplina del lavoro subordinato sportivo costituisce lex specialis rispetto alla disciplina del processo del lavoro talchè la stessa non è richiamabile nella fattispecie. La difesa dell’incolpato ha accennato, a preteso sostegno delle proprie tesi, ad un precedente assunto di questa Commissione (C.U n. 248/C del 1/4/2005) su deferimento del Procuratore Federale a carico dei calciatori Del Signore, Di Mario, Triuzzi e Panarelli). Ma tale precedente nulla ha a che vedere con il caso che qui ci occupa. In quello si trattava di calciatori che avevano presentato denunzia per truffa aggravata alla Procura della Repubblica a carico di cinque dirigenti della società e quindi si spiega perché trattandosi di reati perseguibili d’ufficio non si poneva neanche un problema di violazione dell’art. 27 dello Statuto postochè, come è noto, l’azione penale, appartiene al P.M. e non già al denunziante. Concludendo deve affermarsi la responsabilità dell’incolpato ai sensi della norma statuaria vigente, anche perché non può applicarsi nella fattispecie il novellato art. 27 del nuovo Statuto Federale che benché approvato dall’Assemblea Straordinaria della F.I.G.C. del 22/1/2007 tuttavia non è ancora in vigore. Il nuovo art. 27 esclude le controversie decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, dal procedimento arbitrale davanti al C.O.N.I. per cui in questo caso il lodo esaurirebbe “i gradi interni di giustizia federale” e sarebbe immediatamente impugnabile ove la materia lo consentisse, davanti al giudice dello Stato. Tenuto conto del comportamento del deferito la Commissione ritiene adeguata la sanzione di cui a parte dispositiva. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Kharja Houssine, tesserato per la Ternana Calcio S.p.a., la squalifica fino a tutto il 26/4/2007.
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