LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.157/C DEL 9 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO) E GENNARO WILLIAM UZZI (CONSIGLIERE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.157/C DEL 9 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO) E GENNARO WILLIAM UZZI (CONSIGLIERE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. sono stati rinviati a giudizio i sigg.ri: - Domenico Cataldo, (consigliere Taranto Calcio S.r.l.) - Luisa Sansò (consigliere Taranto Calcio S.r.l.) - Vincenzo Stanzione (presidente e amministratore delegato Taranto Calcio S.r.l.) - Gennaro William Uzzi (già consigliere Taranto Calcio S.r.l.) per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 NOIF, avendo i predetti ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le cariche sociali della società Taranto Calcio S.r.l. rispettivamente sopra indicate, e svolto correlate attività gestionali. Fra i soggetti deferiti il solo sig. William Uzzi ha fatto pervenire alla Commissione una breve nota, con la quale sostanzialmente si limita a richiamare all’attenzione di essersi dimesso dalla carica di consigliere della ocietà Taranto Calcio S.r.l circa due anni prima che ne venisse dichiarato il fallimento e di ritenere quindi non “avere responsabilità di alcun tipo nella vicenda”. All’odierna riunione sono presenti, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, nonché, fra i deferiti convocati, il sig. Vincenzo Stanzione. La Commissione, verificata preliminarmente la regolarità delle notifiche e riscontrato che il sig. Cataldo risulta non avere ricevuto l’avviso di convocazione per l’odierna riunione, dopo avere sentito il rappresentante della Procura Federale il quale si è rimesso alle decisioni del Collegio, dispone lo stralcio della posizione relativa al detto sig. Cataldo e rinvia a nuovo ruolo il procedimento a questi relativo. Il Sig. Stanzione, fatto presente che i soggetti deferiti non avevano ruoli gestionali e si interessavano solo ed unicamente dell’attività sportiva, essendo la gestione della società totalmente avocata dal patron della stessa, Sig. Pieroni, ha chiesto il pieno proscioglimento dall’addebito contestatogli. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, dopo avere premesso che a suo avviso l’art. 21 delle N.O.I.F. si pone in una posizione autonoma e scollegata dalla normativa dettata dal C.G.S., che la punibilità dei deferiti in base a tale norma è automatica ove si riscontri essersi verificato il dato di fatto per la quale è prevista, a prescindere dal fattore psicologico dei deferiti, ovverosia dall’avere gli stessi agito con colpa o dolo, ha concluso chiedendo per tutti gli incolpati, la sanzione della preclusione a tempo indeterminato. La Commissione, ritiene non potersi condividere l’avviso del rappresentante della Procura Federale, per le ragioni di cui in appresso. L’assunto dell’accusa si basa sul divieto di cui al 2° comma dell’art. 21 delle N.O.I.F. che esclude “gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termine dell’art. 16” dalla possibilità di essere “dirigente” (nell’accezione di cui al primo comma) di società e di avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., con particolare riferimento, nel 2° comma, all’ambito temporale di copertura degli incarichi, limitati al biennio antecedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel silenzio della norma sulla durata della preclusione (o più propriamente perdita dei requisiti di onorabilità), l’accusa sostiene l’indeterminatezza di tale termine. Una tale tesi limitatamente all’automatismo dell’applicazione della “preclusione” pel solo fatto di essere o essere stata dirigente, poteva trovare accoglimento vigendo la precedente formulazione del 3° comma dell’art. 21, laddove non era previsto per la irrogazione il procedimento disciplinare, introdotto espressamente con la nuova formulazione del citato 3° comma, che è stato affidato alla competenza delle Commissioni Disciplinari, in primo grado, ed in secondo grado alla C.A.F.-. L’attuale norma contenuta nel comma 3, certamente innovativo, prevede non solo un vero e proprio procedimento disciplinare davanti alla Commissione, di cui non era cenno in precedenza, ma anche la possibilità di applicazione della “preclusione” da parte della Commissione, il che, lungi dal favorire la tesi dell’automatismo. presuppone un giudizio dei comportamenti. In altri termini, con la vecchia norma la cosiddetta “preclusione” concerneva la perdita dei requisiti di onorabilità da parte del dirigente in quella determinata condizione, una sorta di incapacità ad incarichi societari ed ai rapporti sportivi nell’ambito della Federazione, invece con la vigente norma acquista natura di “sanzione” e quindi presuppone un comportamento che venga a violare i doveri ed obblighi di correttezza, nei casi di specie, di corretta gestione sociale. Il mancato coordinamento nella formulazione del predetto 3° comma, col Codice di Giustizia Sportiva fa sì che si continui a chiamare “preclusione” ciò che sostanzialmente è “inibizione” (art. 14 C.G.S.), da cui discende anche il limite di durata massima di cinque anni e non già indeterminatezza del termine. La Commissione ritiene poi che come in tutti i procedimenti disciplinari, spetti all’accusa la prova iì comportamento di “mala gestio”, prova che non è stata data in quanto l’unico documento fornito è la visura camerale di certificazione storica dalla quale è dato di desumere unicamente i nomi degli amministratori della Calcio Como S.p.a. e la durata delle loro cariche. E’ d’altra parte necessaria la prova, anche con indizi, di comportamenti gestionali anomali perché la prova dello stato di insolvenza della società che ha portato alla dichiarazione di fallimento non costituisce, nè può costituire, in sé e per sé prova certa di una cattiva gestione da parte di chi ha amministrato ai fini dell’applicazione della sanzione di cui alla richiamata norma. Dalle difese, comunque, degli incolpati risulta la irrilevanza dei loro comportamenti nella determinazione dello stato di insolvenza e quindi del fallimento della società, laddove potrebbero peraltro ipotizzarsi responsabilità di altri non soggetti al giudizio odierno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a delibera di prosciogliere Luisa Sansò (consigliere di amministrazione), Vincenzo Stanzione (presidente ed amministratore delegato) e Gennaro William Uzzi (consigliere) quali ex dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l. con stralcio della posizione di Domenico Cataldo e rinvio a nuovo ruolo per mancata notifica della convocazione.
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