LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/C del 12/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MONTICHIARI – SUDTIROL DEL 3.9.2006 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI ( Com. Uff. N. 10/C del 5.9.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/C del 12/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA MONTICHIARI – SUDTIROL DEL 3.9.2006 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI ( Com. Uff. N. 10/C del 5.9.2006) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Montichiari in ordine alla regolarità della gara in oggetto, - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - segnala la società reclamante che nel corso della gara Montichiari - Sudtirol disputata il 3.9.2006 la società Sudtirol ha impiegato il calciatore Mayr Fabian che risultava ancora destinatario del provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti. - Alla luce di quanto rimesso alla valutazione di questo Giudice Sportivo si è verificato: a) che il calciatore Mayr Fabian appariva inserito nell’elenco dei calciatori della società Sudtirol e che lo stesso veniva altresì schierato in campo dal primo minuto di gioco. b) che il calciatore Mayr Fabian risulta essere stato sanzionato da squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni (II Infrazione) in occasione della gara di spareggio fra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2005-2006 – primo turno gara ST. PAULS – VOLUNTAS OSIO SOTTO disputata in data 28 Maggio 2006 allorchè militava nella società St. Pauls e che lo stesso non aveva scontato, non avendo la società di appartenenza disputato altra gara di Campionato nella predetta stagione. - I suddetti dati emergono documentalmente dal Comunicato Ufficiale n. 148 del 30.5.2006 della Lega Nazionale Dilettanti. - Tali essendo le emergenze comprovate dagli atti richiamati e sul presupposto che il calciatore in parola trasferito in forza alla Società Sudtirol è stato da questa impiegato nella gara ufficiale del Campionato Serie C2 indicata in oggetto, è evidente che egli non ha scontato la giornata di squalifica inflittagli e deve ritenersi che ricorrano nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6 del C.G.S. - La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive. - Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore sanzionato abbia cambiato società. - In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la prima squadra della nuova società di appartenenza. - Tali richiamate statuizioni, pertanto, nel mentre appaiono riprodurre perfettamente il fatto in premessa descritto rendono fondato ed accoglibile il reclamo proposto dalla società Montichiari. - Le conseguenze devono pertanto, obbedire alla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di accogliere il reclamo proposto dalla società Montichiari infliggendo alla società Sudtirol la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Montichiari. b) di infliggere al calciatore Mayr Fabian (Sudtirol) una ammonizione (I INFR), per avere partecipato alla gara in oggetto senza averne titolo, in quanto colpito da precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata. - La tassa va accreditata.
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