LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.157/C DEL 9 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), VINCENZO STANZIONE (PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO) E GENNARO WILLIAM UZZI (CONSIGLIERE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.157/C
DEL 9 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI DOMENICO CATALDO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), LUISA
SANSÒ (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), VINCENZO STANZIONE
(PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO) E GENNARO
WILLIAM UZZI (CONSIGLIERE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’
TARANTO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. sono stati rinviati
a giudizio i sigg.ri:
- Domenico Cataldo, (consigliere Taranto Calcio S.r.l.)
- Luisa Sansò (consigliere Taranto Calcio S.r.l.)
- Vincenzo Stanzione (presidente e amministratore delegato Taranto Calcio
S.r.l.)
- Gennaro William Uzzi (già consigliere Taranto Calcio S.r.l.)
per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 NOIF, avendo i
predetti ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le
cariche sociali della società Taranto Calcio S.r.l. rispettivamente sopra
indicate, e svolto correlate attività gestionali.
Fra i soggetti deferiti il solo sig. William Uzzi ha fatto pervenire alla
Commissione una breve nota, con la quale sostanzialmente si limita a
richiamare all’attenzione di essersi dimesso dalla carica di consigliere della
ocietà Taranto Calcio S.r.l circa due anni prima che ne venisse dichiarato il
fallimento e di ritenere quindi non “avere responsabilità di alcun tipo nella
vicenda”.
All’odierna riunione sono presenti, il rappresentante della Procura
Federale, avv. Federico Bagattini, nonché, fra i deferiti convocati, il sig.
Vincenzo Stanzione.
La Commissione, verificata preliminarmente la regolarità delle notifiche e
riscontrato che il sig. Cataldo risulta non avere ricevuto l’avviso di
convocazione per l’odierna riunione, dopo avere sentito il rappresentante della
Procura Federale il quale si è rimesso alle decisioni del Collegio, dispone lo
stralcio della posizione relativa al detto sig. Cataldo e rinvia a nuovo ruolo il
procedimento a questi relativo.
Il Sig. Stanzione, fatto presente che i soggetti deferiti non avevano ruoli
gestionali e si interessavano solo ed unicamente dell’attività sportiva, essendo
la gestione della società totalmente avocata dal patron della stessa, Sig.
Pieroni, ha chiesto il pieno proscioglimento dall’addebito contestatogli.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, dopo
avere premesso che a suo avviso l’art. 21 delle N.O.I.F. si pone in una
posizione autonoma e scollegata dalla normativa dettata dal C.G.S., che la
punibilità dei deferiti in base a tale norma è automatica ove si riscontri essersi
verificato il dato di fatto per la quale è prevista, a prescindere dal fattore
psicologico dei deferiti, ovverosia dall’avere gli stessi agito con colpa o dolo,
ha concluso chiedendo per tutti gli incolpati, la sanzione della preclusione a
tempo indeterminato.
La Commissione, ritiene non potersi condividere l’avviso del
rappresentante della Procura Federale, per le ragioni di cui in appresso.
L’assunto dell’accusa si basa sul divieto di cui al 2° comma dell’art. 21 delle
N.O.I.F. che esclude “gli amministratori che siano o siano stati componenti di
organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termine dell’art.
16” dalla possibilità di essere “dirigente” (nell’accezione di cui al primo
comma) di società e di avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività
sportive organizzate dalla F.I.G.C., con particolare riferimento, nel 2° comma,
all’ambito temporale di copertura degli incarichi, limitati al biennio antecedente
la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di
fallimento.
Nel silenzio della norma sulla durata della preclusione (o più propriamente
perdita dei requisiti di onorabilità), l’accusa sostiene l’indeterminatezza di tale
termine.
Una tale tesi limitatamente all’automatismo dell’applicazione della
“preclusione” pel solo fatto di essere o essere stata dirigente, poteva trovare
accoglimento vigendo la precedente formulazione del 3° comma dell’art. 21,
laddove non era previsto per la irrogazione il procedimento disciplinare,
introdotto espressamente con la nuova formulazione del citato 3° comma, che
è stato affidato alla competenza delle Commissioni Disciplinari, in primo
grado, ed in secondo grado alla C.A.F.-.
L’attuale norma contenuta nel comma 3, certamente innovativo, prevede non
solo un vero e proprio procedimento disciplinare davanti alla Commissione, di
cui non era cenno in precedenza, ma anche la possibilità di applicazione della
“preclusione” da parte della Commissione, il che, lungi dal favorire la tesi
dell’automatismo. presuppone un giudizio dei comportamenti.
In altri termini, con la vecchia norma la cosiddetta “preclusione” concerneva la
perdita dei requisiti di onorabilità da parte del dirigente in quella determinata
condizione, una sorta di incapacità ad incarichi societari ed ai rapporti sportivi
nell’ambito della Federazione, invece con la vigente norma acquista natura di
“sanzione” e quindi presuppone un comportamento che venga a violare i
doveri ed obblighi di correttezza, nei casi di specie, di corretta gestione
sociale.
Il mancato coordinamento nella formulazione del predetto 3° comma, col
Codice di Giustizia Sportiva fa sì che si continui a chiamare “preclusione” ciò
che sostanzialmente è “inibizione” (art. 14 C.G.S.), da cui discende anche il
limite di durata massima di cinque anni e non già indeterminatezza del
termine.
La Commissione ritiene poi che come in tutti i procedimenti disciplinari,
spetti all’accusa la prova iì comportamento di “mala gestio”, prova che non è
stata data in quanto l’unico documento fornito è la visura camerale di
certificazione storica dalla quale è dato di desumere unicamente i nomi degli
amministratori della Calcio Como S.p.a. e la durata delle loro cariche.
E’ d’altra parte necessaria la prova, anche con indizi, di comportamenti
gestionali anomali perché la prova dello stato di insolvenza della società che
ha portato alla dichiarazione di fallimento non costituisce, nè può costituire, in
sé e per sé prova certa di una cattiva gestione da parte di chi ha amministrato
ai fini dell’applicazione della sanzione di cui alla richiamata norma.
Dalle difese, comunque, degli incolpati risulta la irrilevanza dei loro
comportamenti nella determinazione dello stato di insolvenza e quindi del
fallimento della società, laddove potrebbero peraltro ipotizzarsi responsabilità
di altri non soggetti al giudizio odierno.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
delibera di prosciogliere Luisa Sansò (consigliere di amministrazione),
Vincenzo Stanzione (presidente ed amministratore delegato) e Gennaro
William Uzzi (consigliere) quali ex dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l.
con stralcio della posizione di Domenico Cataldo e rinvio a nuovo ruolo per
mancata notifica della convocazione.
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