LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N./154C DEL 7 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIOVANNI TIBERI (C.U. N.136/C DEL 23/1/2007 GARA GUBBIO-VITERBESE DEL 21 GENNAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N./154C
DEL 7 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIOVANNI TIBERI
(C.U. N.136/C DEL 23/1/2007 GARA GUBBIO-VITERBESE DEL 21
GENNAIO 2007).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per tre gare effettive al calciatore Giovanni Tiberi “per avere
volontariamente colpito un avversario con una gomitata al volto con il pallone
non a distanza di gioco”.
Contro tale delibera ha proposto, in data 31/1/2007, reclamo la società
per ottenere la riduzione della sanzione. Ha dedotto al riguardo che l’episodio
va inquadrato nella ben identificata situazione di gioco che è quella dei tiri
d’angolo con difensori ed attaccanti che sbracciano e/o sgomitano per
guadagnare la migliore posizione, con abbracci e repentine svincolate che
possono di sicuro avere generato il contatto del tutto accidentale che avrebbe
condotto il Tiberi all’espulsione, ma che non può in alcun modo farsi rientrare
nell’ipotesi di condotta violenta di cui al punto b) comma 2 dell’art.14 C.G.S.,
essendo il gesto, peraltro non avvenuto a gioco fermo, del tutto privo di
volontarietà lesiva.
Osserva preliminarmente la Commissione che il proposto reclamo deve
essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 29,
commi 5 e 9 e 34, commi 2 e 6 C.G.S.-.
Ed invero, dall’esame degli atti appare evidente che il reclamo è stato
proposto il 31 gennaio 2007 oltre i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (23 gennaio 2007) in cui è riportata la
decisione del Giudice Sportivo. Di tutto ciò è pienamente consapevole la
società reclamante che attribuisce il ritardo a dei problemi alle linee
telefoniche, prospettando genericamente un caso di forza maggiore, che, in
assenza di prova che deve essere fornita dalla società stessa in modo
rigoroso, non si concreta certamente in un evento derivante dalla natura o
dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impeditivo (vis maior cui
resisti non potest).
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
inammissibile il reclamo della società A.S. Viterbese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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