LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.171/C DEL 21 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500.00 EURO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA PAVIA-GROSSETO DEL 28 GENNAIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.171/C
DEL 21 FEBBRAIO 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.500.00 EURO (C.U. N.145/C DEL 30/1/2007 GARA PAVIA-GROSSETO
DEL 28 GENNAIO 2007).
La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. impugna la decisione con cui il
Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Pavia del 30/1/2007, ha
irrogato la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro, perché “propri sostenitori
in campo avverso lanciavano sul terreno di giuoco due fumogeni accesi ed
esponevano per circa un minuto uno striscione contenente espressioni
offensive verso un tesserato della squadra avversaria”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente affittiva in considerazione del fatto che sul terreno di gioco
non sarebbe stato lanciato alcun fumogeno, solamente acceso sugli spalti e
che lo striscione offensivo sarebbe stato tolto quasi subito, stante il fattivo
intervento di alcuni dirigenti della stessa reclamante.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che la
sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia sproporzionata in relazione ai fatti
oggetto del provvedimento disciplinare, tenuto conto del fattivo
comportamento dei dirigenti della società e del minimo tempo dell’esposizione
dello striscione offensivo. Alla luce di quanto sopra si ritiene di ridurre la
sanzione a 1.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. riducendo
l’ammenda a 1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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