LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA S.P.A., E DI GIOVANNI TIBERI, NICOLAS MARTIN TAGLIANI, GHISLAN AKASSOU, MARCO TUFANO, MANOLO MANONI, EDDY MENGO, GIUSEPPE PERRONE, LUIGI D’ANIELLO CALCIATORI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETA’ LATINA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149/C DEL 31 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO SCIARRETTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. LATINA S.P.A., E DI GIOVANNI TIBERI, NICOLAS MARTIN TAGLIANI, GHISLAN AKASSOU, MARCO TUFANO, MANOLO MANONI, EDDY MENGO, GIUSEPPE PERRONE, LUIGI D’ANIELLO CALCIATORI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETA’ LATINA. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - ad Antonio Sciarretta, presidente della società A.S. Latina S.p.a. la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 delle N.O.I.F. comma 1 lett. A) e B) per avere corrisposto o comunque consentito che si corrispondessero a tesserati emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato in Lega per la stagione sportiva 2005/2006; - ai tesserati Giovanni Tiberi, Nicolas Martin Tagliani, Ghislan Akassou, Marco Tufano, Manolo Manoni, Eddy Mengo, Giuseppe Perrone, Luigi D’Aniello per aver percepito detti emolumenti. Il deferito sig Antonio Sciarretta, assistito dall’avv. Edoardo Chiacchio ha inviato una formale richiesta di differimento dell’udienza motivandola con l’asserita intempestiva notifica del relativo avviso di convocazione. Gli ulteriori soggetti deferiti, assistiti, il tesserato Giovanni Tiberi dall’avv. Alessandro Calcagno ed i tesserati Ghislan Akassou, Marco Tufano, Manolo Manoni, Eddy Mengo, Giuseppe Perrone, Luigi D’Aniello, dall’avv. Mattia Grassani, hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive nelle quali, per i motivi ampiamente illustrati, a cui si fa espresso richiamo e che devonsi intendere qui riportati, conclusivamente si chiede il proscioglimento di ciascuno di essi da ogni addebito. In buona sostanza, nelle dette memorie essenzialmente si eccepisce che: gli avvisi di convocazione dei calciatori incolpati sono stati loro notificati presso società diversa da quella per la quale ciascuno di essi era tesserato all’atto della notifica, quindi per tale ragione effettuata irritualmente; fonte unica dell‘accusa risulta essere una lettera della società Latina a firma del proprio presidente, ma da questi, peraltro, successivamente disconosciuta; ognuna delle somme che si contesta essere state dalla società corrisposte e dai tesserati percepite in eccedenza dell’emolumento consentito dai contratti depositati in Lega, risulta avere avuto titolo diverso dall’emolumento. All’odierna riunione la Commissione, presa preliminarmente in esame la richiesta di differimento formulata dall’avv. Chiacchio nell’interesse del proprio assistito e rilevato che l’eccepito vizio di notifica dell’avviso di convocazione trova smentita, in quanto emerge dalla documentazione agli atti, con motivata ordinanza respinge la richiesta. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha quindi motivatamente chiesto: il proscioglimento del calciatore Giovanni Tiberi dall’incolpazione a questi contestata, perché il fatto non sussiste; affermarsi la colpevolezza di tutti gli altri incolpati e quindi rispettivamente comminarsi: al presidente della società, sig. Antonio Sciarretta, un anno di inibizione; ai tesserati Nicolas Martin Tagliani, Ghislan Akassou, Marco Tufano, Manolo Manoni, Eddy Mengo, Giuseppe Perrone, Luigi D’Aniello un mese di squalifica. I difensori avv.ti Calcagno e Grassani, hanno ulteriormente argomentato le richieste come sopra formulate, La Commissione, esaminata la documentazione acquisita agli atti, ascoltati il rappresentante della Procura Federale ed i difensori delle parti interessate, ritiene che da tale documentazione emerga la non punibilità di degli incolpati. A tale convincimento essa Commissione è pervenuta per il duplice ordine di motivi in appresso sinteticamente rappresentati: 1) perchè l’impianto accusatorio muove effettivamente da una lettera su carta intestata della società A.S. Latina S.p.a. a firma del proprio presidente, risultata poi apocrifa per averla l’interessato disconosciuta: pertanto, l’equivalente di una lettera anonima, in quanto tale priva di qualsivoglia valore documentale ed a cui, il fatto che interrogato da un rappresentante dell’Ufficio Indagini il suddetto interessato ne abbia comunque confortato in parte i contenuti, non è valso a conferirle, ad avviso del giudicante, la dignità ed il vigore di fonte di quelle obiettive certezze dalle quali una convinzione di colpevolezza non può prescindere; 2) perché la difesa degli incolpati ha documentalmente rappresentato con convincente attendibilità la natura diversa dall’emolumento delle somme eccedenti quanto al detto titolo previsto dal contratto depositato per la stagione sportiva 2005/2006. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Antonio Sciarretta, presidente della società A.S. Latina S.p.a., e i tesserati Giovanni Tiberi, Nicolas Martin Tagliani, Ghislan Akassou, Marco Tufano, Manolo Manoni, Eddy Mengo, Giuseppe Perrone, Luigi D’Aniello calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società Latina dagli addebiti loro contestati.
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